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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13832/2025

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confidato a [OSCURATO:PERSONA] il motivo per il quale si avvaleva dell’autovettura della società.

A prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito dettagli sui suoi spostamenti a [OSCURATO:PERSONA], è certo che non vi erano altri affari leciti che potessero giustificare un suo uso di mezzi e personale aziendale; e [OSCURATO:PERSONA] glieli aveva messi a disposizione ben sapendo quale fosse il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella criminalità organizzata. 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7 La difesa segnala un refuso in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe erroneamente come partecipe di questi incontri riservati, cosa di cui non vi è riscontro.

Ma al di là del refuso resta incontestato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto presso la [OSCURATO:SOCIETA]., su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA], un suo faccendiere, [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conto dell’anziano boss, organizzava tali incontri riservati.

Ulteriore indizio questo della consapevole collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. 3.1.5 Meramente svalutative e sotto ogni altro profilo unilateralmente assertive sono poi le spiegazioni che vengono riproposte nel ricorso rispetto ai numerosi altri elementi valorizzati in un quadro coerente dal Tribunale del riesame.

Sull’acquisto dei biglietti aerei on line da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], uomo d’onore del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto, dopo una richiesta perentoria della donna, non può considerarsi apparente la motivazione che non ha dato seguito alle deboli deduzioni difensive riguardo l’opinabilità delle valutazioni dei toni della donna quando esige che [OSCURATO:PERSONA] faccia le prenotazioni (costei in realtà afferma: «mi stacchi i biglietti… però sbrigati perché pure c’ho i miei impegni» con formule espressive che si addicono a chi considera a sua disposizione l’interlocutore); né maggior forza persuasiva poteva avere la labiale affermazione dell’indagato in interrogatorio circa il rapporto di cortesia intrattenuto con la Tuzzolino e circa l’asserita rifusione delle somme spese per i biglietti da parte di costei.

La difesa ripropone l’argomento della rilevanza degli affari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli interessi personali di quest’ultimo e non del mandamento anche di fronte al dato valorizzato dal Tribunale dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori edili relativi all’ampliamento della rete commerciale al reggente pro tempore della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

L’argomento con il quale sostiene che questa scelta non costituiva uno dei vantaggi del rapporto sinallagmatico con l’associazione mafiosa, non si confronta con la lettura armonica, offerta dal Tribunale, di tutti gli elementi che descrivono il diramarsi delle reti relazionali di [OSCURATO:PERSONA] attraverso i gangli dei mandamenti e delle famiglie del territorio dove la sua attività imprenditoriale veniva esercitata. 3.1.6 Né l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], per preservare [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste estorsive avanzate a suo carico può essere letto come deduce la difesa, cioè come prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna protezione dalla cosca perché altrimenti gli estortori non si sarebbero presentati da lui.

In realtà la deduzione è illogica perché fu comunque la protezione di Caporrimo che bloccò l’attività estorsiva, qualsivoglia fosse il motivo per il quale fossero state avanzate le richieste.

E invece appare immune da fratture logiche e del tutto armonica con le altre risultanze l’inversa lettura fornita dal Tribunale che ritiene l’intervento significativo del rapporto sinallagmatico, completando il quadro con alcuni ulteriori elementi: [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto alle sue dipendenze due cugini dello stesso Caporrimo, che peraltro era anche cugino di [OSCURATO:PERSONA], il detenuto la cui moglie poteva contare su [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dei biglietti.

La difesa lamenta che il Tribunale, nel valorizzare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato cospicue somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Salvatore, reggente del mandamento di Resuttana, sia incorso in un’illogicità perché il suo concorso esterno era ipotizzato non rispetto al mandamento di Resuttana ma a quello di [OSCURATO:PERSONA]; ma il Tribunale ha dato ampia ed argomentata illustrazione delle plurime condotte eseguite in favore delle varie articolazioni territoriali di “cosa nostra” palermitana, anche in ragione del fatto che in più mandamento insistevano le sue attività e che tutti i mandamenti, gli altri così come quello di [OSCURATO:PERSONA], fanno capo alla medesima organizzazione.

Sicchè correttamente argomentata è la conclusione del Tribunale che ha ritenuto i riferimenti espliciti di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di più “tranche” da lui effettuato in favore di Genova, contenuti anche nelle intercettazioni, non ad un debito (genericamente richiamato e non documentato dalla 5 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7 difesa), né ad un’estorsione di cui era vittima, ma ad un accordo di finanziamento a sostegno della cosca.

E dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] raccomandasse alla moglie di fare pagare Genova quando andava al bar non poteva trarsi alcun decisivo argomento in senso contrario. 3.2 Del pari infondate sono le censure avverso la motivazione della sussistenza dei gravi indizi per il reato di estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimiditi al fine di accettare il versamento in favore di Salvatore, ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., pari a 30.000,00 euro a titolo di arretrati di retribuzione e trattamento di fine rapporto, anziché quella doppia che era stata richiesta dal lavoratore al [OSCURATO:PERSONA].

La difesa lamenta che il Tribunale aveva considerato prima dato certo che la somma dovuta fosse quella di 60.000,00 euro, e poi dinanzi agli elementi emergenti dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto in maniera perentoria e minacciosa la somma di 30.000,00 euro, che corrispondeva al credito conteggiato dal consulente della famiglia del dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., ha svalutato la tesi difensiva circa la congruità dell’importo versato, quantificato all’esito di una paritaria trattativa, e ha sostenuto che comunque ciò che contava era il fatto che l’accordo si era perfezionato in forza dell’azione costrittiva derivante dall’intervento di [OSCURATO:PERSONA].

La censura non si confronta con gli argomenti che il Tribunale ha ritenuto decisivi, e cioè che per chiudere l’accordo [OSCURATO:PERSONA], pressato dalle continuare richieste di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale era stato fino ad allora comunque inadempiente, chiese l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e costui intervenne nella sua qualità di esponente mafioso.

E nemmeno tiene conto del fatto che il Tribunale ha affrontato la questione della congruità dell’importo, riportando i passaggi della conversazione relativi al calcolo effettuato dal consulente dei [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fissato la somma in 30.000,00 euro ma in una cifra oscillante non definita ma che, a suo avviso, poteva giungere anche a 40.000,00 euro.

La scelta di accettare la cifra più bassa era maturata dopo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], sicchè da argomenti logici, agganciati a dati fattuali, appare sorretta la conclusione del Tribunale che ha ravvisato i gravi indizi di un’estorsione contrattuale.

4. E’ infine infondata la censura relativa alla motivazione inerente le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere in ragione del fatto che i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quelli del concorrente esterno, pertanto episodici e non caratterizzati da un vincolo stabile; che [OSCURATO:PERSONA] era oramai detenuto; che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso condotte più gravi a carico di [OSCURATO:PERSONA], quali quelle dell’interposizione fittizia in favore dell’organizzazione criminale; che i fatti sono datati nel tempo, risalendo al 2019 e che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato.

Orbene, posto che «ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757 - 01), in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa e del reato di estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso opera, comunque, la presunzione delle esigenze cautelari.

Tale presunzione «può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha 6 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
confidato a [OSCURATO:PERSONA] il motivo per il quale si avvaleva dell’autovettura della società. A prescindere dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito dettagli sui suoi spostamenti a [OSCURATO:PERSONA], è certo che non vi erano altri affari leciti che potessero giustificare un suo uso di mezzi e personale aziendale; e [OSCURATO:PERSONA] glieli aveva messi a disposizione ben sapendo quale fosse il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella criminalità organizzata. 4 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7 La difesa segnala un refuso in base al quale il [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe erroneamente come partecipe di questi incontri riservati, cosa di cui non vi è riscontro. Ma al di là del refuso resta incontestato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto presso la [OSCURATO:SOCIETA]., su segnalazione di [OSCURATO:PERSONA], un suo faccendiere, [OSCURATO:PERSONA], il quale, per conto dell’anziano boss, organizzava tali incontri riservati. Ulteriore indizio questo della consapevole collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio mafioso. 3.1.5 Meramente svalutative e sotto ogni altro profilo unilateralmente assertive sono poi le spiegazioni che vengono riproposte nel ricorso rispetto ai numerosi altri elementi valorizzati in un quadro coerente dal Tribunale del riesame. Sull’acquisto dei biglietti aerei on line da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], uomo d’onore del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], all’epoca detenuto, dopo una richiesta perentoria della donna, non può considerarsi apparente la motivazione che non ha dato seguito alle deboli deduzioni difensive riguardo l’opinabilità delle valutazioni dei toni della donna quando esige che [OSCURATO:PERSONA] faccia le prenotazioni (costei in realtà afferma: «mi stacchi i biglietti… però sbrigati perché pure c’ho i miei impegni» con formule espressive che si addicono a chi considera a sua disposizione l’interlocutore); né maggior forza persuasiva poteva avere la labiale affermazione dell’indagato in interrogatorio circa il rapporto di cortesia intrattenuto con la Tuzzolino e circa l’asserita rifusione delle somme spese per i biglietti da parte di costei. La difesa ripropone l’argomento della rilevanza degli affari tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agli interessi personali di quest’ultimo e non del mandamento anche di fronte al dato valorizzato dal Tribunale dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori edili relativi all’ampliamento della rete commerciale al reggente pro tempore della famiglia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. L’argomento con il quale sostiene che questa scelta non costituiva uno dei vantaggi del rapporto sinallagmatico con l’associazione mafiosa, non si confronta con la lettura armonica, offerta dal Tribunale, di tutti gli elementi che descrivono il diramarsi delle reti relazionali di [OSCURATO:PERSONA] attraverso i gangli dei mandamenti e delle famiglie del territorio dove la sua attività imprenditoriale veniva esercitata. 3.1.6 Né l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], capo del mandamento di [OSCURATO:PERSONA], per preservare [OSCURATO:PERSONA] dalle richieste estorsive avanzate a suo carico può essere letto come deduce la difesa, cioè come prova del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna protezione dalla cosca perché altrimenti gli estortori non si sarebbero presentati da lui. In realtà la deduzione è illogica perché fu comunque la protezione di Caporrimo che bloccò l’attività estorsiva, qualsivoglia fosse il motivo per il quale fossero state avanzate le richieste. E invece appare immune da fratture logiche e del tutto armonica con le altre risultanze l’inversa lettura fornita dal Tribunale che ritiene l’intervento significativo del rapporto sinallagmatico, completando il quadro con alcuni ulteriori elementi: [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto alle sue dipendenze due cugini dello stesso Caporrimo, che peraltro era anche cugino di [OSCURATO:PERSONA], il detenuto la cui moglie poteva contare su [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto dei biglietti. La difesa lamenta che il Tribunale, nel valorizzare il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva versato cospicue somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Salvatore, reggente del mandamento di Resuttana, sia incorso in un’illogicità perché il suo concorso esterno era ipotizzato non rispetto al mandamento di Resuttana ma a quello di [OSCURATO:PERSONA]; ma il Tribunale ha dato ampia ed argomentata illustrazione delle plurime condotte eseguite in favore delle varie articolazioni territoriali di “cosa nostra” palermitana, anche in ragione del fatto che in più mandamento insistevano le sue attività e che tutti i mandamenti, gli altri così come quello di [OSCURATO:PERSONA], fanno capo alla medesima organizzazione. Sicchè correttamente argomentata è la conclusione del Tribunale che ha ritenuto i riferimenti espliciti di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di più “tranche” da lui effettuato in favore di Genova, contenuti anche nelle intercettazioni, non ad un debito (genericamente richiamato e non documentato dalla 5 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7 difesa), né ad un’estorsione di cui era vittima, ma ad un accordo di finanziamento a sostegno della cosca. E dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] raccomandasse alla moglie di fare pagare Genova quando andava al bar non poteva trarsi alcun decisivo argomento in senso contrario. 3.2 Del pari infondate sono le censure avverso la motivazione della sussistenza dei gravi indizi per il reato di estorsione aggravata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimiditi al fine di accettare il versamento in favore di Salvatore, ex dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., pari a 30.000,00 euro a titolo di arretrati di retribuzione e trattamento di fine rapporto, anziché quella doppia che era stata richiesta dal lavoratore al [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta che il Tribunale aveva considerato prima dato certo che la somma dovuta fosse quella di 60.000,00 euro, e poi dinanzi agli elementi emergenti dall’intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale il padre di [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto in maniera perentoria e minacciosa la somma di 30.000,00 euro, che corrispondeva al credito conteggiato dal consulente della famiglia del dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., ha svalutato la tesi difensiva circa la congruità dell’importo versato, quantificato all’esito di una paritaria trattativa, e ha sostenuto che comunque ciò che contava era il fatto che l’accordo si era perfezionato in forza dell’azione costrittiva derivante dall’intervento di [OSCURATO:PERSONA]. La censura non si confronta con gli argomenti che il Tribunale ha ritenuto decisivi, e cioè che per chiudere l’accordo [OSCURATO:PERSONA], pressato dalle continuare richieste di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale era stato fino ad allora comunque inadempiente, chiese l’aiuto di [OSCURATO:PERSONA] e costui intervenne nella sua qualità di esponente mafioso. E nemmeno tiene conto del fatto che il Tribunale ha affrontato la questione della congruità dell’importo, riportando i passaggi della conversazione relativi al calcolo effettuato dal consulente dei [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva fissato la somma in 30.000,00 euro ma in una cifra oscillante non definita ma che, a suo avviso, poteva giungere anche a 40.000,00 euro. La scelta di accettare la cifra più bassa era maturata dopo l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], sicchè da argomenti logici, agganciati a dati fattuali, appare sorretta la conclusione del Tribunale che ha ravvisato i gravi indizi di un’estorsione contrattuale. 4. E’ infine infondata la censura relativa alla motivazione inerente le esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere in ragione del fatto che i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero quelli del concorrente esterno, pertanto episodici e non caratterizzati da un vincolo stabile; che [OSCURATO:PERSONA] era oramai detenuto; che il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso condotte più gravi a carico di [OSCURATO:PERSONA], quali quelle dell’interposizione fittizia in favore dell’organizzazione criminale; che i fatti sono datati nel tempo, risalendo al 2019 e che [OSCURATO:PERSONA] è incensurato. Orbene, posto che «ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo» (Sez. 1, n. 10946 del 16/12/2020, dep. 2021, Fiore, Rv. 280757 - 01), in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta di concorso esterno in associazione mafiosa e del reato di estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso opera, comunque, la presunzione delle esigenze cautelari. Tale presunzione «può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha 6 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : M A R I N A C A L C A G N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 9 c c 5 2 c 5 1 a 4 7 5 9 5 f F i r m a t o D a : G I O V A N B A T T I S T A T O N A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 4 f 0 0 1 5 f 1 d 8 e 1 e c 4 7
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