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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18774/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11206/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , CIRCONVALLAZION E CLODIA, N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6807/2019 , depositata il17/12/2019, R.G.N. 3623/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. l a Corte di Appello di Napoli , con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti d i [OSCURATO:SOCIETA] , volte ad ottenere l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro;

2. p er la cassazione di tale sentenza hanno proposto r icorso i soccombentiindicati in epigrafe ; ha resistito con controricorso l a società intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritto, cui ha fatto seguito l’accettazione dei procuratori della società controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, in considerazione dell’adesione della controricorrente, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così, Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11206/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , CIRCONVALLAZION E CLODIA, N. 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6807/2019 , depositata il17/12/2019, R.G.N. 3623/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l a Corte di Appello di Napoli , con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto le domande proposte dai ricorrenti indicati in epigrafe, già dipendenti d i [OSCURATO:SOCIETA] , volte ad ottenere l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. p er la cassazione di tale sentenza hanno proposto r icorso i soccombentiindicati in epigrafe ; ha resistito con controricorso l a società intimata; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso ritualmente sottoscritto, cui ha fatto seguito l’accettazione dei procuratori della società controricorrente; pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo e, in considerazione dell’adesione della controricorrente, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; 2. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così, Cass. n. 23175 del 2015); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese. Così deciso in
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