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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2024

ECLI:EU:T:2024:486
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0412_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale/CRU (causa T‑412/21) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del CRU – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza»

1. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 46‑48)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (v. punti 87, 88)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I) (v. punti 89, 90)

4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 102‑113, 155)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 192, 202)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 226, 227)

7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Assenza testuale, nell’allegato del regolamento di cui trattasi, dell’indicatore di rischio sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Presa in considerazione di tale indicatore a causa del suo carattere indispensabile per detto calcolo – Ammissibilità [Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 6, § 2, a), e 20, § 1, e allegato II] (v. punti 287, 288, 300)

8. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4, e considerando 1) (v. punti 319‑322) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (CRU), del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per l’anno 2021. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 13.9.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0412_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 17 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale/CRU (causa T‑412/21) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del CRU sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Margine di discrezionalità del CRU – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza» 1. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Fissazione dei criteri di correzione di detti contributi – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 46‑48) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (v. punti 87, 88) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 4, § 2, e allegato I) (v. punti 89, 90) 4. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. da 4 a 7 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 102‑113, 155) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)] (v. punti 192, 202) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA] per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Determinazione del metodo di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio sistema di tutela istituzionale (IPS) – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4) (v. punti 226, 227) 7. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Assenza testuale, nell’allegato del regolamento di cui trattasi, dell’indicatore di rischio sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) – Presa in considerazione di tale indicatore a causa del suo carattere indispensabile per detto calcolo – Ammissibilità [Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, artt. 6, § 2, a), e 20, § 1, e allegato II] (v. punti 287, 288, 300) 8. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Calcolo del moltiplicatore di adeguamento dei contributi in base al profilo di rischio degli enti creditizi – Violazione della libertà d’impresa – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 16; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 2015/63, art. 7, § 4, e considerando 1) (v. punti 319‑322) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (CRU), del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per l’anno 2021. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] – Girozentrale. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 368 del 13.9.2021 .
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