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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29915/2026

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to a NAPOLI il 31/01/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione del reato (occorrendo che i beni dell'onore e del prestigio siano lesi cumulativamente e non emergendo il nesso tra la condotta del soggetto e l'attività svolta dal pubblico ufficiale) o all'omesso riconoscimento della sua particolare tenuità (la Corte d'appello avrebbe valorizzato esclusivamente i precedenti penali dell'imputato, senza considerare la tenuità dell'offesa, il carattere rudimentale dell'azione e il notevole lasso di tempo trascorso); ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché le frasi furono proferite dall'imputato, in carcere, all'indirizzo dell'Assistente capo della polizia penitenziaria, avevano tenore inequivoco e sono state ritenute dalla Corte di appello - con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede - tali da escludere la tenuità del fatto, all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ostando oltretutto la non occasionalità del comportamento, desunta, anche sul punto, con congrua motivazione da precedenti analoghi; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila.

P P.Q.MSezione VII Penale 6 - AGO 2026 v,T,)1.7,1At U,01,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 31/01/1996 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma condanna per oltraggio); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con un motivo unico, vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione del reato (occorrendo che i beni dell'onore e del prestigio siano lesi cumulativamente e non emergendo il nesso tra la condotta del soggetto e l'attività svolta dal pubblico ufficiale) o all'omesso riconoscimento della sua particolare tenuità (la Corte d'appello avrebbe valorizzato esclusivamente i precedenti penali dell'imputato, senza considerare la tenuità dell'offesa, il carattere rudimentale dell'azione e il notevole lasso di tempo trascorso); ritenuto il ricorso manifestamente infondato, poiché le frasi furono proferite dall'imputato, in carcere, all'indirizzo dell'Assistente capo della polizia penitenziaria, avevano tenore inequivoco e sono state ritenute dalla Corte di appello - con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede - tali da escludere la tenuità del fatto, all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ostando oltretutto la non occasionalità del comportamento, desunta, anche sul punto, con congrua motivazione da precedenti analoghi; ritenuto, dunque, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro tremila. P P.Q.MSezione VII Penale 6 - AGO 2026 v,T,)1.7,1At U,01,0
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