CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46120/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato di essere partecipe, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di un'associazione a delinquere dedita al traffico di hashish, marijuana e cocaina (capo 11), condotta posta in essere dall'indagato in Provincia di Enna dal gennaio 2018 all'agosto 2018; il [OSCURATO:PERSONA] è, inoltre, ritenuto gravemente indiziato del delitto di detenzione di marijuana e cocaina a fine di spaccio contestato al capo 17), posto in essere in Provincia di Enna dal gennaio 2018 all'agosto 2018 e aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame e ne chiede l'annullamento, deducendo tre motivi e, segnatamente: a) la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e l'omessa motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di attualità delle esigenze cautelari; b) la violazione degli artt. 272, 192, 195, 203, 271 e 125 cod. proc. pen. e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza; c) la violazione degli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen., la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondato. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto nel provvedimento impugnato sarebbe stata omessa ogni benché minima forma di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, anche in considerazione del fatto che dalle condotte in contestazione sarebbero ormai trascorsi due anni in assenza di condotte recidivanti e che già da anni il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emigrato in Germania per motivi di lavoro. 3. Il motivo è inammissibile in quanto generico, prima ancora che infondato, in quanto non si confronta sul punto con l'ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha, infatti, ritenuto le esigenze cautelari «attualissime e concrete», rilevando come il trasferimento del [OSCURATO:PERSONA] in Germania non fosse realmente comprovato e definitivo e che l'Ilardi aveva dichiarato nell'interrogatorio di garanzia di aver ricevuto due giorni prima dell'arresto due kilogrammi di marijuana proprio dal [OSCURATO:PERSONA]. Tale censura, pertanto, risolvendosi nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata nel procedimento di riesame e motivatamente disattesa dal Tribunale, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificità. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt. 272, 192, 195, 203, 271 e 125 cod. proc. pen. e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata, riproducendo le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari, sarebbe intrinsecamente illogica. Il Tribunale del riesame, infatti, avrebbe fatto riferimento a condotte riconducibili alla cessione di sostanza stupefacente e non già a fenomeni associativi di cui non avrebbe richiamato neppure teoricamente i presupposti essenziali. Secondo il ricorrente, inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe indicato solo una serie di rapporti tra il prevenuto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che sarebbero, a tutto concedere, riconducibili esclusivamente alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e non avrebbe addotto adeguata motivazione sull'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e sulle altre contestate. 5. Anche tale motivo è inammissibile, in quanto generico. La censura, infatti, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che diffusamente argomenta la partecipazione dell'indagato al delitto associativo con «un ruolo di primo piano», alla stregua delle copiose intercettazioni telefoniche in atti. Rileva il Tribunale dal riesame che da tali risultanze investigative era emerso l'impegno del [OSCURATO:PERSONA] nel procurare «senza sosta» stupefacente da mettere a disposizione del sodalizio di appartenenza, peraltro «articolazione di [OSCURATO:PERSONA]», avvalendosi di altri sodali e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Caltanissetta ha, inoltre, rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto i contatti con i fornitori catanesi e aveva eseguito personalmente le trasferte finalizzate all'acquisto della droga, smerciando, talvolta, egli stesso la sostanza stupefacente al dettaglio. Alla stregua di tali risultanze probatorie si rivela tutt'altro che illogico l'apprezzamento di sussistenza della gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (ex plurimis: Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). 6. Con in terzo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 274, 275 e 125 cod. proc. pen., e della mancanza e dell'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente, la motivazione del riesame sarebbe «intrisa di teorici principi giurisprudenziali e totalmente distaccata dalla concreta condotta, dal tempus di essa e dalla contestualizzazione delle singole azioni, sostanzialmente riconducibili a condotte riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990». Sarebbe, inoltre, mancante la motivazione sulla scelta della misura cautelare applicata e sull'inadeguatezza di altra misura meno grave. 7. Anche motivo si rivela generico in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, come rilevato, contestualizza e congruamente precisa le condotte criminose ascritte al [OSCURATO:PERSONA] e ritiene la sussistenza delle esigenze cautelari concrete ed attuali nell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/11/2021. Il Consigliere e