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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15699/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza, in data 11 luglio 2017, il Tribunale di Lucca - in riforma della decisione del 22 settembre 2016 con cui il Giudice di pace aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] - ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando le statuizioni accessorie.

2. Sulla scorta delle dichiarazioni rese della parte offesa e dei testimoni Caccia, Guerrini, Prefetti, Giomignani, Rossi e Pepe- apprezzate come soggettivamente ed oggettivamente attendibili - il Tribunale riteneva, conformandosi alla decisione appellata, che [OSCURATO:PERSONA] aveva cagionato a Bianchi il trauma contusivo al volto, documentato dal referto medico, con una gomitata sferrata in esito ad uno scontro fisico intercorso tra le parti, calciatori appartenenti a squadre di calcio antagoniste, alla fine di una partita disputata il 25 settembre 2013.

Escludeva, invece, l'invocata scriminante della legittima difesa, anche in forma putativa, in difetto dell'attualità del pericolo e della necessità difensiva.

3. Proposto dell'imputato ricorso per cassazione, la Sezione quinta di questa Corte, con pronuncia in data 25 ottobre 2018, ha annullato la illustrata sentenza, ritenendo fondate le censure articolate nel primo motivo sulla valutazione probatoria e, per l'effetto, ha disposto un nuovo giudizio Secondo il giudice di legittimità, la sentenza impugnata presentava diversi profili di irragionevolezza nonché carenze motivazionali che imponevano una rivalutazione degli elementi probatori e una nuova analisi della loro concludenza, in conformità al principio secondo cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Il Tribunale, una volta formulata un'opzione di credibilità in favore della ricostruzione fornita dalla persona offesa e dei testimoni di accusa, avrebbe dovuto seguire un percorso giustificativo coerente, rispetto alla ricostruzione della dinamica della condotta, riconducendo la lesione ad un colpo inferto con il gomito.

Avrebbe, di conseguenza, dovuto rappresentare le ragioni per le quali nella ricostruzione della condotta, del determinismo causale dell'evento e dell'elemento soggettivo del reato La'stato svalutato il tenore del referto arbitrale redatto nell'immediatezza, da cui si evince{:ehe il direttore di gara aveva personalmente visto il [OSCURATO:PERSONA] colpire il Bianchi "a mano aperta" Pur non risultando dalla lettura del referto medico sulle lesioni patite dalla persona offesa elementi obiettivi, oltre la generica diagnosi di traumatismo, tali da corroborare la valutazione di maggiore compatibilità delle lesioni con "un colpo secco inferto con una gomitata", ha mantenuto ferma la ricostruzione della dinamica della condotta reinterpretando alla luce delle testimonianze ritenute credibili e non già - come avrebbe dovuto - «inferendo dalla portata patognomica della diagnosi elementi utili alla determinazione del fattore causale ed alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti, in presenza di due fronti testimoniali reciprocamente attestati su una alternativa ricostruzione come rappresentato in sentenza».Risulta infine compromesso il complessivo ragionamento probatorio anche con riferimento «alla ricostruzione delle contrapposte condotte delle parti in riferimento alla sussistenza delle cause di esclusione dell'antigiuridicità».

Con sentenza resa in data 1 ottobre 2020, il Tribunale di Lucca, perveniva alle medesime conclusioni della pronuncia annullata.

2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui denuncia promiscuamente vizio di motivazione nonché la mancata applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio.

La sentenza impugnata, come quella in precedenza annullata, discostandosi dalla regola dell'oltre ogni ragionevole, si è limitata a trascrivere il contenuto delle deposizioni dei testimoni di accusa e di quelli della difesa, ritenendo le pur evidenti incongruenze e divergenze presenti nelle prime inconferenti e giustificabili e considerando, viceversa, le seconde inattendibili, anche se affette da criticità logicamente superabili, sul presupposto erroneo che fossero volte ad introdurre il tema nuovo del precedente evento aggressivo posto in essere dalla persona offesa ai danni dell'imputato.

In realtà detto evento era stato già menzionato nel referto arbitrale redatto nell'immediatezza.

Anche la valutazione delle dichiarazioni rese dall'arbitro [OSCURATO:PERSONA] è illogica.

Pepe, sia nel referto redatto nell'immediatezza sia nella deposizione testimoniale, ha sempre coerentemente sostenuto che è stato Bianchi a sferrare per primo la gomitata al [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente quest'ultimo aveva reagito allontanando l'aggressore a mano aperta.

In dibattimento ha precisato che la gomitata del Bianchi a [OSCURATO:PERSONA] era stata volontaria.

Tale precisazione, spiegabile con il tempo trascorso, non incide sull'atteggiamento psicologico sotteso all'azione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a prescindere dalla volontarietà o meno della "gomitata" di Bianchi, con la "manata" all'avversario ha comunque posto in essere una reazione difensiva.

In ogni caso, si tratta di azioni in rapporto di causa ed effetto.

Solo questo tq;po di relazione spiega perché l'arbitro, sin dall'immediatezza, ha dato conto di entrambe le condotte nel referto.

Le deposizioni rese dai testimoni di accusa e dalla persona offesa, senza alcuna giustificazione, sono state ritenute maggiormente credibili rispetto a quelle rese da un soggetto terzo ed imparziale come l'arbitro di gara.

Nonostante l'espresso invito del giudice del rescindente a valutare i referti medici con cautela e senza i condizionamenti derivanti dalle testimonianze ritenute credibili, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la consultazione di un perito al fine di valutare la documentazione medica attestante un trauma dentale patito dal Bianchi, apoditticamente ritenendo che quanto attestato fosse incompatibile con la ricostruzione difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo proposto non supera il preventivo vaglio di ammissibilità perché, per quanto formalmente incentrato nella denuncia di vizi motivazionali e della violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nella sostanza sollecita una diversa lettura delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, plausibile e razionale, del giudice del merito.

2. In premessa, va ricordato che a seguito di annullamento per vizio di motivazione da parte della Corte di cassazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova.

Neanche le eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente vincolano o condizionano il giudice di merito che conserva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova potendo legittimamente pervenire ad una nuova affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755 Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760 - 01).

3. il Tribunale, in puntuale applicazione dei principi espressi nella sentenza di annullamento, è pervenuto alla riaffermazione della penale responsabilità dell'imputato colmando le segnalate carenze motivazionali e seguendo un percorso argomentativo in cui non sono ravvisabili vizi logici evidenti.

Ha giustificatamente considerato inconsistenti le censure relative al giudizio di attendibilità dei testimoni di accusa, spiegando, con disamina analitica delle singole dichiarazioni, che l'appellante, nel proporle, o aveva frainteso il loro contenuto o non aveva tenuto conto della posizione da cui ogni dichiarante aveva assistito alla colluttazione tra il Bianchi ed il [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, aveva enfatizzato aspetti marginali (pagg. da 2 a 4).

Per converso, ha ritenuto convincenti le argomentazioni che il Giudice di pace aveva posto a sostegno del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni indicati dalla difesa.

Sul punto ha pertinentemente evidenziato che il certificato medico prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi un riscontro oggettivo, a differenza del referto relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa («ematoma alla regione sottorbitale destra e zigomo sinistro»), redatto dai medici del Pronto soccorso lo stesso giorno e a poche ore di distanza dalla colluttazione con il Bianchi con la descrizione di segni esteriori visibili sovrapponibili a quelli annotati dall'arbitro nel referto di gara («[OSCURATO:PERSONA] colpiva - Bianchi - ... procurandogli il gonfiore sullo zigomo»).

Si tratta, infatti, di un certificato non solo rilasciato da un sanitario a distanza di ben quarantadue giorni dall'accaduto, ma avente, per di più, ad oggetto lesioni («scalfittura di un dente incisivo») difficilmente compatibili con la gomitata asseritamente sferrata da [OSCURATO:PERSONA] a Bianchi, azione che avrebbe prodotto conseguenze diverse, necessariamente incidendo sui denti colpiti, o indebolendoli o producendone l'avulsione, non certo la sola scalfittura, che è normalmente prodotta da mezzi idonei ad incidere.

La carenza di conferme oggettive alla ricostruzione alternativa proposta dall'imputato era ancora più grave, ai fini del giudizio della sua complessiva attendibilità, alla luce del contenuto delle singole deposizioni rese dai testimoni indicati a discolpa, tutt'altro che lineare, ma, al contrario, caratterizzato da incongruenze e incoerenze analiticamente illustrate (pagg. da 5 a 7).

3.1. Quanto alle dichiarazioni rese dall'arbitro di gara, esse sono state considerate inattendibili (pag. 7) sulla scorta di un ragionamento per nulla congetturale, ma al contrario fondato su un dato obbiettivo ed incontestato: la divergenza tra quanto l'arbitro aveva annotato nel referto di gara (gomitata inferta da Bianchi a [OSCURATO:PERSONA] con condotta non sanzionata in assenza di accertata volontarietà) e quanto lo stesso aveva riferito, peraltro in termini confusi, nella deposizione dibattimentale (il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito o per difendersi dalla gomitata del Bianchi schivandola con una manata o per reazione alla gomitata non schivata ma ricevuta sferrando un colpo al vso), in assenza di giustificazioni convincenti.

A quest'ultimo proposito, il Tribunale ha rimarcato che il testimone non ha spiegato le ragioni della rivalutazione dei fatti né ha chiarito per quale motivo i ricordi nel tempo fossero divenuti più nitidi rispetto a quanto costatato nell'immediatezza («dopo la fine della partita ...

Bianchi colpiva con il gomito [OSCURATO:PERSONA] colpiva Bianchi a mano aperta sul viso procurandogli gonfiore sullo zigomo).

La divergenza poteva essere superata agevolmente attribuendo maggiore attendibilità al referto, quindi considerando, in sintonia con le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni di accusa, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una condotta dolosa non correlata in termini difensivi a quella precedente del Bianchi, di incerta intenzionalità.

Lo iato logico e temporale tra le due azioni aggressive dei due giocatori esclude la configurabilità dalla legittimità difesa che postula sempre la necessità di difendersi da una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente e non già eseguita.

4. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. 5 Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo secondo la nota spese e tenuto conto dell'impegno difensivo profuso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 del TRIBUNALE di LUCCAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, in data 11 luglio 2017, il Tribunale di Lucca - in riforma della decisione del 22 settembre 2016 con cui il Giudice di pace aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] - ha concesso all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando le statuizioni accessorie. 2. Sulla scorta delle dichiarazioni rese della parte offesa e dei testimoni Caccia, Guerrini, Prefetti, Giomignani, Rossi e Pepe- apprezzate come soggettivamente ed oggettivamente attendibili - il Tribunale riteneva, conformandosi alla decisione appellata, che [OSCURATO:PERSONA] aveva cagionato a Bianchi il trauma contusivo al volto, documentato dal referto medico, con una gomitata sferrata in esito ad uno scontro fisico intercorso tra le parti, calciatori appartenenti a squadre di calcio antagoniste, alla fine di una partita disputata il 25 settembre 2013. Escludeva, invece, l'invocata scriminante della legittima difesa, anche in forma putativa, in difetto dell'attualità del pericolo e della necessità difensiva. 3. Proposto dell'imputato ricorso per cassazione, la Sezione quinta di questa Corte, con pronuncia in data 25 ottobre 2018, ha annullato la illustrata sentenza, ritenendo fondate le censure articolate nel primo motivo sulla valutazione probatoria e, per l'effetto, ha disposto un nuovo giudizio Secondo il giudice di legittimità, la sentenza impugnata presentava diversi profili di irragionevolezza nonché carenze motivazionali che imponevano una rivalutazione degli elementi probatori e una nuova analisi della loro concludenza, in conformità al principio secondo cui la responsabilità penale deve essere accertata "al di là di ogni ragionevole dubbio". Il Tribunale, una volta formulata un'opzione di credibilità in favore della ricostruzione fornita dalla persona offesa e dei testimoni di accusa, avrebbe dovuto seguire un percorso giustificativo coerente, rispetto alla ricostruzione della dinamica della condotta, riconducendo la lesione ad un colpo inferto con il gomito. Avrebbe, di conseguenza, dovuto rappresentare le ragioni per le quali nella ricostruzione della condotta, del determinismo causale dell'evento e dell'elemento soggettivo del reato La'stato svalutato il tenore del referto arbitrale redatto nell'immediatezza, da cui si evince{:ehe il direttore di gara aveva personalmente visto il [OSCURATO:PERSONA] colpire il Bianchi "a mano aperta" Pur non risultando dalla lettura del referto medico sulle lesioni patite dalla persona offesa elementi obiettivi, oltre la generica diagnosi di traumatismo, tali da corroborare la valutazione di maggiore compatibilità delle lesioni con "un colpo secco inferto con una gomitata", ha mantenuto ferma la ricostruzione della dinamica della condotta reinterpretando alla luce delle testimonianze ritenute credibili e non già - come avrebbe dovuto - «inferendo dalla portata patognomica della diagnosi elementi utili alla determinazione del fattore causale ed alla valutazione di attendibilità dei dichiaranti, in presenza di due fronti testimoniali reciprocamente attestati su una alternativa ricostruzione come rappresentato in sentenza».Risulta infine compromesso il complessivo ragionamento probatorio anche con riferimento «alla ricostruzione delle contrapposte condotte delle parti in riferimento alla sussistenza delle cause di esclusione dell'antigiuridicità». Con sentenza resa in data 1 ottobre 2020, il Tribunale di Lucca, perveniva alle medesime conclusioni della pronuncia annullata. 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di un unico motivo con cui denuncia promiscuamente vizio di motivazione nonché la mancata applicazione del principio di diritto contenuto nella sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio. La sentenza impugnata, come quella in precedenza annullata, discostandosi dalla regola dell'oltre ogni ragionevole, si è limitata a trascrivere il contenuto delle deposizioni dei testimoni di accusa e di quelli della difesa, ritenendo le pur evidenti incongruenze e divergenze presenti nelle prime inconferenti e giustificabili e considerando, viceversa, le seconde inattendibili, anche se affette da criticità logicamente superabili, sul presupposto erroneo che fossero volte ad introdurre il tema nuovo del precedente evento aggressivo posto in essere dalla persona offesa ai danni dell'imputato. In realtà detto evento era stato già menzionato nel referto arbitrale redatto nell'immediatezza. Anche la valutazione delle dichiarazioni rese dall'arbitro [OSCURATO:PERSONA] è illogica. Pepe, sia nel referto redatto nell'immediatezza sia nella deposizione testimoniale, ha sempre coerentemente sostenuto che è stato Bianchi a sferrare per primo la gomitata al [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente quest'ultimo aveva reagito allontanando l'aggressore a mano aperta. In dibattimento ha precisato che la gomitata del Bianchi a [OSCURATO:PERSONA] era stata volontaria. Tale precisazione, spiegabile con il tempo trascorso, non incide sull'atteggiamento psicologico sotteso all'azione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, a prescindere dalla volontarietà o meno della "gomitata" di Bianchi, con la "manata" all'avversario ha comunque posto in essere una reazione difensiva. In ogni caso, si tratta di azioni in rapporto di causa ed effetto. Solo questo tq;po di relazione spiega perché l'arbitro, sin dall'immediatezza, ha dato conto di entrambe le condotte nel referto. Le deposizioni rese dai testimoni di accusa e dalla persona offesa, senza alcuna giustificazione, sono state ritenute maggiormente credibili rispetto a quelle rese da un soggetto terzo ed imparziale come l'arbitro di gara. Nonostante l'espresso invito del giudice del rescindente a valutare i referti medici con cautela e senza i condizionamenti derivanti dalle testimonianze ritenute credibili, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la consultazione di un perito al fine di valutare la documentazione medica attestante un trauma dentale patito dal Bianchi, apoditticamente ritenendo che quanto attestato fosse incompatibile con la ricostruzione difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo proposto non supera il preventivo vaglio di ammissibilità perché, per quanto formalmente incentrato nella denuncia di vizi motivazionali e della violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., nella sostanza sollecita una diversa lettura delle evidenze probatorie da sovrapporre a quella, plausibile e razionale, del giudice del merito. 2. In premessa, va ricordato che a seguito di annullamento per vizio di motivazione da parte della Corte di cassazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. Neanche le eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente vincolano o condizionano il giudice di merito che conserva il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova potendo legittimamente pervenire ad una nuova affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755 Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, Cataldo, Rv. 261760 - 01). 3. il Tribunale, in puntuale applicazione dei principi espressi nella sentenza di annullamento, è pervenuto alla riaffermazione della penale responsabilità dell'imputato colmando le segnalate carenze motivazionali e seguendo un percorso argomentativo in cui non sono ravvisabili vizi logici evidenti. Ha giustificatamente considerato inconsistenti le censure relative al giudizio di attendibilità dei testimoni di accusa, spiegando, con disamina analitica delle singole dichiarazioni, che l'appellante, nel proporle, o aveva frainteso il loro contenuto o non aveva tenuto conto della posizione da cui ogni dichiarante aveva assistito alla colluttazione tra il Bianchi ed il [OSCURATO:PERSONA] o, comunque, aveva enfatizzato aspetti marginali (pagg. da 2 a 4). Per converso, ha ritenuto convincenti le argomentazioni che il Giudice di pace aveva posto a sostegno del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testimoni indicati dalla difesa. Sul punto ha pertinentemente evidenziato che il certificato medico prodotto dal [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerarsi un riscontro oggettivo, a differenza del referto relativo alle lesioni riportate dalla persona offesa («ematoma alla regione sottorbitale destra e zigomo sinistro»), redatto dai medici del Pronto soccorso lo stesso giorno e a poche ore di distanza dalla colluttazione con il Bianchi con la descrizione di segni esteriori visibili sovrapponibili a quelli annotati dall'arbitro nel referto di gara («[OSCURATO:PERSONA] colpiva - Bianchi - ... procurandogli il gonfiore sullo zigomo»). Si tratta, infatti, di un certificato non solo rilasciato da un sanitario a distanza di ben quarantadue giorni dall'accaduto, ma avente, per di più, ad oggetto lesioni («scalfittura di un dente incisivo») difficilmente compatibili con la gomitata asseritamente sferrata da [OSCURATO:PERSONA] a Bianchi, azione che avrebbe prodotto conseguenze diverse, necessariamente incidendo sui denti colpiti, o indebolendoli o producendone l'avulsione, non certo la sola scalfittura, che è normalmente prodotta da mezzi idonei ad incidere. La carenza di conferme oggettive alla ricostruzione alternativa proposta dall'imputato era ancora più grave, ai fini del giudizio della sua complessiva attendibilità, alla luce del contenuto delle singole deposizioni rese dai testimoni indicati a discolpa, tutt'altro che lineare, ma, al contrario, caratterizzato da incongruenze e incoerenze analiticamente illustrate (pagg. da 5 a 7). 3.1. Quanto alle dichiarazioni rese dall'arbitro di gara, esse sono state considerate inattendibili (pag. 7) sulla scorta di un ragionamento per nulla congetturale, ma al contrario fondato su un dato obbiettivo ed incontestato: la divergenza tra quanto l'arbitro aveva annotato nel referto di gara (gomitata inferta da Bianchi a [OSCURATO:PERSONA] con condotta non sanzionata in assenza di accertata volontarietà) e quanto lo stesso aveva riferito, peraltro in termini confusi, nella deposizione dibattimentale (il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito o per difendersi dalla gomitata del Bianchi schivandola con una manata o per reazione alla gomitata non schivata ma ricevuta sferrando un colpo al vso), in assenza di giustificazioni convincenti. A quest'ultimo proposito, il Tribunale ha rimarcato che il testimone non ha spiegato le ragioni della rivalutazione dei fatti né ha chiarito per quale motivo i ricordi nel tempo fossero divenuti più nitidi rispetto a quanto costatato nell'immediatezza («dopo la fine della partita ... Bianchi colpiva con il gomito [OSCURATO:PERSONA] colpiva Bianchi a mano aperta sul viso procurandogli gonfiore sullo zigomo). La divergenza poteva essere superata agevolmente attribuendo maggiore attendibilità al referto, quindi considerando, in sintonia con le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni di accusa, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere una condotta dolosa non correlata in termini difensivi a quella precedente del Bianchi, di incerta intenzionalità. Lo iato logico e temporale tra le due azioni aggressive dei due giocatori esclude la configurabilità dalla legittimità difesa che postula sempre la necessità di difendersi da una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente e non già eseguita. 4. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. 5 Il ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo secondo la nota spese e tenuto conto dell'impegno difensivo profuso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA],
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