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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21937/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7669/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] E LAURA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MI), Via delle Brughiere, 16, in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Oggetto: impugnazione avviso iscrizione ipotecaria (art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973) avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, n. 3443/8/2018,depositata il 24/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15/05/2024 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi.

Rilevato che:

1. In data 03/12/15 è stata notificata ad AL - [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] E LAURA (hinc: [OSCURATO:SOCIETA].) la comunicazione di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà (nota ipotecaria n. 06820151460000069008, nota n. 97658/17450 del 06/10/2015) per un importo in linea capitale di Euro 626.976,13, pari al doppio del debito, risultantedalle cartelle esattoriali relative agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,per imposte e sanzioni.

2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, proposto ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano ( hinc : CTP) , la quale, con sentenza n. 3201/17, depositata in data 09/05/2017, ha respinto il ricorso, previa declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, limitatamente alle cartelle relative al pagamento di ratei di pertinenza dell’INAIL, di contravvenzioni stradali e di contributi [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza della CTP davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ( hinc : CTR) , proponendo davanti a quest’ultima le stesse censure svolte in primo grado, cui aggiungeva la nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, difetto di motivazione e violazione dell’art. 26 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 e degli artt. 1335 e 2697 cod. civ.

Siè costituita [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate riscossione (subentrata a Equitalia; hinc: [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.4.

La CTR , con sentenza n. 344 3 /8/2018 depositata in data 24/07/2018,ha rigettato l’appello

5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Lombardia, affidandosi a nove motivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

7. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.

Ritenuto che:

1. Con il primo motivo AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omesso esame di motivi d’appello e carenza di motivazione –omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ.

1.1. La parte ricorrente argomenta tale motivo,evidenziando che il contenuto della sentenza risulta talmente generico che non è dato desumere quale sia stato lo svolgimento del processo e l’iter logico in base al quale i giudici abbiano deciso.

Rileva, poi, che nel ricorso introduttivo è stata eccepita l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento e dei ruoli, nonché di tutti gli atti prodromici asseritamente notificati per violazione dell’art. 26 bis, terzo comma e dell’art. 36-ter, terzo e quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; violazione dell’art. 54- bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972; violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000.

Rileva, quindi, che «la [OSCURATO:PERSONA] adita non si è assolutamente pronunciata circa l’omessa notificazione degli atti prodromici, oltre che sulla notifica effettuata direttamente da Equitalia delle cartelle di pagamento, sulla mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell’art. 7 l [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e sulla decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto procedere alla notificazioni [rectius: notificazione] di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.»

1.2. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato.

1.3. In particolare, la contestazione della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è da ritenere inammissibile in relazione a quanto prescritto nell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis alla presente controversia, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022), considerato che la sentenza della CTR conferma integralmente la sentenza del giudice di primo grado.

L’accorpamento della contestazione relativa alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – in presenza di una cd. doppia conforme – all’interno di un motivo di ricorso in cui viene fatto riferimento (anche) all’omessa motivazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non fa venire meno tale profilo di inammissibilità.

1.4. La contestazione relativa alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. si rivela, per il resto , infondata, dal momento la sentenza impugnata nella terza pagina evidenzia che: «Quanto al merito della vicenda per cui è lite, la Commissione evidenzia come la generica contestazione della società contribuente circa la mancata notifica delle cartelle oggetto dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato sia stata efficacemente contrastata dal Concessionario della Riscossione che ha prodotto agli atti di causa la prova della notificazione delle predette cartelle al fine di confutare l’avversa eccezione, come si evince dai documenti da 2 a/b a 13 a/b inseriti nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione depositato in prime cure.».

Inoltre, al punto 2) ha motivato in ordine alla notificazione degli atti prodromici, nella quarta pagina al punto 4) ha affrontato la questione relativa alla notificazione degli atti da parte di Equitalia, nella quarta e quinta pagina al punto 6) ha preso posizione sulla questione relativa al conteggio degli interessi, rilevando che le contestazioni, anche ove fondate, non sarebbero state tali da determinare la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, con riferimento alla pretesa sostanziale.

2. Con il secondo motivola parte ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 603 del 1973, dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193 del 2001, dell’art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010, e dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3,cod. proc. civ. – inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità di quest’ultima –Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – mancato rilievo della decadenza per tardivo deposito di documentazione.

2.1. La parte ricorrente rileva che dall’esame della documentazione risultano prodotti soltanto un avviso di ricevimento postale e le ricevute di avvenuta consegna alla pec della società, mentre non vi è traccia delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell’atto impugnato e dei relativi avvisi di ricevimento.

Rileva, quindi, che –alla luce dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1335 e 2697 cod. civ. –nel caso in cui il contribuente contesti l’omessa notificazione della cartella esattoriale l’agente della riscossione è tenuto a esibire in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stata notificata la cartella o la relata di notifica e, soprattutto, la cartella di pagamento.A fronte della contestazione del contribuente della notifica della cartella esattoriale è necessario, poi, produrre l’originale di quest’ultima e della relata di notifica, mentre non è sufficiente la semplice fotocopia, munita dell’attestazione di conformità, dal momento che quest’ultima può essere fatta solo da un pubblico ufficiale, qualifica non riferibile ai dipendenti di Equitalia, trattandosi di ente privato, sebbene sottoposto alle stesse norme di trasparenza della pubblica amministrazione.

2.2. La parte ricorrente rileva, poi, di aver già contestato nel ricorso introduttivo e nella successiva udienza la documentazione prodotta dalla controparte.

Più precisamente, oltre ad aver contestato la conformità delle copie prodotte agli originali degli avvisi di ricevimento, ha rilevato l’irregolarità della notifica per mancata comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario (CAN).

2.3. Il motivo èinammissibile, sotto plurimi profili, a partire dalla contestata violazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 e art.156 cod. proc. civ., sui quali la parte ricorrente non ha speso alcuna argomentazione.

2.4. È altresì inammissibile per difetto di specificità dal momento che la contestazione della prova inerente alle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali mediante la produzione delle copie degli avvisi di ricevimento e non degli originali di questi ultimi e delle cartelle di pagamentoè priva del benché minimo riferimento a i singoli atti e ai relativi contenuti, anche alla luce di quanto precisato da Cass., Sez.

U, 18/03/2022, n. 8950.

Sul punto la parte ricorrente (pag. 9 del ricorso) si limita ad affermare che «risultano prodotti soltanto un avviso di ricevimento postale e ricevute di avvenuta consegna alla Pec della società, mentre non vi è traccia delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell’atto impugnato e dei relativi avvisi di ricevimento.».Nessuna puntualizzazione risulta essere fatta né con riferimento ai documenti prodotti, né a quelli asseritamente mancanti, anche in relazione a quanto evidenziato nella sentenza impugnata (dove alla terza pagina, punto 2, si legge che: «dai documenti prodotti agli atti di causa si evince la piena prova della notifica delle cartelle costituenti atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria gravato, considerato che il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura.»).

3. Con il terzo motivola ricorrente contesta la violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – nullità della comunicazione d’iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento – mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973.

3.1. Con tale motivo la ricorrente contesta la violazione dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 («Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.»), rilevando come, in ambito tributario, l’ipoteca si manifesti come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e soggetta, quindi, non solo all’applicazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche ai precetti indicati negli artt. 49 ss.

3.2. Evidenzia, poi, che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale indicato nell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 determina il venir meno della capacità del ruolo (cioè della pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, considerato che la sua efficacia è sospesa ex lege fino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere.

3.3. Il motivo è infondato.

È stato, infatti, precisato da questa Corte ( Cass. , Sez.

U , 18/09/2014, n. 19667 ) che: « L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.»

3.4. Di conseguenza, la circostanza che l’ipoteca attribuisca al creditore il «diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione» (art. 2808, primo comma, cod. civ.) e, quindi, il legame con l’eventuale fase esecutiva non comporta che la sua costituzione (che nel caso di specie trova fondamento in una norma speciale) possa essere assimilato a un atto esecutivo o a un attoche preannunci l’esecuzione forzata.

3.5. Tanto più che l’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede un’apposita comunicazione che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile, contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973.

Nel caso di specie dalla lettura della sentenza della CTR della Lombardia emerge che in data 30/04/2015 la controricorrente ha proceduto alla n otifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500010598000 (pagina quarta punto 5 della sentenza impugnata).

4. Con il quarto motivo la parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all’atto impugnato.

4.1. Con tale motivo la ricorrente contesta l’omessa notificazione di alcun atto prodromico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, rilevando che è [OSCURATO:PERSONA] a dover fornire la prova di tale incombente .

La parte ricorrente richiama, quindi (v. pag. 14 del ricorso in cassazione), la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l’omessa notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione deve esibire in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stata notificata la cartella ovvero la relata di notifica e, soprattutto, la copia della cartella medesima.

Solo in tal modo il concessionario può dare prova sia del contenuto della notifica che della cartella di pagamento.

In sostanza, la ricorrente –sul presupposto che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 una volta che sia decorso, inutilmente, il termine previsto dall’art. 50, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 (i.e. sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) - intende contestare sia l’omessa notifica e/o inesistenza (o comunque la mancata prova da parte dell’agente della riscossione) tanto delle cartelle di pagamento (art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973), quanto della comunicazione contenente l’avviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.

4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni della sentenza impugnata, che alla terza pagina (v. la parte riportata, supra, in sede di esame del primo motivo e il punto 2della sentenza impugnata) dà atto della prova della notifica delle cartelle costituenti atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria.

In tale sentenza si legge, infatti, che: «considerato che il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura: la contestazione di parte appellante circa la mancata ostensione degli originali delle cartelle gravate di palesa del tutto generico [generica] considerato che non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, posto che l’unico originale risulta in possesso della parte debitrice ingiunta, e che la prova della notifica ben può essere data con la produzione dell’avviso di ricevimento.» Nella quarta pagina (al punto 5) la sentenza impugnata dà atto, poi, della comunicazione che ha preceduto l’avviso di iscrizione ipotecaria, datata il 30/05/2015.

5. Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 1335 cod. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento; inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – Mancato rilievo della decadenza per il tardivo deposito della documentazione.

5.1. La parte ricorrente rileva che la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento delle cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria dovrebbe considerarsi inesistente qualora l’invio della raccomandata fosse avvenuto direttamente da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A (oggi Agenzia delle Entrate –Riscossione).

Rileva che l’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA].

È prevista anche la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tale facoltà, tuttavia, non consente al Concessionario di provvedere direttamente alla notificazione senza servirsi della mediazione dei soggetti sopra indicati.

Tale convincimento è tratto dalla modifica che fino al 01/07/1999 stabiliva che la notificazione poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte di esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito delle modifiche ad opera dell’art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 46 del 1999, dell’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 193 del 2001 e dell’art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010 la norma prevede che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ricevimento, ma non contiene più alcun riferimento alla circostanza che quest’ultima possa essere eseguita anche dall’esattore.

Ne consegue che la notifica diretta da parte dell’esattore deve essere ritenuta inesistente, in quanto eseguita da soggetto non abilitato.

Si tratta, ad avviso di parte ricorrente, di un principio confermato non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche da Cass. 30/06/ 2010, n. 15498, secondo la quale la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo posta sarebbe non già inesistente, ma nulla, con la conseguente possibilità di sanatoria.

Quest’ultima, tuttavia, non può darsi per verificata nel caso di specie, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha avuto alcuna conoscenza delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito, di cui è venuta a conoscenza solo attraverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione.

Solo in esito a quest’ultima ha avuto conoscenza dei numeri di ruolo, a seguito di apposita verifica presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria è, tuttavia, inidonea a sanare la notificazione inesistente o nulla delle cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito, delle intimazioni di pagamento e dei ruoli, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

In ogni caso la prova che tale notificazione sia effettivamente avvenuta a mezzo dei soggetti abilitati spetta al concessionario della riscossione.

La ricorrente ribadisce, comunque, di non aver mai ricevuto la notificazione di alcuna cartella di pagamento, né avvisi di addebito, né intimazioni di pagamento, né alcun altro atto prodromico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria.

5.2. Il motivo è, in parte, infondato, nella misura in cui sostiene un’interpretazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 che preclude al concessionario la notificazione diretta a mezzo del servizio postale e, in parte, inammissibile, laddove non si confronta con le motivazioni date dalla sentenza impugnata nei punti 2) e 5) già evidenziati in sede di esame del quarto motivo.

5.3. Con riferimento alla corretta ermeneusi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 occorre dare continuità a quanto recentemente precisato dalla presente Corte e cioè che: «Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.» (Cass. 22/12/2023, n. 35822)

6. Con il sesto motivola ricorrente contesta la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dal momento che la comunicazione di iscrizione ipotecaria menziona alcune cartelle di pagamento e avvisi di addebito asseritamente notificati in precedenza ad [OSCURATO:SOCIETA]. senza allegarli.

Rileva, quindi, come in base all’art. 7 legge n. 212 del 2000 sia prescritto che «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegatoall’atto che lo richiama».

Il concessionario avrebbe, quindi, violato i principi di chiarezza e motivazione espressamente richiamati dal legislatore in materia di formazione degli atti amministrativi, non allegando alla comunicazione di iscrizione dell’ipoteca un atto impositivo prodromico sconosciuto al contribuente, con la conseguente nullità di tale iscrizione.

Rileva, poi, che gli estratti di ruolo indicano solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza fornire le indicazioni relative alla base di calcolo, omettendo di indicare le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora.

6.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato.

6.2. È inammissibile, nella misura in cui la parte ricorrente , attraverso la contestazione della violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, veicola una (ulteriore) richiesta di accertamento, in fatto, sul contenuto dell’avviso di iscrizione di iscrizione ipotecaria, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata .

Quest’ultimaha, infatti , ritenuto provata la notificazione delle cartelle e degli atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria (terza pagina, punto 2) sentenza CTR della Lombardia, dove si legge che «il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura ..»).

La medesima sentenza (nella quarta pagina, al punto 6) ha rilevato che «la doglianza afferente l’asserita nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria gravato per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 atteso che il predetto avviso fosse risultato sfornito degli atti prodromici che ne avevano dato la stura è da disattendere atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem tutte le volte in cui gli atti richiamati fossero già conosciuti dal contribuente destinatario di essi: l’asserita omessa determinazione delle modalità di calcolo attraverso cui quantificare l’ammontare degli interessi liquidati nell’atto gravato non può del pari comportare la nullità di esso che, anche a voler ritenere fondata la doglianza di parte appellante, rimane valido con riguardo alla pretesa sostanziale.» La CTR della Lombardia ha, quindi, ritenuto, in primo luogo, provata la notificazione degli atti prodromici all’avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria e, in secondo luogo, ha rilevato come la mancata allegazione degli atti richiamati all’interno di quest’ultimo non ne comportasse la nullità, sul presupposto che il concessionario della riscossione ne avesse provato la conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., grazie alla produzione degli avvisi di ricevimento delle cartelle sulla base di quanto indicato al punto 2) nella terza pagina della motivazione.

6.3. Il motivo è altresì infondato, considerato che la CTR,ritenendo ammissibile la motivazione per relationem dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sul presupposto della conoscenza degli atti prodromici da parte del contribuente, ha fatto buon governo dei principi affermati dalla presente Corte («Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.», Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8423).

6.4. Deve, infine, rilevarsi come anche le contestazioni inerenti agli interessi applicati in relazione a ciascuna annualità non sono comunque tali da invalidare in toto l’iscrizione, potendo, semmai determinare l’eventuale riduzione della somma ex art. 2872 cod. civ. , solamente nell’ipotesi in cui sia superato il limite sancito nell’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, che consente l’iscrizione dell’ipoteca «per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede»(arg. ex Cass. 23/12/2020, n. 29364).

7. Con il settimo motivo di ricorso AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – inesistenza giuridica dell’atto impositivo per violazione ed eccesso di potere – carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.

7.1. La ricorrente contesta che la sottoscrizione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata è stata fatta da personeche « non sembrano» essere dotate dei necessari poteri, in quanto semplicemente «incaricati di funzioni dirigenziali» e non di «dirigente» a seguito di concorso pubblico.

Nel caso di specie si tratta, infatti, di atti esterni dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è necessaria la firma di un dirigente abilitato a seguito di apposito concorso pubblico.

Richiama a tal fine l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e C. cost., sent. n. 37 del 2015 , evidenziando che non sarebbe consentito, a seguito della sentenza appena citata, la copertura di posti dirigenziali mediante contratti di lavoro a termine con funzionari interni ai sensi dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, richiamando sul punto Cons.

Stato 06/10/2015, n. 4641.

La nomina del dirigente che ha firmato gli atti prodromici alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sarebbe da ritenere nulla con effetto retroattivo, con la conseguenza che dovrebbero ritenersi inesistenti gli atti firmati dal dirigente privo di titoli.

L’inesistenza degli atti prodromici determinerebbe, a sua volta, l’inesistenza della conseguente cartella esattoriale e della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

7.2. Non potrebbe neppure trovare applicazione l’art. 21 - octies , comma 2, legge n. 241 del 1990 – che preclude l’annullamento di provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento e sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato – dal momento che gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate non avrebbero natura vincolata, ma discrezionale.

La nullità dovrebbe essere, quin di, rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990 , trattandosi di atto viziato da difetto assoluto di attribuzione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

Lo stesso Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – approvato con delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27/12/2012 – stabilisce, all’art. 1, comma 2, che «l’Agenzia si conforma ai principi della L. 241/90» e all’art. 12, comma 1, che «l’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall’esterno che dall’interno, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2011.»

7.3. Inoltre, in base alla normativa vigente in materia di delega nell’ambito della pubblica amministrazione (art. 16, comma 1, lett. d) e 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) è previsto che «i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli ufficio ad essi affidati.

Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.» Ad avviso di parte ricorrente la delega non potrebbe essere, quindi, considerata alla stregua di un atto interno privo di rilevanza esterna, in quanto si inserirebbe in un procedimento amministrativo, attribuendo al funzionario delegato la funzione di poter emettere un atto decisorio (provvedimento) con rilevanza esterna (avviso di accertamento o atto di contestazione) e non potrebbe essere neppure considerata quale semplice delega alla firma, trattandosi di una delega di funzioni, disciplinata dalla normativa appena richiamata.

7.4. Il motivo è inammissibile in quanto generico, indeterminato e conseguentemente privo dei requisiti richiesti nell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.

Nell’illustrazione di tale motivo di ricorso la parte ricorrente afferma (pag. 24 del ricorso): «I soggetti che hanno sottoscritto o delegato la sottoscrizione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata non sembrano essere dotati dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione, poiché semplicemente “incaricati di funzioni dirigenziali” e non “dirigente a seguito di concorso pubblico.» La contribuente, oltre a prospettare una fattispecie meramente ipotetica (i soggetti che hanno sottoscritti gli atti prodromici non sembrano essere dotati dei necessari poteri), omette, comunque , la benché minima indicazione degli atti contestati e dei firmatari, precludendo l’esame del motivo di ricorso, tanto più che l’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 fa riferimento ad avvisi «sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato».8.

Con l’ottavo motivola parte ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36-bis, terzo comma, e 36-ter, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.

8.1. La ricorrente, nell’illustrazione di tale motivo, richiama quanto evidenziato più volte, cioè di aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento solo con la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria.

Tali cartelle e avvisi avrebbero per oggetto tributi relativi agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Non essendo stata ricevuta alcuna notificazione di avviso di accertamento o cartella di pagamento,ai sensi dell’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 o ai sensi degli artt. 36-bis, terzo comma, e 36-ter, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, non sarebbero più possibili né gli accertamenti d’ufficio e/o rettifica, né la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni e/o sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, in quanto l’amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dal relativo potere.

8.2. Il motivo è inammissibile in quanto contrario ad un accertamento in fatto della CTR, la quale ha argomentato in ordine alla regolare notificazione degli atti prodromici alla comunicazione dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, così escludendo la decadenza contestata dalla parte ricorrente.

9. Con il nono motivo di ricorso AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2498, quarto comma, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.

La ricorrente rileva come le cartelle e gli avvisi che costituiscono i presupposti per l’iscrizione dell’ipoteca riguarderebbero tributi relativi agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, da ritenere, ormai, prescritti.

Dovrebbe, quindi, trovare applicazione l’art.2498, n. 4, cod. civ., secondo il quale si applica la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

La ricorrente reitera altresì l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA], richiamando la disposizione dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, secondo la quale i crediti di natura previdenziale si prescrivono entro cinque anni decorrenti dalla relativa maturazione del credito.

9.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato.

9.2. È inammissibile, sia con riferimento alle censure reiterate a pag. 34 del ricorso per cassazione in merito ai crediti degli enti previdenziali - considerato il difetto (parziale) di giurisdizione dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non oggetto di appello da parte dell’odierna parte ricorrente (v. terza pagina della sentenza della CTR della Lombardia oggetto di impugnazione nel presente giudizio)-, sia per difetto di specificità, non essendo indicato il termine di decorrenza della prescrizione né quello in cui la stessa sarebbe maturata, non consentendo alcuna verifica in ordine agli asseriti vizi della sentenza della CTR sul punto.

9.3. In ogni caso il motivo è infondato: la presente Corte ha già affermato che: «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ. , non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.

"per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» (Cass. 26/06/2020, n. 12740).

10. Alla luce di quanto sin qui argomentato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente.

Ai fini della liquidazione di tali spese, effettuata in dispositivo, il valore di causa deve essere individuato nell’ammontare del credito per il quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria impugnata (Euro 626.976,13).

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7669/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] E LAURA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (MI), Via delle Brughiere, 16, in persona della legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]-Agenzia delle Entrate riscossione, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12; –controricorrente – Oggetto: impugnazione avviso iscrizione ipotecaria (art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973) avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, n. 3443/8/2018,depositata il 24/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 15/05/2024 dal la ConsiglieraRaffaella Brogi. Rilevato che: 1. In data 03/12/15 è stata notificata ad AL - [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] E LAURA (hinc: [OSCURATO:SOCIETA].) la comunicazione di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà (nota ipotecaria n. 06820151460000069008, nota n. 97658/17450 del 06/10/2015) per un importo in linea capitale di Euro 626.976,13, pari al doppio del debito, risultantedalle cartelle esattoriali relative agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,per imposte e sanzioni. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, proposto ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano ( hinc : CTP) , la quale, con sentenza n. 3201/17, depositata in data 09/05/2017, ha respinto il ricorso, previa declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore di quello ordinario, limitatamente alle cartelle relative al pagamento di ratei di pertinenza dell’INAIL, di contravvenzioni stradali e di contributi [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato la sentenza della CTP davanti alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ( hinc : CTR) , proponendo davanti a quest’ultima le stesse censure svolte in primo grado, cui aggiungeva la nullità della sentenza per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, difetto di motivazione e violazione dell’art. 26 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602 e degli artt. 1335 e 2697 cod. civ. Siè costituita [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate riscossione (subentrata a Equitalia; hinc: [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.4. La CTR , con sentenza n. 344 3 /8/2018 depositata in data 24/07/2018,ha rigettato l’appello 5. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Lombardia, affidandosi a nove motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 7. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Ritenuto che: 1. Con il primo motivo AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per omesso esame di motivi d’appello e carenza di motivazione –omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. 1.1. La parte ricorrente argomenta tale motivo,evidenziando che il contenuto della sentenza risulta talmente generico che non è dato desumere quale sia stato lo svolgimento del processo e l’iter logico in base al quale i giudici abbiano deciso. Rileva, poi, che nel ricorso introduttivo è stata eccepita l’inesistenza e/o nullità e/o annullabilità delle cartelle di pagamento e dei ruoli, nonché di tutti gli atti prodromici asseritamente notificati per violazione dell’art. 26 bis, terzo comma e dell’art. 36-ter, terzo e quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973; violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; violazione dell’art. 54- bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972; violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000. Rileva, quindi, che «la [OSCURATO:PERSONA] adita non si è assolutamente pronunciata circa l’omessa notificazione degli atti prodromici, oltre che sulla notifica effettuata direttamente da Equitalia delle cartelle di pagamento, sulla mancanza del dettagliato conteggio di interessi e aliquote in violazione dell’art. 7 l [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e sulla decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto procedere alla notificazioni [rectius: notificazione] di avvisi di accertamento e/o ulteriori atti impositivi di qualsiasi genere.» 1.2. Il motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità, è infondato. 1.3. In particolare, la contestazione della violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è da ritenere inammissibile in relazione a quanto prescritto nell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis alla presente controversia, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149 del 2022), considerato che la sentenza della CTR conferma integralmente la sentenza del giudice di primo grado. L’accorpamento della contestazione relativa alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. – in presenza di una cd. doppia conforme – all’interno di un motivo di ricorso in cui viene fatto riferimento (anche) all’omessa motivazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. non fa venire meno tale profilo di inammissibilità. 1.4. La contestazione relativa alla violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. si rivela, per il resto , infondata, dal momento la sentenza impugnata nella terza pagina evidenzia che: «Quanto al merito della vicenda per cui è lite, la Commissione evidenzia come la generica contestazione della società contribuente circa la mancata notifica delle cartelle oggetto dell’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato sia stata efficacemente contrastata dal Concessionario della Riscossione che ha prodotto agli atti di causa la prova della notificazione delle predette cartelle al fine di confutare l’avversa eccezione, come si evince dai documenti da 2 a/b a 13 a/b inseriti nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate Riscossione depositato in prime cure.». Inoltre, al punto 2) ha motivato in ordine alla notificazione degli atti prodromici, nella quarta pagina al punto 4) ha affrontato la questione relativa alla notificazione degli atti da parte di Equitalia, nella quarta e quinta pagina al punto 6) ha preso posizione sulla questione relativa al conteggio degli interessi, rilevando che le contestazioni, anche ove fondate, non sarebbero state tali da determinare la nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria, con riferimento alla pretesa sostanziale. 2. Con il secondo motivola parte ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 603 del 1973, dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 193 del 2001, dell’art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010, e dell’art. 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma , n. 3,cod. proc. civ. – inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento per omissione della relativa notifica e/o per inesistenza e/o nullità di quest’ultima –Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – mancato rilievo della decadenza per tardivo deposito di documentazione. 2.1. La parte ricorrente rileva che dall’esame della documentazione risultano prodotti soltanto un avviso di ricevimento postale e le ricevute di avvenuta consegna alla pec della società, mentre non vi è traccia delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell’atto impugnato e dei relativi avvisi di ricevimento. Rileva, quindi, che –alla luce dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 1335 e 2697 cod. civ. –nel caso in cui il contribuente contesti l’omessa notificazione della cartella esattoriale l’agente della riscossione è tenuto a esibire in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stata notificata la cartella o la relata di notifica e, soprattutto, la cartella di pagamento.A fronte della contestazione del contribuente della notifica della cartella esattoriale è necessario, poi, produrre l’originale di quest’ultima e della relata di notifica, mentre non è sufficiente la semplice fotocopia, munita dell’attestazione di conformità, dal momento che quest’ultima può essere fatta solo da un pubblico ufficiale, qualifica non riferibile ai dipendenti di Equitalia, trattandosi di ente privato, sebbene sottoposto alle stesse norme di trasparenza della pubblica amministrazione. 2.2. La parte ricorrente rileva, poi, di aver già contestato nel ricorso introduttivo e nella successiva udienza la documentazione prodotta dalla controparte. Più precisamente, oltre ad aver contestato la conformità delle copie prodotte agli originali degli avvisi di ricevimento, ha rilevato l’irregolarità della notifica per mancata comunicazione di avvenuto deposito (CAD) e di avvenuta notifica a persona diversa dal destinatario (CAN). 2.3. Il motivo èinammissibile, sotto plurimi profili, a partire dalla contestata violazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 e art.156 cod. proc. civ., sui quali la parte ricorrente non ha speso alcuna argomentazione. 2.4. È altresì inammissibile per difetto di specificità dal momento che la contestazione della prova inerente alle modalità di notificazione delle cartelle esattoriali mediante la produzione delle copie degli avvisi di ricevimento e non degli originali di questi ultimi e delle cartelle di pagamentoè priva del benché minimo riferimento a i singoli atti e ai relativi contenuti, anche alla luce di quanto precisato da Cass., Sez. U, 18/03/2022, n. 8950. Sul punto la parte ricorrente (pag. 9 del ricorso) si limita ad affermare che «risultano prodotti soltanto un avviso di ricevimento postale e ricevute di avvenuta consegna alla Pec della società, mentre non vi è traccia delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell’atto impugnato e dei relativi avvisi di ricevimento.».Nessuna puntualizzazione risulta essere fatta né con riferimento ai documenti prodotti, né a quelli asseritamente mancanti, anche in relazione a quanto evidenziato nella sentenza impugnata (dove alla terza pagina, punto 2, si legge che: «dai documenti prodotti agli atti di causa si evince la piena prova della notifica delle cartelle costituenti atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria gravato, considerato che il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura.»). 3. Con il terzo motivola ricorrente contesta la violazione degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – nullità della comunicazione d’iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle intimazioni di pagamento – mancato avveramento delle condizioni previste dal combinato disposto degli artt. 50 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973. 3.1. Con tale motivo la ricorrente contesta la violazione dell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 («Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26 di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.»), rilevando come, in ambito tributario, l’ipoteca si manifesti come una misura cautelare conservativa strumentalmente connessa all’espropriazione forzata immobiliare e soggetta, quindi, non solo all’applicazione dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, ma anche ai precetti indicati negli artt. 49 ss. 3.2. Evidenzia, poi, che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale indicato nell’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 determina il venir meno della capacità del ruolo (cioè della pretesa creditoria contenuta nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, considerato che la sua efficacia è sospesa ex lege fino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell’intimazione ad adempiere. 3.3. Il motivo è infondato. È stato, infatti, precisato da questa Corte ( Cass. , Sez. U , 18/09/2014, n. 19667 ) che: « L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.» 3.4. Di conseguenza, la circostanza che l’ipoteca attribuisca al creditore il «diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione» (art. 2808, primo comma, cod. civ.) e, quindi, il legame con l’eventuale fase esecutiva non comporta che la sua costituzione (che nel caso di specie trova fondamento in una norma speciale) possa essere assimilato a un atto esecutivo o a un attoche preannunci l’esecuzione forzata. 3.5. Tanto più che l’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede un’apposita comunicazione che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile, contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui all’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973. Nel caso di specie dalla lettura della sentenza della CTR della Lombardia emerge che in data 30/04/2015 la controricorrente ha proceduto alla n otifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201500010598000 (pagina quarta punto 5 della sentenza impugnata). 4. Con il quarto motivo la parte ricorrente contesta la violazione dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della comunicazione di iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti prodromici all’atto impugnato. 4.1. Con tale motivo la ricorrente contesta l’omessa notificazione di alcun atto prodromico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, rilevando che è [OSCURATO:PERSONA] a dover fornire la prova di tale incombente . La parte ricorrente richiama, quindi (v. pag. 14 del ricorso in cassazione), la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nel caso in cui il contribuente contesti in giudizio l’omessa notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione deve esibire in giudizio la ricevuta di ritorno della raccomandata con cui è stata notificata la cartella ovvero la relata di notifica e, soprattutto, la copia della cartella medesima. Solo in tal modo il concessionario può dare prova sia del contenuto della notifica che della cartella di pagamento. In sostanza, la ricorrente –sul presupposto che il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 una volta che sia decorso, inutilmente, il termine previsto dall’art. 50, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 (i.e. sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento) - intende contestare sia l’omessa notifica e/o inesistenza (o comunque la mancata prova da parte dell’agente della riscossione) tanto delle cartelle di pagamento (art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973), quanto della comunicazione contenente l’avviso ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973. 4.2. Il motivo è inammissibile, in quanto la parte ricorrente non si confronta minimamente con le motivazioni della sentenza impugnata, che alla terza pagina (v. la parte riportata, supra, in sede di esame del primo motivo e il punto 2della sentenza impugnata) dà atto della prova della notifica delle cartelle costituenti atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria. In tale sentenza si legge, infatti, che: «considerato che il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura: la contestazione di parte appellante circa la mancata ostensione degli originali delle cartelle gravate di palesa del tutto generico [generica] considerato che non sussiste un onere in capo all’agente della riscossione di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, posto che l’unico originale risulta in possesso della parte debitrice ingiunta, e che la prova della notifica ben può essere data con la produzione dell’avviso di ricevimento.» Nella quarta pagina (al punto 5) la sentenza impugnata dà atto, poi, della comunicazione che ha preceduto l’avviso di iscrizione ipotecaria, datata il 30/05/2015. 5. Con il quinto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 1335 cod. civ. e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – Inesistenza e/o nullità delle cartelle di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento; inesistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento, dei ruoli e delle iscrizioni a ruolo per omissione e/o inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento – Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. – Mancato rilievo della decadenza per il tardivo deposito della documentazione. 5.1. La parte ricorrente rileva che la notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento delle cartelle di pagamento poste a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria dovrebbe considerarsi inesistente qualora l’invio della raccomandata fosse avvenuto direttamente da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A (oggi Agenzia delle Entrate –Riscossione). Rileva che l’art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 prevede che la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA]. È prevista anche la notificazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale facoltà, tuttavia, non consente al Concessionario di provvedere direttamente alla notificazione senza servirsi della mediazione dei soggetti sopra indicati. Tale convincimento è tratto dalla modifica che fino al 01/07/1999 stabiliva che la notificazione poteva essere eseguita anche mediante invio, da parte di esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito delle modifiche ad opera dell’art. 12, comma 1, d.l.gs. n. 46 del 1999, dell’art. 1, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 193 del 2001 e dell’art. 38, comma 4, lett. b), d.l. n. 78 del 2010 la norma prevede che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ricevimento, ma non contiene più alcun riferimento alla circostanza che quest’ultima possa essere eseguita anche dall’esattore. Ne consegue che la notifica diretta da parte dell’esattore deve essere ritenuta inesistente, in quanto eseguita da soggetto non abilitato. Si tratta, ad avviso di parte ricorrente, di un principio confermato non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche da Cass. 30/06/ 2010, n. 15498, secondo la quale la notifica della cartella di pagamento eseguita direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo posta sarebbe non già inesistente, ma nulla, con la conseguente possibilità di sanatoria. Quest’ultima, tuttavia, non può darsi per verificata nel caso di specie, dal momento che [OSCURATO:SOCIETA]. non ha avuto alcuna conoscenza delle cartelle di pagamento e avvisi di addebito, di cui è venuta a conoscenza solo attraverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di impugnazione. Solo in esito a quest’ultima ha avuto conoscenza dei numeri di ruolo, a seguito di apposita verifica presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione. La notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria è, tuttavia, inidonea a sanare la notificazione inesistente o nulla delle cartelle esattoriali, degli avvisi di addebito, delle intimazioni di pagamento e dei ruoli, così come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. In ogni caso la prova che tale notificazione sia effettivamente avvenuta a mezzo dei soggetti abilitati spetta al concessionario della riscossione. La ricorrente ribadisce, comunque, di non aver mai ricevuto la notificazione di alcuna cartella di pagamento, né avvisi di addebito, né intimazioni di pagamento, né alcun altro atto prodromico alla comunicazione di iscrizione ipotecaria. 5.2. Il motivo è, in parte, infondato, nella misura in cui sostiene un’interpretazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 che preclude al concessionario la notificazione diretta a mezzo del servizio postale e, in parte, inammissibile, laddove non si confronta con le motivazioni date dalla sentenza impugnata nei punti 2) e 5) già evidenziati in sede di esame del quarto motivo. 5.3. Con riferimento alla corretta ermeneusi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 occorre dare continuità a quanto recentemente precisato dalla presente Corte e cioè che: «Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.» (Cass. 22/12/2023, n. 35822) 6. Con il sesto motivola ricorrente contesta la violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dal momento che la comunicazione di iscrizione ipotecaria menziona alcune cartelle di pagamento e avvisi di addebito asseritamente notificati in precedenza ad [OSCURATO:SOCIETA]. senza allegarli. Rileva, quindi, come in base all’art. 7 legge n. 212 del 2000 sia prescritto che «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegatoall’atto che lo richiama». Il concessionario avrebbe, quindi, violato i principi di chiarezza e motivazione espressamente richiamati dal legislatore in materia di formazione degli atti amministrativi, non allegando alla comunicazione di iscrizione dell’ipoteca un atto impositivo prodromico sconosciuto al contribuente, con la conseguente nullità di tale iscrizione. Rileva, poi, che gli estratti di ruolo indicano solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza fornire le indicazioni relative alla base di calcolo, omettendo di indicare le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora. 6.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. 6.2. È inammissibile, nella misura in cui la parte ricorrente , attraverso la contestazione della violazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000, veicola una (ulteriore) richiesta di accertamento, in fatto, sul contenuto dell’avviso di iscrizione di iscrizione ipotecaria, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata . Quest’ultimaha, infatti , ritenuto provata la notificazione delle cartelle e degli atti prodromici dell’avviso di iscrizione ipotecaria (terza pagina, punto 2) sentenza CTR della Lombardia, dove si legge che «il Concessionario della riscossione ha prodotto gli estratti di ruolo corrispondenti alle cartelle di pagamento ed i relativi avvisi di ricevimento regolarmente ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e Laura ..»). La medesima sentenza (nella quarta pagina, al punto 6) ha rilevato che «la doglianza afferente l’asserita nullità dell’avviso di iscrizione ipotecaria gravato per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 atteso che il predetto avviso fosse risultato sfornito degli atti prodromici che ne avevano dato la stura è da disattendere atteso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem tutte le volte in cui gli atti richiamati fossero già conosciuti dal contribuente destinatario di essi: l’asserita omessa determinazione delle modalità di calcolo attraverso cui quantificare l’ammontare degli interessi liquidati nell’atto gravato non può del pari comportare la nullità di esso che, anche a voler ritenere fondata la doglianza di parte appellante, rimane valido con riguardo alla pretesa sostanziale.» La CTR della Lombardia ha, quindi, ritenuto, in primo luogo, provata la notificazione degli atti prodromici all’avviso di comunicazione di iscrizione ipotecaria e, in secondo luogo, ha rilevato come la mancata allegazione degli atti richiamati all’interno di quest’ultimo non ne comportasse la nullità, sul presupposto che il concessionario della riscossione ne avesse provato la conoscenza da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., grazie alla produzione degli avvisi di ricevimento delle cartelle sulla base di quanto indicato al punto 2) nella terza pagina della motivazione. 6.3. Il motivo è altresì infondato, considerato che la CTR,ritenendo ammissibile la motivazione per relationem dell’avviso di iscrizione ipotecaria, sul presupposto della conoscenza degli atti prodromici da parte del contribuente, ha fatto buon governo dei principi affermati dalla presente Corte («Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.», Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8423). 6.4. Deve, infine, rilevarsi come anche le contestazioni inerenti agli interessi applicati in relazione a ciascuna annualità non sono comunque tali da invalidare in toto l’iscrizione, potendo, semmai determinare l’eventuale riduzione della somma ex art. 2872 cod. civ. , solamente nell’ipotesi in cui sia superato il limite sancito nell’art. 77, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973, che consente l’iscrizione dell’ipoteca «per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede»(arg. ex Cass. 23/12/2020, n. 29364). 7. Con il settimo motivo di ricorso AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. – inesistenza giuridica dell’atto impositivo per violazione ed eccesso di potere – carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente. 7.1. La ricorrente contesta che la sottoscrizione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata è stata fatta da personeche « non sembrano» essere dotate dei necessari poteri, in quanto semplicemente «incaricati di funzioni dirigenziali» e non di «dirigente» a seguito di concorso pubblico. Nel caso di specie si tratta, infatti, di atti esterni dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è necessaria la firma di un dirigente abilitato a seguito di apposito concorso pubblico. Richiama a tal fine l’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e C. cost., sent. n. 37 del 2015 , evidenziando che non sarebbe consentito, a seguito della sentenza appena citata, la copertura di posti dirigenziali mediante contratti di lavoro a termine con funzionari interni ai sensi dell’art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012, richiamando sul punto Cons. Stato 06/10/2015, n. 4641. La nomina del dirigente che ha firmato gli atti prodromici alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sarebbe da ritenere nulla con effetto retroattivo, con la conseguenza che dovrebbero ritenersi inesistenti gli atti firmati dal dirigente privo di titoli. L’inesistenza degli atti prodromici determinerebbe, a sua volta, l’inesistenza della conseguente cartella esattoriale e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. 7.2. Non potrebbe neppure trovare applicazione l’art. 21 - octies , comma 2, legge n. 241 del 1990 – che preclude l’annullamento di provvedimenti adottati in violazione di norme sul procedimento e sulla forma qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato – dal momento che gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate non avrebbero natura vincolata, ma discrezionale. La nullità dovrebbe essere, quin di, rilevata d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241 del 1990 , trattandosi di atto viziato da difetto assoluto di attribuzione, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Lo stesso Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – approvato con delibera del [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 57 del 27/12/2012 – stabilisce, all’art. 1, comma 2, che «l’Agenzia si conforma ai principi della L. 241/90» e all’art. 12, comma 1, che «l’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall’esterno che dall’interno, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2011.» 7.3. Inoltre, in base alla normativa vigente in materia di delega nell’ambito della pubblica amministrazione (art. 16, comma 1, lett. d) e 17, comma 1-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) è previsto che «i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli ufficio ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.» Ad avviso di parte ricorrente la delega non potrebbe essere, quindi, considerata alla stregua di un atto interno privo di rilevanza esterna, in quanto si inserirebbe in un procedimento amministrativo, attribuendo al funzionario delegato la funzione di poter emettere un atto decisorio (provvedimento) con rilevanza esterna (avviso di accertamento o atto di contestazione) e non potrebbe essere neppure considerata quale semplice delega alla firma, trattandosi di una delega di funzioni, disciplinata dalla normativa appena richiamata. 7.4. Il motivo è inammissibile in quanto generico, indeterminato e conseguentemente privo dei requisiti richiesti nell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Nell’illustrazione di tale motivo di ricorso la parte ricorrente afferma (pag. 24 del ricorso): «I soggetti che hanno sottoscritto o delegato la sottoscrizione degli atti prodromici alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito posti a fondamento della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata non sembrano essere dotati dei necessari poteri per sottoscrivere gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione, poiché semplicemente “incaricati di funzioni dirigenziali” e non “dirigente a seguito di concorso pubblico.» La contribuente, oltre a prospettare una fattispecie meramente ipotetica (i soggetti che hanno sottoscritti gli atti prodromici non sembrano essere dotati dei necessari poteri), omette, comunque , la benché minima indicazione degli atti contestati e dei firmatari, precludendo l’esame del motivo di ricorso, tanto più che l’art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 fa riferimento ad avvisi «sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato».8. Con l’ottavo motivola parte ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 36-bis, terzo comma, e 36-ter, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. 8.1. La ricorrente, nell’illustrazione di tale motivo, richiama quanto evidenziato più volte, cioè di aver avuto conoscenza delle cartelle di pagamento e degli avvisi di pagamento solo con la notificazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Tali cartelle e avvisi avrebbero per oggetto tributi relativi agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Non essendo stata ricevuta alcuna notificazione di avviso di accertamento o cartella di pagamento,ai sensi dell’art. 54-bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 o ai sensi degli artt. 36-bis, terzo comma, e 36-ter, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, non sarebbero più possibili né gli accertamenti d’ufficio e/o rettifica, né la liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni e/o sulla base del controllo formale delle dichiarazioni, in quanto l’amministrazione finanziaria sarebbe decaduta dal relativo potere. 8.2. Il motivo è inammissibile in quanto contrario ad un accertamento in fatto della CTR, la quale ha argomentato in ordine alla regolare notificazione degli atti prodromici alla comunicazione dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, così escludendo la decadenza contestata dalla parte ricorrente. 9. Con il nono motivo di ricorso AL - [OSCURATO:SOCIETA]. ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2498, quarto comma, cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. La ricorrente rileva come le cartelle e gli avvisi che costituiscono i presupposti per l’iscrizione dell’ipoteca riguarderebbero tributi relativi agli anni 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, da ritenere, ormai, prescritti. Dovrebbe, quindi, trovare applicazione l’art.2498, n. 4, cod. civ., secondo il quale si applica la prescrizione quinquennale per gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. La ricorrente reitera altresì l’eccezione di prescrizione del credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA], richiamando la disposizione dell’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, secondo la quale i crediti di natura previdenziale si prescrivono entro cinque anni decorrenti dalla relativa maturazione del credito. 9.1. Il motivo è in parte inammissibilee in parte infondato. 9.2. È inammissibile, sia con riferimento alle censure reiterate a pag. 34 del ricorso per cassazione in merito ai crediti degli enti previdenziali - considerato il difetto (parziale) di giurisdizione dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, non oggetto di appello da parte dell’odierna parte ricorrente (v. terza pagina della sentenza della CTR della Lombardia oggetto di impugnazione nel presente giudizio)-, sia per difetto di specificità, non essendo indicato il termine di decorrenza della prescrizione né quello in cui la stessa sarebbe maturata, non consentendo alcuna verifica in ordine agli asseriti vizi della sentenza della CTR sul punto. 9.3. In ogni caso il motivo è infondato: la presente Corte ha già affermato che: «In tema IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ. , non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.» (Cass. 26/06/2020, n. 12740). 10. Alla luce di quanto sin qui argomentato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente. Ai fini della liquidazione di tali spese, effettuata in dispositivo, il valore di causa deve essere individuato nell’ammontare del credito per il quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria impugnata (Euro 626.976,13). P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spe
Sentenza Cassazione n. 21937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris