CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 03972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 32866/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68M52 A944N) e NEGRINO Federica (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E50 A944P), rappresentate e difese, giusta procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, hanno eletto domicilio; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80S60 H501F), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 166, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2423/2018, pubblicata il 12 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 32866/18 U.P.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Vendita –Edilizia residenziale pubblica – Ripetizione prezzo eccedente viste le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., e nell’interesse delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; sentite le conclusioni rassegnate nel corso dell’udienza pubblica dal P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio, per l’accertamento dei fatti sopravvenuti dedotti ai fini della cessazione della materia del contendere; richiamata la precedente ordinanza interlocutoria n. 28203/2023, depositata il 6 ottobre 2023, all’esito della camera di consiglio non partecipata del 19 settembre 2023, di rimessione alla pubblica udienza; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – per le ricorrenti e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; verificato, in via preliminare, che il difensore della controricorrente ha chiesto in primis che sia disposto il rinvio dell’udienza pubblica allo scopo di poter controdedurre sul documento prodotto in via telematica dalle ricorrenti il 7 febbraio 2024 (con convalida del deposito avvenuta l’8 febbraio 2024); atteso che si ritiene necessario garantire il pieno contraddittorio delle parti in ordine a tale produzione prima di ogni decisione della causa. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rinvia la causa all’udienza pubblica del 7 maggio 2024 allo scopo di consentire alla controricorrente di dedurre sui documenti prodotti dalle ricorrenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio