CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 maggio 1984
Cassazione n. 38635/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/05/1984 avverso la sentenza del 26/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato unitamente ad altri del reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Pesaro e Montecalvo in Foglia, loc. [OSCURATO:PERSONA], in data 11 ottobre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per erronea qualificazione giuridica dei fatti in quanto è stato condannato per un unico reato di detenzione di sostanza stupefacente che, tuttavia, è stato perpetrato attraverso due differenti condotte: l'una di trasporto di gr. 100 di cocaina occultati nel vano posto sotto la scatola del cambio dell'autovettura che guidava, accertato nei pressi del casello autostradale di Pesaro; l'altra di detenzione di gr. 11 di cocaina all'interno di un vasetto di vetro nella sua abitazione in Montecalvo in Foglia. 2.1. I due fatti avrebbero dovuto essere considerati separatamente, essendo diversi i luoghi di consumazione e dovendosi ricondurre la detenzione di 11 grammi nella previsione di cui all'art. 73, comma 5, T.U. Stup., così da attribuire all'altra condotta la natura di mero trasporto in corrispondenza con la diversità ontologica, cronologica e psicologica delle due azioni. La difesa soggiunge che avrebbe dovuto essere indagato l'elemento psicologico del trasporto di una sostanza stupefacente occultata in un vano non visibile al conducente del mezzo. 2.2. Con un secondo motivo deduce mancanza di motivazione in merito all'ordine di espulsione dal territorio dello Stato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va tenuto presente che, in considerazione del rito prescelto, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valutativi non evidenti dal testo (Sez. 3, n. 23150 del 27/5/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n.15553 del 20/03/2018 , Maugeri, Rv. 272619). 6. Con riguardo alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, giova rammentare che tale misura obbligatoria, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti dall'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, deve essere applicata con la sentenza di condanna. 6.1. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 20 febbraio 1995, n. 58, ha dichiarato la parziale illegittimità del citato art. 86, «nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, 74, 79 e art. 82, commi 2 e 3». 6.2. La Corte di Cassazione, interpretando tale obbligo motivazionale, con specifico riguardo alla sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in relazione a uno dei reati previsti dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di stupefacenti, ha chiarito che il giudice deve accertare la sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della richiamata misura di sicurezza e motivatamente rendere la relativa statuizione al riguardo (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743; Sez. 4, n. 46759 del 25/10/2007, Cekodhima, Rv. 238359). 7. Nel caso in esame, il giudice di merito ha omesso ogni valutazione circa la pericolosità sociale dell'imputato. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente l'eventuale espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, con rinvio al Tribunale di Pesaro per nuova valutazione al riguardo. L'annullamento deve essere pronunciato con rinvio in considerazione del fatto che la concreta applicazione della misura dell'espulsione è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato straniero, accertamento riservato al giudice di merito ancor prima che al giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato a intervenire laddove tale accertamento non sia stato effettuato (Sez. 3, n. 19530 del 04/02/2015, Rahmoune, Rv. 263637). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato e rinvia al Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio sul punto.Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Visto l'art.624 cod. proc. pen., dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 5 ottobre 2021 nsigliere stensore [OSCURATO:PERSONA]'. -nte g nia rr o