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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 39135/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 13/05/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 14/09/2017, ritenuta l'equivalenza tra opposte circostanze, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa.

L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per chiedere di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela.

Il ricorso è fondato.

Risulta dagli atti che, in data 29/06/2020, il querelante-persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella successiva data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Monterenzio dichiarava di accettare detta remissione.

Si è in presenza di reato procedibile a querela.

Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese del procedimento rimangono a carico della querelata in mancanza di diverso accordo tra le parti P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ritualmente accettata.

Spese del procedimento a carico della ricorrente.

Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]• MPERIALI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 13/05/2020, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bologna in data 14/09/2017, ritenuta l'equivalenza tra opposte circostanze, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 646, 61 n. 11 cod. pen. nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa. L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per chiedere di dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti che, in data 29/06/2020, il querelante-persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], davanti ai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di voler rimettere la querela sporta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; nella successiva data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], avanti ai Carabinieri della Stazione di Monterenzio dichiarava di accettare detta remissione. Si è in presenza di reato procedibile a querela. Come da consolidata giurisprudenza, è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 49226 del 10/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Il sopravvenuto venir meno della condizione di procedibilità impone la pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese del procedimento rimangono a carico della querelata in mancanza di diverso accordo tra le parti P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ritualmente accettata. Spese del procedimento a carico della ricorrente. Così deciso in Roma il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]• MPERIALI