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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 04153/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ‘ [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese, che aveva dichiarato estinto il reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Fabio per esito positivo della messa alla prova, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria e pertanto ne disponeva la revoca, ordinando la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di competenza.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Fabio deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di impugnazione emessa dal Tribunale di Varese legittimante la revoca della patente di guida e cioè che il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale accertamento che era del tutto mancato nella motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorrente aveva interesse a ottenere un accertamento in tal senso in quanto, sebbene la statuizione concernente la revoca della patente di guida era stata eliminata dal giudice distrettuale, l'autorità prefettizia, cui erano stati trasmessi gli atti, non avrebbe potuto non disporla a sua volta in assenza di un accertamento negativo sul quello che ne era il presupposto (avere il [OSCURATO:PERSONA] provocato un incidente stradale). visionato il filmato e che aveva avuto, già in precedenti occasioni, di procedere ad attività di indagine nei confronti dell'imputato, compresi atti di identificazione e denunce. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Invero l'imputato, prosciolto dal Tribunale di Varese per esito positivo della messa alla prova propone in sede di legittimità censure, afferenti al merito della responsabilità penale del prevenuto, che avrebbero dovuto essere sollevate prima dell'ammissione al rito e che comunque non potevano essere proposte con l'impugnazione in appello pure parzialmente accolto dal giudice distrettuale, in quanto il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (sez. 2, n.22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv.263666), mentre la valutazione di un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. è riservato alla fase preliminare all'ammissione del rito ai sensi dell'art.464 quater cod.proc.pen. e che il rimedio avverso la sentenza che dichiara la estinzione del reato per esito positivo della prova risulta impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568 comma 2 cod.proc.pen. (sez.6, n.21046 del 10/06/2020, PG/Betti; Rv.279744).

2. Appare pertanto evidente che nessuna delibazione concernente la carenza della circostanza aggravante di cui aWart.186 comma 2 bis c.d.s. poteva intervenire da parte del giudice di appello, ma che in ogni caso alla stregua della pronuncia di primo grado, risultavano adeguatamente riportati i fatti che avevano dato luogo al procedimento penale, da cui emergevano gli evidenti collegamenti tra la condizione di ebbrezza alcolica in cui versava il [OSCURATO:PERSONA] e la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo condotto dal ricorrente.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per assenza di colpa.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso nella camera di consiglio in data 18 Ottobre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2017 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. ‘ [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Varese, che aveva dichiarato estinto il reato di guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di avere provocato un incidente stradale ascritto a [OSCURATO:PERSONA] Fabio per esito positivo della messa alla prova, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria e pertanto ne disponeva la revoca, ordinando la trasmissione degli atti al prefetto per quanto di competenza. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Fabio deducendo la nullità della sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione in ordine al motivo di impugnazione emessa dal Tribunale di Varese legittimante la revoca della patente di guida e cioè che il ricorrente aveva provocato un sinistro stradale accertamento che era del tutto mancato nella motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente aveva interesse a ottenere un accertamento in tal senso in quanto, sebbene la statuizione concernente la revoca della patente di guida era stata eliminata dal giudice distrettuale, l'autorità prefettizia, cui erano stati trasmessi gli atti, non avrebbe potuto non disporla a sua volta in assenza di un accertamento negativo sul quello che ne era il presupposto (avere il [OSCURATO:PERSONA] provocato un incidente stradale). visionato il filmato e che aveva avuto, già in precedenti occasioni, di procedere ad attività di indagine nei confronti dell'imputato, compresi atti di identificazione e denunce. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Invero l'imputato, prosciolto dal Tribunale di Varese per esito positivo della messa alla prova propone in sede di legittimità censure, afferenti al merito della responsabilità penale del prevenuto, che avrebbero dovuto essere sollevate prima dell'ammissione al rito e che comunque non potevano essere proposte con l'impugnazione in appello pure parzialmente accolto dal giudice distrettuale, in quanto il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio (sez. 2, n.22104 del 14/04/2015, Zheng, Rv.263666), mentre la valutazione di un proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. è riservato alla fase preliminare all'ammissione del rito ai sensi dell'art.464 quater cod.proc.pen. e che il rimedio avverso la sentenza che dichiara la estinzione del reato per esito positivo della prova risulta impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art.568 comma 2 cod.proc.pen. (sez.6, n.21046 del 10/06/2020, PG/Betti; Rv.279744). 2. Appare pertanto evidente che nessuna delibazione concernente la carenza della circostanza aggravante di cui aWart.186 comma 2 bis c.d.s. poteva intervenire da parte del giudice di appello, ma che in ogni caso alla stregua della pronuncia di primo grado, risultavano adeguatamente riportati i fatti che avevano dato luogo al procedimento penale, da cui emergevano gli evidenti collegamenti tra la condizione di ebbrezza alcolica in cui versava il [OSCURATO:PERSONA] e la fuoriuscita dalla sede stradale del veicolo condotto dal ricorrente. 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma, indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per assenza di colpa. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso nella camera di consiglio in data 18 Ottobre 2022 I
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