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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 21128/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo (s.,e_ pea.)(d2 tt.){.

R_ou at y_exibbura.u.‘ re-Yt 6t)' )I' s uditoil,tfirensore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2022 - in rito abbreviato - il GUP del Tribunale di Chieti ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle contestazioni loro ascritte in concorso di cui ai capi 1 (fabbricazione, detenzione e porto di un rudimentale ordigno esplosivo), 2 (furto aggravato di una autovettura) e 3 (furto aggravato del denaro custodito all'interno dello sportello bancomat) .

I fatti risultano avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre del 2021.

2. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 24 marzo 2023 ha riqualificato il delitto di fabbricazione dell'ordigno esplosivo in quello di ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio del reato continuato (per Grossi anni quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa, per Rondella e Yermani anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa ciascuno), con conferma nel resto. 2.1 I punti oggetto di trattazione in secondo grado sono stati i seguenti: a) in riferimento alla posizione del Grossi (ma sul tema posto anche dagli altri appellanti), la Corte di secondo grado affronta la questione della 'fabbricazione' dell'ordigno esplosivo (la cd. marmotta utilizzata per scardinare gli sportelli bancomat) e ritiene che non vi sia prova del fatto che simile manufatto sia stato realizzato dai tre imputati.

Da ciò la derubricazione in ricettazione.

Viene confermata la qualificazione del manufatto in termini di esplosivo dotato di micidialità, in ragione della constatazione delle conseguenze della esplosione (citate nella decisione di primo grado).

Inoltre, si conferma la ricorrenza della recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; b) in riferimento alla posizione del Rondella la Corte di secondo grado conferma in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza del concorso nei delitti oggetto di contestazione.

Viene inoltre confermata la autonomia della condotta di detenzione dell'ordigno esplosivo rispetto al porto del medesimo, così come la ricorrenza della circostanza aggravante del nesso teleologico.

In tema di trattamento sanzionatorio viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche e viene negata l'invocata continuazione tra i fatti oggetto di giudizio ed il fatto giudicato con sentenza GIP Foggia del 14.3.2022;c) in riferimento alla posizione dello Yermani, la Corte di secondo grado conferma in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza del concorso nei delitti oggetto di contestazione.

Gli ulteriori punti si sostanziano nelle medesime valutazioni relative alla posizione del Rondella.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.1.

La difesa ripropone la tesi secondo cui non poteva dirsi raggiunta la prova della 'micidialità' del congegno, con necessaria derubricazione nella contravvenzione di cui all'art.678 cod.pen. .

E' mancata una verifica tecnica sul punto, tale da consentire l'analisi dei componenti e i giudici del merito si sono basati - in modo empirico e non qualificato - solo sulla considerazione delle conseguenze dello scoppio.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle 947 circostanze attenuanti generiche.

Si afferma in particolare che la Corte si è limitata ad esprimere mere formule di stile. 3.2 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo della identificazione del contributo concorsuale del Rondella.

Inoltre si ripropongono i temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattamento sa nzionatorio.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.3 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo della identificazione del contributo concorsuale dello Yermani.

Inoltre si ripropongono i temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattamento sanzionatorio.

Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

4. I ricorsi sono da dichiararsi inammissibili, per le ragioni che seguono. 4.1 Il primo motivo del ricorso Grossi è inammissibile per manifesta infondatezza.

Quanto alla qualificazione dell'ordigno, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni del primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» dell'oggetto utilizzato per la consumazione del furto di cui al capo n.3, con provata attitudine a determinare effetti micidiali.

Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto pienamente logica, basata essenzialmente sulle condizioni di utilizzo delle cd. 'marmotte' (sia in via prospettica che in via di apprezzamento dell'effetto), la cui capacità distruttiva è stata dimostrata dagli effetti prodotti dalla esplosione.

Va ritenuto, pertanto, che l'apprezzamento operato in sede di merito non contiene alcun aspetto di illogicità/né si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad essere rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art.2 legge n.895 del 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigianali di confezionamento degli ordigni (tra le molte v.

Sez.

V n. 15642 del 13.12.2019, dep.2020, rv 279104; Sez.

I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez.

I n. 41193 del 26.3.2018, rv 274754). 4.2 I motivi in punto di responsabilità, introdotti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Yermani sono inammissibili per genericità, non contenendo alcun reale e concreto spunto critico in rapporto alle precise ed estese argomentazioni esposte, sul punto, in sentenza dalla Corte di Appello .

Analogo vizio di genericità caratterizza le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti lì dove ripropongono i motivi di appello in punto di ricorrenza della detenzione dell'ordigno e di sussistenza della aggravante del nesso teleologico.4.3 I residui motivi in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, introdotti da tutti i ricorrenti, sono manifestamente infondati.

La Corte di secondo grado ha spiegato, per ognuno dei ricorrenti, le ragioni delle scelte in punto di dosimetria della pena e di non accoglimento delle domande di attenuazione, in modo ampio e senza alcun vizio logico.

In presenza di un episodio delittuoso di notevole gravità, che denota organizzazione e consistente capacità criminale, le valutazioni espresse (per il Grossi rafforzate dalla considerazione e incidenza dei precedenti penali) non possono dirsi in alcun modo astratte o sganciate dal riferimento ai fatti, né sono stati allegati dai ricorrenti - in sede di merito - elementi di particolare valore dimostrativo in punto di personalità, tali da determinare una irragionevolezza o incompletezza della decisione.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso chiedendo (s.,e_ pea.)(d2 tt.){. R_ou at y_exibbura.u.‘ re-Yt 6t)' )I' s uditoil,tfirensore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2022 - in rito abbreviato - il GUP del Tribunale di Chieti ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alle contestazioni loro ascritte in concorso di cui ai capi 1 (fabbricazione, detenzione e porto di un rudimentale ordigno esplosivo), 2 (furto aggravato di una autovettura) e 3 (furto aggravato del denaro custodito all'interno dello sportello bancomat) . I fatti risultano avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 9 ottobre del 2021. 2. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 24 marzo 2023 ha riqualificato il delitto di fabbricazione dell'ordigno esplosivo in quello di ricettazione, rideterminando il trattamento sanzionatorio del reato continuato (per Grossi anni quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa, per Rondella e Yermani anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa ciascuno), con conferma nel resto. 2.1 I punti oggetto di trattazione in secondo grado sono stati i seguenti: a) in riferimento alla posizione del Grossi (ma sul tema posto anche dagli altri appellanti), la Corte di secondo grado affronta la questione della 'fabbricazione' dell'ordigno esplosivo (la cd. marmotta utilizzata per scardinare gli sportelli bancomat) e ritiene che non vi sia prova del fatto che simile manufatto sia stato realizzato dai tre imputati. Da ciò la derubricazione in ricettazione. Viene confermata la qualificazione del manufatto in termini di esplosivo dotato di micidialità, in ragione della constatazione delle conseguenze della esplosione (citate nella decisione di primo grado). Inoltre, si conferma la ricorrenza della recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche; b) in riferimento alla posizione del Rondella la Corte di secondo grado conferma in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza del concorso nei delitti oggetto di contestazione. Viene inoltre confermata la autonomia della condotta di detenzione dell'ordigno esplosivo rispetto al porto del medesimo, così come la ricorrenza della circostanza aggravante del nesso teleologico. In tema di trattamento sanzionatorio viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche e viene negata l'invocata continuazione tra i fatti oggetto di giudizio ed il fatto giudicato con sentenza GIP Foggia del 14.3.2022;c) in riferimento alla posizione dello Yermani, la Corte di secondo grado conferma in primis il percorso argomentativo di natura probatoria circa la sussistenza del concorso nei delitti oggetto di contestazione. Gli ulteriori punti si sostanziano nelle medesime valutazioni relative alla posizione del Rondella. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo n.1. La difesa ripropone la tesi secondo cui non poteva dirsi raggiunta la prova della 'micidialità' del congegno, con necessaria derubricazione nella contravvenzione di cui all'art.678 cod.pen. . E' mancata una verifica tecnica sul punto, tale da consentire l'analisi dei componenti e i giudici del merito si sono basati - in modo empirico e non qualificato - solo sulla considerazione delle conseguenze dello scoppio. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego delle 947 circostanze attenuanti generiche. Si afferma in particolare che la Corte si è limitata ad esprimere mere formule di stile. 3.2 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo della identificazione del contributo concorsuale del Rondella. Inoltre si ripropongono i temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattamento sa nzionatorio. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.3 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si afferma, in particolare, che la motivazione sarebbe carente sotto il profilo della identificazione del contributo concorsuale dello Yermani. Inoltre si ripropongono i temi già oggetto dei motivi di appello, anche sul punto del trattamento sanzionatorio. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. I ricorsi sono da dichiararsi inammissibili, per le ragioni che seguono. 4.1 Il primo motivo del ricorso Grossi è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla qualificazione dell'ordigno, la Corte di secondo grado ha confermato, sul punto, le valutazioni del primo giudice in punto di elevata «potenzialità lesiva» dell'oggetto utilizzato per la consumazione del furto di cui al capo n.3, con provata attitudine a determinare effetti micidiali. Si tratta, a ben vedere, di una valutazione in fatto pienamente logica, basata essenzialmente sulle condizioni di utilizzo delle cd. 'marmotte' (sia in via prospettica che in via di apprezzamento dell'effetto), la cui capacità distruttiva è stata dimostrata dagli effetti prodotti dalla esplosione. Va ritenuto, pertanto, che l'apprezzamento operato in sede di merito non contiene alcun aspetto di illogicità/né si pone in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo nomofilattico, secondo cui ad essere rilevante ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art.2 legge n.895 del 1967 è la attitudine alla micidialità che può derivare anche da modalità artigianali di confezionamento degli ordigni (tra le molte v. Sez. V n. 15642 del 13.12.2019, dep.2020, rv 279104; Sez. I n. 50925 del 19.7.2018, rv 274477; Sez. I n. 41193 del 26.3.2018, rv 274754). 4.2 I motivi in punto di responsabilità, introdotti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Yermani sono inammissibili per genericità, non contenendo alcun reale e concreto spunto critico in rapporto alle precise ed estese argomentazioni esposte, sul punto, in sentenza dalla Corte di Appello . Analogo vizio di genericità caratterizza le ulteriori argomentazioni dei ricorrenti lì dove ripropongono i motivi di appello in punto di ricorrenza della detenzione dell'ordigno e di sussistenza della aggravante del nesso teleologico.4.3 I residui motivi in punto di trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche, introdotti da tutti i ricorrenti, sono manifestamente infondati. La Corte di secondo grado ha spiegato, per ognuno dei ricorrenti, le ragioni delle scelte in punto di dosimetria della pena e di non accoglimento delle domande di attenuazione, in modo ampio e senza alcun vizio logico. In presenza di un episodio delittuoso di notevole gravità, che denota organizzazione e consistente capacità criminale, le valutazioni espresse (per il Grossi rafforzate dalla considerazione e incidenza dei precedenti penali) non possono dirsi in alcun modo astratte o sganciate dal riferimento ai fatti, né sono stati allegati dai ricorrenti - in sede di merito - elementi di particolare valore dimostrativo in punto di personalità, tali da determinare una irragionevolezza o incompletezza della decisione. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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