CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 36977/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella emessa in data 23/03/2022 dal Tribunale di Milano con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 23 marzo 2022 da! locale Tribunale, in parziale riforma della decisione ha rideterminato À pena inflitta all'imputato, riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 81, 110, 337 cod. pen. ascrittogli. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputatoÌche con atto del difensore deduce con unico motivo inosservanza degli artt. 420-bis e 420- quater cod. proc. pen. in relazione al rigetto della eccezione difensiva di nullità della sentenza di primo grado per erronea dichiarazione di assenza dell'imputato effettuata con ordinanza del 15/12/2021. Invero, l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato nell'immediatezza dei fatti in sede di verbale di identificazione da parte della polizia giudiziaria non fonda alcuna certezza sulla instaurazione del procedimento, ma solo una semplice presunzione a riguardo, essendo necessario per la prima che l'imputato sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in judicium e non valendo la sostenuta "mancanza di diligenza informativa" del ricorrente in ordine al mutamento di domicilio. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata ha rigettato la eccezione di nullità della declaratoria di assenza dell'imputato emessa dal Tribunale di Milano il 15 dicembre 2021 sul rilievo che l'imputato non aveva ottemperato all'obbligo di comunicare il cambio di domicilio rispetto a quello comunicato all'autorità giudiziaria, da questa circostanza desumendo la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo e non essendo allegate dalla difesa circostanze che consentissero di ritenere cha la mancata partecipazione al giudizio non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 3. Ritiene questa Corte che le ragioni poste a base della decisione impugnata non possono essere condivise.4. Come risulta dalla sentenza, da un lato, l'odierno ricorrente non ha avuto effettiva conoscenza della citazione a giudizio e, dall'altro, non emerge ragione di una sua volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Risulta dagli atti che si è proceduto in assenza a fronte di una notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p. al difensore d'ufficio per irreperibilità del destinatario al domicilio dichiarato; inoltre, non vi è stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore d'ufficio, con conseguente impossibilità di ritenere realizzate le condizioni di un rapporto di informazione tra il legale e il suo assistito che consenta di ritenere che quest'ultimo avesse avuto effettiva consapevolezza dell'inizio del processo a suo carico, non potendosi dare rilievo - al fine di giustificare la volontaria sottrazione al giudizio - alla omessa comunicazione del mutamento di domicilio anteriormente alla emissione del decreto di citazione. 5. Invero, secondo condivisibile orientamento di legittimità, in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062 - 01); ancora, la notifica all'imputato dell'avviso ex art .415-bis cod. proc. pen. e del decreto di citazione effettuata mediante la consegna al difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale da cui sia derivata l'effettiva conoscenza del processo ovvero la volontaria sottrazione alla sua conoscenza da parte del giudicabile, comporta la nullità della dichiarazione di assenza, mentre non sono nulli l'avviso ed il decreto suddetti, essendosi spiegato che solo al fine di procedere in assenza è richiesta, in aggiunta alla regolarità formale delle notifiche che precedono l'instaurazione del giudizio, la verifica dell'ulteriore requisito inerente alla effettiva conoscenza del processo(Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264 - 01). 6. Doveva, pertanto, dichiararsi la nullità della dichiarazione di assenza, illegittimAte emessa dal Tribunale, e del giudizio di primo grado. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza emessa il 23 marzo 2023 dal Tribunale di Milano con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e queltékemessa dal Tribunale di Milano il 23 marzo 2021 nei confronti del ricorrente, disponendo la trasmissione degli atti al Tri