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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18529/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G.

Luigi ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata ed erede legittima di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, per quanto di rilievo, ha rigettato la richiesta di declaratoria di inesistenza ovvero di nullità ed inefficacia dell'ingiunzione a I demolire in esecuzione dell'ordine contenuto nella sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale in data 4.10.1999, irrevocabile il 2.11.1999, in relazione al reato di cui all'art. 20, lett. c)

I. n. 47/1985, nonché per altre fattispecie previste dalla normativa antisismica e per il reato di cui all'art. 349 c.p.

2. Con unico motivo di censura la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione, con il quale era stato dedotto che l'ordine di demolizione in esame avesse ad oggetto unicamente le opere consistite nel mero completamento di lavori eseguiti su un preesistente manufatto di mq. 75, di proprietà della dante causa e successivamente pervenuto a titolo di successione ereditaria alla Lombardi.

In tale prospettiva, si ritiene erroneo il provvedimento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l'ordine di demolizione da eseguirsi avesse ad oggetto l'intero manufatto di mq. 75 e non, invece, soltanto gli interventi di completamento del manufatto stesso.

Si rileva, in senso contrario, che la sanzione demolitoria riguardava le sole opere realizzate successivamente al giorno 1.2.1996, indicate nell'imputazione ex art. 20, comma 1, lett. c)

I. n. 47/1985 posta a base della sentenza di applicazione della pena, onde la stessa non potrebbe spiegare effetti nei confronti della costruzione preesistente, per la quale non vi era mai stata contestazione né era stata celebrato alcun processo penale.

3. Il P.g. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

La difesa della ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Secondo un orientamento già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 51058 del 09/10/2018, Rv. 274093 - 01), ai fini della individuazione della corrispondenza tra l'immobile da demolire e quello descritto nella sentenza ciò che rileva è l'identità tra le opere oggetto di imputazione e quelle da abbattere, desumibile non soltanto dalla volumetria, soggetta a diversi criteri di computo, ma dalla sostanziale coincidenza ricavabile in base a tutti gli elementi disponibili.

Nella specie, va osservato che la sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. costituente il titolo sul quale è fondato l'ordine di demolizione di cui trattasi è stata emessa in relazione a diverse fattispecie di reato, fra le quali rileva particolarmente quella di cui al capo a), consistente nell'avere «iniziato, continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (...) le seguenti opere: completamento di manufatto di mq. 75 privo di bussole».

Il reato, al pari di quelli di cui ai successivi capi da b) ad e) è indicato come «accertato dal 01.02.96 al 28.01.97».

Dal capo f) di imputazione si evince ulteriormente che il completamento dell'opera edilizia era avvenuto mediante la commissione dell'ulteriore reato di cui all'art. 349 cpv. c.p., accertato il 28.1.1997, per avere [OSCURATO:PERSONA], «nella qualità di proprietaria e custode del manufatto di cui al capo a), violato i sigilli apposti dalla A. G. al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle opere in data 1.2.1996».

3. Nel verbale di sequestro redatto dalla Polizia urbana del comune di Barano d'Ischia in data 28.1.1997, conseguente all'accertamento dell'esecuzione di lavori edilizi sine titulo, si rilevava che la dante causa dell'attuale ricorrente «ha ultimato in ogni sua parte, arredato e reso abitabile un manufatto di circa 75 mq. già oggetto di sequestro da parte di questo Comando in data 1.2.1996.

Avvenuta la posa di fosse biologiche in una buca a circa mt. 2 dal manufatto, anch'esse oggetto di sequestro».

In occasione di tale intervento, gli operanti provvedevano a sequestrare nuovamente il manufatto previa «riapposizione di sigilli» (come indicato nell'intestazione dell'atto), affidandone nuovamente la custodia all'indagata.

4. Da tali elementi si evince, dunque, che nella fattispecie in esame ci si trova di fronte ad una costruzione ad uso abitativo di circa 75 mq. (indicata come «manufatto»), sottoposta a sequestro in una prima occasione in data 1.2.1996, evidentemente sulla base del suo carattere abusivo (in ordine a tale profilo la ricorrente non ha dedotto la sussistenza di titoli di legittimazione), con apposizione dei sigilli al fine di conservare l'integrità del corpo del reato; sigilli che venivano rimossi, nell'immediatezza, dalla proprietaria/custode con successiva prosecuzione dei lavori abusivi sino al completamento dell'immobile, così da renderlo abitabile, come accertato in occasione del secondo intervento della p.g. in data 28.1.1997.

5. Ciò posto, corretto appare il rilievo del Tribunale in funzione di g.e., secondo il quale la condotta di completamento dell'immobile indicata nell'imputazione della predetta sentenza non poteva che riferirsi ad un unico reato di costruzione abusiva, in quanto il manufatto abusivo, sebbene costituisca il risultato di un'attività criminosa protratta nel tempo, non perde la sua unitarietà; soluzione coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il reato urbanistico ha natura permanente e la sua consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (cfr. Sez.

U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398; di qui, fra l'altro, il corollario che la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti, ivi comprese le parti che costituiscono annessi dell'abitazione: Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011, dep. 2012, Forte, Rv. 252125; Sez. 3, n. 8172 del 27/1/2010, Vitali, Rv. 246221).

Più in dettaglio, si è ritenuto ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa «entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento» il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826 - 01).

Nel medesimo senso, questa Corte ha affermato che «la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci». (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Rv. 275900- 01).

In tale dimensione interpretativa, il Tribunale ha correttamente valorizzato il fatto che la desistenza dalla prosecuzione dei lavori non si era verificata neppure a seguito del primo intervento della p.g., posto che, come desumibile dal verbale in data 28.1.1997, l'opera di costruzione era proseguita nonostante il sequestro del 1.2.1996, attraverso la strumentale violazione dei sigilli apposti in tale occasione.

Conseguentemente, il giudice dell'esecuzione ha interpretato l'esatto contenuto del titolo esecutivo in modo aderente alle risultanze processuali e, come già rilevato, prima di tutto alla luce del fatto che la condotta di completamento dell'immobile si riferiva ad un unico reato di costruzione abusiva, iniziato con l'avvio dei lavori edilizi accertati nel 1996 e perdurato fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva.

6. Tanto fa sì che, anche sul piano della corrispondenza fra la formale contestazione racchiusa nel capo d'imputazione e la portata dell'ordine di demolizione contenuto nella parte dispositiva della sentenza citata, non risulti né manifestamente illogica né altrimenti viziata la conclusione interpretativa del Tribunale laddove ha ritenuto che tale ordine ex art. 7

I. n. 47/1985, in quanto riferito all'«opera» senza ulteriori precisazioni, ricomprendesse necessariamente l'intero manufatto di mq. 75, senza nessuna possibilità di distinzione fra le opere di completamento accertate il 28.1.1997 e la costruzione originaria come accertata al 1.2.1996, epoca del suo (primo) sequestro.D'altro canto, la stessa indicazione del reato sub a) come «accertato» - al pari di quelli di cui ai capi da b) ad e) - «dal 1.2.1996 al 28.1.1997» evidenzia come sia stata ricompresa nell'imputazione anche la consistenza dell'immobile nello stato in cui si trovava il 1.2.1996, ossia nel preciso momento del primo accertamento con contestuale sequestro e apposizione dei sigilli; momento in cui l'attività di "completamento" dell'immobile abusivo non poteva essere ancora iniziata.

Ciò dimostra che non è possibile fondare neppure sulle indicazioni letterali fornite dal capo di imputazione la conclusione, sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l'ingombro planivolumetrico preesistente ai lavori di completamento eseguiti dopo la rimozione dei sigilli e sino al definitivo accertamento del 28.1.1997 non facesse parte della contestazione e, quindi, non fosse interessato dall'ordine di demolizione, riguardante, dunque, soltanto i lavori di ultimazione e rifinitura dell'immobile.

Conferma la correttezza di tale impostazione, del resto, anche il tenore testuale del capo b) di imputazione, riferito alla violazione degli artt. 2, 13, 4, 14 della legge n. 1086 del 1971 per avere realizzato strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente: invero, l'avere considerato come oggetto dell'imputazione concorrente la realizzazione delle stesse strutture portanti in cemento armato della costruzione abusiva dimostra come l'esercizio dell'azione penale sia stato rivolto verso il «manufatto» considerato nella sua interezza e come sarebbe illogico e, in definitiva, arbitrario pretendere di scindere, con riferimento al capo a), le opere di semplice completamento e finitura dalla precedente consistenza dell'immobile, a maggior ragione considerando che questo era già stato sottoposto a sequestro, in quanto abusivo, prima ancora ed indipendentemente dal suo completamento.

7. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.

M. ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. Luigi ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terza interessata ed erede legittima di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli-Sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, che, per quanto di rilievo, ha rigettato la richiesta di declaratoria di inesistenza ovvero di nullità ed inefficacia dell'ingiunzione a I demolire in esecuzione dell'ordine contenuto nella sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale in data 4.10.1999, irrevocabile il 2.11.1999, in relazione al reato di cui all'art. 20, lett. c) I. n. 47/1985, nonché per altre fattispecie previste dalla normativa antisismica e per il reato di cui all'art. 349 c.p. 2. Con unico motivo di censura la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al rigetto del primo motivo posto a base dell'incidente di esecuzione, con il quale era stato dedotto che l'ordine di demolizione in esame avesse ad oggetto unicamente le opere consistite nel mero completamento di lavori eseguiti su un preesistente manufatto di mq. 75, di proprietà della dante causa e successivamente pervenuto a titolo di successione ereditaria alla Lombardi. In tale prospettiva, si ritiene erroneo il provvedimento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che l'ordine di demolizione da eseguirsi avesse ad oggetto l'intero manufatto di mq. 75 e non, invece, soltanto gli interventi di completamento del manufatto stesso. Si rileva, in senso contrario, che la sanzione demolitoria riguardava le sole opere realizzate successivamente al giorno 1.2.1996, indicate nell'imputazione ex art. 20, comma 1, lett. c) I. n. 47/1985 posta a base della sentenza di applicazione della pena, onde la stessa non potrebbe spiegare effetti nei confronti della costruzione preesistente, per la quale non vi era mai stata contestazione né era stata celebrato alcun processo penale. 3. Il P.g. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo un orientamento già affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 51058 del 09/10/2018, Rv. 274093 - 01), ai fini della individuazione della corrispondenza tra l'immobile da demolire e quello descritto nella sentenza ciò che rileva è l'identità tra le opere oggetto di imputazione e quelle da abbattere, desumibile non soltanto dalla volumetria, soggetta a diversi criteri di computo, ma dalla sostanziale coincidenza ricavabile in base a tutti gli elementi disponibili. Nella specie, va osservato che la sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. costituente il titolo sul quale è fondato l'ordine di demolizione di cui trattasi è stata emessa in relazione a diverse fattispecie di reato, fra le quali rileva particolarmente quella di cui al capo a), consistente nell'avere «iniziato, continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (...) le seguenti opere: completamento di manufatto di mq. 75 privo di bussole». Il reato, al pari di quelli di cui ai successivi capi da b) ad e) è indicato come «accertato dal 01.02.96 al 28.01.97». Dal capo f) di imputazione si evince ulteriormente che il completamento dell'opera edilizia era avvenuto mediante la commissione dell'ulteriore reato di cui all'art. 349 cpv. c.p., accertato il 28.1.1997, per avere [OSCURATO:PERSONA], «nella qualità di proprietaria e custode del manufatto di cui al capo a), violato i sigilli apposti dalla A. G. al fine di assicurare la conservazione e l'identità delle opere in data 1.2.1996». 3. Nel verbale di sequestro redatto dalla Polizia urbana del comune di Barano d'Ischia in data 28.1.1997, conseguente all'accertamento dell'esecuzione di lavori edilizi sine titulo, si rilevava che la dante causa dell'attuale ricorrente «ha ultimato in ogni sua parte, arredato e reso abitabile un manufatto di circa 75 mq. già oggetto di sequestro da parte di questo Comando in data 1.2.1996. Avvenuta la posa di fosse biologiche in una buca a circa mt. 2 dal manufatto, anch'esse oggetto di sequestro». In occasione di tale intervento, gli operanti provvedevano a sequestrare nuovamente il manufatto previa «riapposizione di sigilli» (come indicato nell'intestazione dell'atto), affidandone nuovamente la custodia all'indagata. 4. Da tali elementi si evince, dunque, che nella fattispecie in esame ci si trova di fronte ad una costruzione ad uso abitativo di circa 75 mq. (indicata come «manufatto»), sottoposta a sequestro in una prima occasione in data 1.2.1996, evidentemente sulla base del suo carattere abusivo (in ordine a tale profilo la ricorrente non ha dedotto la sussistenza di titoli di legittimazione), con apposizione dei sigilli al fine di conservare l'integrità del corpo del reato; sigilli che venivano rimossi, nell'immediatezza, dalla proprietaria/custode con successiva prosecuzione dei lavori abusivi sino al completamento dell'immobile, così da renderlo abitabile, come accertato in occasione del secondo intervento della p.g. in data 28.1.1997. 5. Ciò posto, corretto appare il rilievo del Tribunale in funzione di g.e., secondo il quale la condotta di completamento dell'immobile indicata nell'imputazione della predetta sentenza non poteva che riferirsi ad un unico reato di costruzione abusiva, in quanto il manufatto abusivo, sebbene costituisca il risultato di un'attività criminosa protratta nel tempo, non perde la sua unitarietà; soluzione coerente con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il reato urbanistico ha natura permanente e la sua consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (cfr. Sez. U, n. 17178 del 27/2/2002, Cavallaro, Rv. 221398; di qui, fra l'altro, il corollario che la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti, ivi comprese le parti che costituiscono annessi dell'abitazione: Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011, dep. 2012, Forte, Rv. 252125; Sez. 3, n. 8172 del 27/1/2010, Vitali, Rv. 246221). Più in dettaglio, si è ritenuto ultimato l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall'art. 25, comma primo, del d.P.R. n. 380 del 2001, che fissa «entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento» il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826 - 01). Nel medesimo senso, questa Corte ha affermato che «la permanenza del reato urbanistico cessa con l'ultimazione dei lavori del manufatto, in essa comprese le rifiniture, ovvero al momento della desistenza definitiva dagli stessi, da dimostrare in base a dati obiettivi ed univoci». (Sez. 3, n. 13607 del 08/02/2019, Rv. 275900- 01). In tale dimensione interpretativa, il Tribunale ha correttamente valorizzato il fatto che la desistenza dalla prosecuzione dei lavori non si era verificata neppure a seguito del primo intervento della p.g., posto che, come desumibile dal verbale in data 28.1.1997, l'opera di costruzione era proseguita nonostante il sequestro del 1.2.1996, attraverso la strumentale violazione dei sigilli apposti in tale occasione. Conseguentemente, il giudice dell'esecuzione ha interpretato l'esatto contenuto del titolo esecutivo in modo aderente alle risultanze processuali e, come già rilevato, prima di tutto alla luce del fatto che la condotta di completamento dell'immobile si riferiva ad un unico reato di costruzione abusiva, iniziato con l'avvio dei lavori edilizi accertati nel 1996 e perdurato fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva. 6. Tanto fa sì che, anche sul piano della corrispondenza fra la formale contestazione racchiusa nel capo d'imputazione e la portata dell'ordine di demolizione contenuto nella parte dispositiva della sentenza citata, non risulti né manifestamente illogica né altrimenti viziata la conclusione interpretativa del Tribunale laddove ha ritenuto che tale ordine ex art. 7 I. n. 47/1985, in quanto riferito all'«opera» senza ulteriori precisazioni, ricomprendesse necessariamente l'intero manufatto di mq. 75, senza nessuna possibilità di distinzione fra le opere di completamento accertate il 28.1.1997 e la costruzione originaria come accertata al 1.2.1996, epoca del suo (primo) sequestro.D'altro canto, la stessa indicazione del reato sub a) come «accertato» - al pari di quelli di cui ai capi da b) ad e) - «dal 1.2.1996 al 28.1.1997» evidenzia come sia stata ricompresa nell'imputazione anche la consistenza dell'immobile nello stato in cui si trovava il 1.2.1996, ossia nel preciso momento del primo accertamento con contestuale sequestro e apposizione dei sigilli; momento in cui l'attività di "completamento" dell'immobile abusivo non poteva essere ancora iniziata. Ciò dimostra che non è possibile fondare neppure sulle indicazioni letterali fornite dal capo di imputazione la conclusione, sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui l'ingombro planivolumetrico preesistente ai lavori di completamento eseguiti dopo la rimozione dei sigilli e sino al definitivo accertamento del 28.1.1997 non facesse parte della contestazione e, quindi, non fosse interessato dall'ordine di demolizione, riguardante, dunque, soltanto i lavori di ultimazione e rifinitura dell'immobile. Conferma la correttezza di tale impostazione, del resto, anche il tenore testuale del capo b) di imputazione, riferito alla violazione degli artt. 2, 13, 4, 14 della legge n. 1086 del 1971 per avere realizzato strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente: invero, l'avere considerato come oggetto dell'imputazione concorrente la realizzazione delle stesse strutture portanti in cemento armato della costruzione abusiva dimostra come l'esercizio dell'azione penale sia stato rivolto verso il «manufatto» considerato nella sua interezza e come sarebbe illogico e, in definitiva, arbitrario pretendere di scindere, con riferimento al capo a), le opere di semplice completamento e finitura dalla precedente consistenza dell'immobile, a maggior ragione considerando che questo era già stato sottoposto a sequestro, in quanto abusivo, prima ancora ed indipendentemente dal suo completamento. 7. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q. M. ri