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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25728/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari il 7/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo, reiterative di quelle già sollevate nell'atto di appello, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Samamarco, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e del percorso logico seguito per addivenire alla conclusione; Rilevato che le censure oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate poiché il giudice dell'appello, con i riferimenti evidenziati a pag. 2, ha dato adeguato e coerente conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena e ciò, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Bari il 7/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena; Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo, reiterative di quelle già sollevate nell'atto di appello, sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con il riferimento alle dichiarazioni rese dal teste Samamarco, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e del percorso logico seguito per addivenire alla conclusione; Rilevato che le censure oggetto del secondo motivo sono manifestamente infondate poiché il giudice dell'appello, con i riferimenti evidenziati a pag. 2, ha dato adeguato e coerente conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena e ciò, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 25728/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris