Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1983

Cassazione n. 45175/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1983 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'ha condannata alla pena di giustizia.

All'imputata si contesta il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto di un cavo alla rete pubblica.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante in quanto viene richiamato un orientamento giurisprudenziale non consone al fatto storico accertato.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen..

La Corte di appello non ha specificato se l'attacco alla rete elettrica fosse avvenuto mediante collocazione di fili sulla rete esterna e senza distacco dei fili conduttori.

L'aggravante del mezzo fraudolento deve ritenersi insussistente laddove la captazione dell'energia elettrica sia avvenuta con un cavo ben visibile e senza che fosse eluso il controllo della società di distribuzione dell'elettricità.

Nel caso di specie la Corte di appello ha applicato l'aggravante senza accertare se il cavo fosse o meno ben visibile dall'esterno.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che è stata applicata l'aggravante della violenza sulle cose in considerazione del danneggiamento dei cavi della rete pubblica e non quella del mezzo fraudolento, alla quale si riferisce il motivo di ricorso.

3.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché nelle due sentenze di merito si afferma che ricorre la violenza sulle cose in quanto l'impossessamento dell'energia elettrica da parte dell'imputata avveniva mediante un allaccio diretto alla rete pubblica e risulta correttamente applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di furto di energia elettrica, secondo il quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1983 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 1 febbraio 2019 del Tribunale di Palermo che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'ha condannata alla pena di giustizia. All'imputata si contesta il furto di energia elettrica mediante allaccio diretto di un cavo alla rete pubblica. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante in quanto viene richiamato un orientamento giurisprudenziale non consone al fatto storico accertato. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen.. La Corte di appello non ha specificato se l'attacco alla rete elettrica fosse avvenuto mediante collocazione di fili sulla rete esterna e senza distacco dei fili conduttori. L'aggravante del mezzo fraudolento deve ritenersi insussistente laddove la captazione dell'energia elettrica sia avvenuta con un cavo ben visibile e senza che fosse eluso il controllo della società di distribuzione dell'elettricità. Nel caso di specie la Corte di appello ha applicato l'aggravante senza accertare se il cavo fosse o meno ben visibile dall'esterno. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che è stata applicata l'aggravante della violenza sulle cose in considerazione del danneggiamento dei cavi della rete pubblica e non quella del mezzo fraudolento, alla quale si riferisce il motivo di ricorso. 3.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché nelle due sentenze di merito si afferma che ricorre la violenza sulle cose in quanto l'impossessamento dell'energia elettrica da parte dell'imputata avveniva mediante un allaccio diretto alla rete pubblica e risulta correttamente applicato il principio affermato da questa Corte di cassazione, in tema di furto di energia elettrica, secondo il quale è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen. quando la sottrazione dell'energia avviene mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, in quanto tale attività comporta il necessario danneggiamento, seppure marginale, per distacco dei fili conduttori (Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, dep. 2013, Camerino, Rv. 256190; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 45175/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris