CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1972
Cassazione n. 49851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].I 010SSX2 nato il 03/07/1972 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 177. R.G. 24428 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 16 D.I.gs. 286/1998 e carenza di motivazione in relazione all'espulsione dell'imputato, non è consentito, in quanto ha ad oggetto una inosservanza di legge non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina 2 della sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Le doglianze non possono esser, peraltro, dedotte per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C