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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02858/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5008-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elett.te dom.to in VARESE, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 90/31/12 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. due avvisi di accertamento con cui provvide, nei confronti della detta società, a riprese relative agli anni di imposta 2004 e 2005 per maggior reddito imponibile, I.R.E.S., I.R.A.P., oltre che per illegittime detrazioni di imposta ai fini I.V.A.; che la contribuente impugnò entrambi gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Varese la quale, previa loro riunione, con sentenza 152/3/10, accolse i ricorsi; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 90/31/12, depositata il 26.6.2012, rigettò il gravame confermando - per quanto in questa sede ancora interessa - la illegittimità delle riprese operate dall'Ufficio, osservando come "dalla documentazione in atti si rileva.., che i costi fatturati alla contribuente dalla controllante per prestazioni lavorative specializzate di personale in carico alla controllante ma distaccato temporaneamente presso la controllata proprio per l'effettuazione di dette lavorazioni speciali, costituiscono ricavi per la società controllante che contribuiscono alla formazione del reddito tassabile in capo alla stessa... non appare legittima la negazione di costi alla società controllata per recuperare sulla stessa presunti redditi già tassabili presso la controllante, anche per quanto concerne l'imposta IVA"; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della nullità della sentenza impugnata, per fondare la stessa su Ric. 2013 n. 5008 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -2- una motivazione apparente: in particolare - si opina - facendo un generico riferimento alla "documentazione in atti", la C.T.R. non ha dato conto del percorso logico-giuridico che ha condotto a ritenere sussistente, nella specie, un'ipotesi di distacco di personale; che con il secondo ed il settimo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di distacco di personale, senza chiarire i motivi di tale conclusione (settimo motivo), né aver considerato le discordanze sussistenti tra quanto dichiarato in sede di verifica e quanto apparentemente risultante dalla documentazione esibita dalla contribuente (secondo motivo); che con il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 603 del 1972, nonché dell'art.2700 cod. civ., per avere la C.T.R. valutato documenti che non poteva trovare ingresso in sede contenziosa, per non essere stata fornita dalla società contribuente (terzo motivo), come emergente dalle dichiarazioni rese, con valore confessorio, dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] nel corso delle operazioni di verifica (quarto motivo); che con il quinto motivo l'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 109 del T.U.I.R., per avere la C.T.R. post base della decisione documentazione (in specie, fatture) generica e standardizzata (cfr. ricorso, p. 19) e, dunque, inidonea a dimostrare la ricorrenza di un'ipotesi di distacco di personale; (ZL Ric. 2013 n. 5008 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -3- che con il sesto motivo l'AGENZIA censura la sentenza impugnata (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), per l'omissione di pronunzia in relazione alla specifica doglianza mossa con l'atto di appello e, in specie, per non avere la C.T.R. affrontato l'"eccezione dell'Ufficio volta a contestare la sentenza di primo grado, nel capo in cui parlava di "distacco del personale pur non sussistendo e non essendo stato dimostrato dalla società alcuno dei requisiti normativi che delineano la fattispecie del distacco" (cfr. ricorso, p. 42); che il secondo motivo - da esaminare in via preliminare rispetto unitamente al sesto, per identità delle questioni agli stessi sottese - è fondato; che premesso che la C.T.R. - contrariamente a quanto lamentato dall'AGENzIA con il sesto motivo - si è espressamente confrontata (tanto nella parte relativa allo "svolgimento del processo", quanto in parte "motiva") con la questione della ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di distacco di personale (con conseguente infondatezza del sesto motivo di ricorso), cionondimeno osserva la Corte che i giudici di appello, salvo ribadire il principio per cui il corrispettivo del distacco rappresenta un costo per la società che ne fruisce a titolo oneroso ed un ricavo per quella che, al contrario, fornisce il personale, cionondimeno non hanno effettivamente chiarito sulla scorta di quali ragioni sarebbe ravvisabile, nella fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio, un'ipotesi di distacco rilevante ai fini tributari, non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata quali siano gli elementi (cfr. anche C.G.U.E., 11 marzo 2020, in causa C-94/19) considerati dalla Commissione e sulla cui scorta è possibile ritenere (a) che il pagamento degli importi fatturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dalla sua controllante costituissero una condizione /L Ric. 2013 n. 5008 sez.

ST - ud. 21-12-2021 -4- affinché quest'ultima distaccasse proprio personale e (b) che la [OSCURATO:SOCIETA] ha effettivamente pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco (in termini cfr., di recente, anche Sez. 5, 14.1.2021, n. 529, Rv. 660235-01); che, infatti, il generico richiamo alla "documentazione in atti", appare invero inidoneo a sorreggere la motivazione della decisione impugnata - la quale, pertanto, finisce per rivelarsi effettivamente insufficiente, sconfinando in un sillogismo tautologico - circa la concreta ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di distacco di personale, non evincendosi quale è stato il percorso logico che ha condotto la C.T.R. ad assumere tale decisione (arg. da Cass., Sez. 3, 15.5.2007, n. 11193, Rv. 597781-01); che alla luce di quanto precede, rigettato il sesto, va accolto il secondo motivo, mentre restano assorbiti i restanti i mezzi di gravame; per l'effetto, la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; SECc000 P.Q.M.

Accoglie il rinno motivo, rigetta il sesto con assorbimento dei restanti.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5008-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore p.t., elett.te dom.to in VARESE, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 14, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 90/31/12 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. due avvisi di accertamento con cui provvide, nei confronti della detta società, a riprese relative agli anni di imposta 2004 e 2005 per maggior reddito imponibile, I.R.E.S., I.R.A.P., oltre che per illegittime detrazioni di imposta ai fini I.V.A.; che la contribuente impugnò entrambi gli avvisi di accertamento innanzi alla C.T.P. di Varese la quale, previa loro riunione, con sentenza 152/3/10, accolse i ricorsi; che tale decisione fu appellata dall'AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 90/31/12, depositata il 26.6.2012, rigettò il gravame confermando - per quanto in questa sede ancora interessa - la illegittimità delle riprese operate dall'Ufficio, osservando come "dalla documentazione in atti si rileva.., che i costi fatturati alla contribuente dalla controllante per prestazioni lavorative specializzate di personale in carico alla controllante ma distaccato temporaneamente presso la controllata proprio per l'effettuazione di dette lavorazioni speciali, costituiscono ricavi per la società controllante che contribuiscono alla formazione del reddito tassabile in capo alla stessa... non appare legittima la negazione di costi alla società controllata per recuperare sulla stessa presunti redditi già tassabili presso la controllante, anche per quanto concerne l'imposta IVA"; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA].; Considerato che con il primo motivo la difesa dell'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della nullità della sentenza impugnata, per fondare la stessa su Ric. 2013 n. 5008 sez. ST - ud. 21-12-2021 -2- una motivazione apparente: in particolare - si opina - facendo un generico riferimento alla "documentazione in atti", la C.T.R. non ha dato conto del percorso logico-giuridico che ha condotto a ritenere sussistente, nella specie, un'ipotesi di distacco di personale; che con il secondo ed il settimo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto sussistente, nella specie, un'ipotesi di distacco di personale, senza chiarire i motivi di tale conclusione (settimo motivo), né aver considerato le discordanze sussistenti tra quanto dichiarato in sede di verifica e quanto apparentemente risultante dalla documentazione esibita dalla contribuente (secondo motivo); che con il terzo ed il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 52 del d.P.R. n. 603 del 1972, nonché dell'art.2700 cod. civ., per avere la C.T.R. valutato documenti che non poteva trovare ingresso in sede contenziosa, per non essere stata fornita dalla società contribuente (terzo motivo), come emergente dalle dichiarazioni rese, con valore confessorio, dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] nel corso delle operazioni di verifica (quarto motivo); che con il quinto motivo l'AGENZIA si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione degli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 109 del T.U.I.R., per avere la C.T.R. post base della decisione documentazione (in specie, fatture) generica e standardizzata (cfr. ricorso, p. 19) e, dunque, inidonea a dimostrare la ricorrenza di un'ipotesi di distacco di personale; (ZL Ric. 2013 n. 5008 sez. ST - ud. 21-12-2021 -3- che con il sesto motivo l'AGENZIA censura la sentenza impugnata (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), per l'omissione di pronunzia in relazione alla specifica doglianza mossa con l'atto di appello e, in specie, per non avere la C.T.R. affrontato l'"eccezione dell'Ufficio volta a contestare la sentenza di primo grado, nel capo in cui parlava di "distacco del personale pur non sussistendo e non essendo stato dimostrato dalla società alcuno dei requisiti normativi che delineano la fattispecie del distacco" (cfr. ricorso, p. 42); che il secondo motivo - da esaminare in via preliminare rispetto unitamente al sesto, per identità delle questioni agli stessi sottese - è fondato; che premesso che la C.T.R. - contrariamente a quanto lamentato dall'AGENzIA con il sesto motivo - si è espressamente confrontata (tanto nella parte relativa allo "svolgimento del processo", quanto in parte "motiva") con la questione della ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di distacco di personale (con conseguente infondatezza del sesto motivo di ricorso), cionondimeno osserva la Corte che i giudici di appello, salvo ribadire il principio per cui il corrispettivo del distacco rappresenta un costo per la società che ne fruisce a titolo oneroso ed un ricavo per quella che, al contrario, fornisce il personale, cionondimeno non hanno effettivamente chiarito sulla scorta di quali ragioni sarebbe ravvisabile, nella fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio, un'ipotesi di distacco rilevante ai fini tributari, non risultando dalla motivazione della sentenza impugnata quali siano gli elementi (cfr. anche C.G.U.E., 11 marzo 2020, in causa C-94/19) considerati dalla Commissione e sulla cui scorta è possibile ritenere (a) che il pagamento degli importi fatturati dalla [OSCURATO:SOCIETA] dalla sua controllante costituissero una condizione /L Ric. 2013 n. 5008 sez. ST - ud. 21-12-2021 -4- affinché quest'ultima distaccasse proprio personale e (b) che la [OSCURATO:SOCIETA] ha effettivamente pagato tali importi solo come corrispettivo del distacco (in termini cfr., di recente, anche Sez. 5, 14.1.2021, n. 529, Rv. 660235-01); che, infatti, il generico richiamo alla "documentazione in atti", appare invero inidoneo a sorreggere la motivazione della decisione impugnata - la quale, pertanto, finisce per rivelarsi effettivamente insufficiente, sconfinando in un sillogismo tautologico - circa la concreta ricorrenza, nella specie, di un'ipotesi di distacco di personale, non evincendosi quale è stato il percorso logico che ha condotto la C.T.R. ad assumere tale decisione (arg. da Cass., Sez. 3, 15.5.2007, n. 11193, Rv. 597781-01); che alla luce di quanto precede, rigettato il sesto, va accolto il secondo motivo, mentre restano assorbiti i restanti i mezzi di gravame; per l'effetto, la decisione impugnata va cassata, con rinvio della causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; SECc000 P.Q.M. Accoglie il rinno motivo, rigetta il sesto con assorbimento dei restanti. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità Così deciso
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