CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 1979
Cassazione n. 23675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 22/04/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di condanna resa in data 08/05/2019 dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui ,all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della connivenza non punibile; violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.; contraddittorietà della motivazione in ordine alla eccessività della pena irrogata) riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e con i quali il ricorrente non opera alcun confronto (pp. 4-5 sent. app. in cui si illustrano correttamente le ragioni per le quali non può parlarsi di connivenza ma di concorso nel reato ascritto al fratello; si dà conto del contributo «rilevante ed anzi essenziale» offerto dall'imputato che fa escludere il riconoscimento dell'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e dei numerosi precedenti penali a carico dello stesso tali da non consentire il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con riguardo a queste ultime e alla lamentata eccessività della pena deve, peraltro, ricordarsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che esso può venire in rilievo in sede di legittimità solo qualora incongruo e manifestamente illogico, evenienza che non si ravvisa nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Mfr. 26(, J 2026 • hare. Giuifl 111 .Cantà