CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09797/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], Fabio-ricorrente-controAgenzia delle Dogane e dei Monopoli - [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan.263/2022 depositata il 16/02/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20624/2022Numero sezionale 876/2026Numero di raccolta generale 9797/2026Data pubblicazione 16/04/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 06/04/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]