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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 46326/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 139-25303/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. peri., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata.

1.1. Inammissibili appaiono i motivi spesi in ordine alla non condivisa affermazione di responsabilità (doppia conforme) per il delitto di danneggiamento aggravato contestato in concorso con il delitto di rapina, serenamente ammesso dall'imputato, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale.

Trattasi invero di doglianze che non tengono conto delle puntuali argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale, che, nella incontestata ricorrenza delle circostanze di fatto, non ha ritenuto assorbita la fattispecie di danneggiamento in quella del più grave reato di rapina; diverse essendo l'oggettività giuridica, gli elementi costitutivi ed anche la condotta materiale, che non può ritenersi unico ed esclusivo strumento di perfezionamento della rapina.

Tali argomenti rispondono ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il netto distinguo strutturale e funzionale tra le fattispecie (Sez. 2, n. 1925, del 18/2/2015, Rv. 265960; Sez. 5, n. 13550, del 24/2/2015, Rv. 263087).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). '

1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza 139-25303/2021 dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi.

La Corte di merito ha avuto altresì cura di argomentare circa la efficacia del travisamento utilizzato nel corso della rapina, ancorché lo stratagemma non abbia impedito il riconoscimento dell'agente (v.

Sez. 2, n. 56937, del 20/11/2017).

La prova che il fatto sia stato commesso col volto travisato non è in discussione, né potrebbe esserlo in questa sede.

Dal testo della sentenza impugnata, del resto, non è dato evincere il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso (volto travisato del rapinatore poi riconosciuto per altri segni tegumentari di identificazione), che difettano anche di specificità nelle ragioni logiche che fonderebbero il vizio denunziato.

I motivi palesano pertanto manifesta infondatezza ed assoluta genericità.

1.3. Del pari è a dirsi per la dedotta meritevolezza delle richieste attenuanti innominate, in assenza di qualsivoglia favorevole allegazione in tal senso.

1.4. Non diversamente deve ritenersi per la misura della sanzione irrogata, per la più grave fattispecie posta a base della piramide sanzionatoria e per le fattispecie satellite, la Corte ha sul punto motivato la decisione assunta valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio; tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono censurabili nella sede propria di legittimità.

1.5. Quanto alla dedotta immotivata misura dell'aumento disposto per i reati satellite a titolo di continuazione sulla pena base, il motivo è manifestamente infondato.

Ed invero, il ricorrente sembra lamentare la mancata argomentazione della misura dell'aumento sanzionatorio (piuttosto contenuto) disposto per un solo reato posto in continuazione rispetto alla rapina, il che non sembra avere alcuna contiguità con il caso (indicato con il motivo di ricorso) esaminato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 24/6/2021, R.G. 35406, ric. [OSCURATO:PERSONA]) che attiene alla necessità di adeguata motivazione dei singoli e plurali aumenti calcolati per continuazione sulla pena base (v. informazione provvisoria).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 139-25303/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606, comma 3, 581, 591, cod. proc. peri., per loro manifesta infondatezza ed assoluta genericità, avendo il ricorrente omesso ogni dovuto confronto con la diffusa, acuta e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 1.1. Inammissibili appaiono i motivi spesi in ordine alla non condivisa affermazione di responsabilità (doppia conforme) per il delitto di danneggiamento aggravato contestato in concorso con il delitto di rapina, serenamente ammesso dall'imputato, fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale. Trattasi invero di doglianze che non tengono conto delle puntuali argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale, che, nella incontestata ricorrenza delle circostanze di fatto, non ha ritenuto assorbita la fattispecie di danneggiamento in quella del più grave reato di rapina; diverse essendo l'oggettività giuridica, gli elementi costitutivi ed anche la condotta materiale, che non può ritenersi unico ed esclusivo strumento di perfezionamento della rapina. Tali argomenti rispondono ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il netto distinguo strutturale e funzionale tra le fattispecie (Sez. 2, n. 1925, del 18/2/2015, Rv. 265960; Sez. 5, n. 13550, del 24/2/2015, Rv. 263087). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Cass. sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). ' 1.2. Le censure svolte con detti motivi si risolvono, peraltro, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza 139-25303/2021 dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente rifiuta di confrontarsi. La Corte di merito ha avuto altresì cura di argomentare circa la efficacia del travisamento utilizzato nel corso della rapina, ancorché lo stratagemma non abbia impedito il riconoscimento dell'agente (v. Sez. 2, n. 56937, del 20/11/2017). La prova che il fatto sia stato commesso col volto travisato non è in discussione, né potrebbe esserlo in questa sede. Dal testo della sentenza impugnata, del resto, non è dato evincere il momento di contraddizione evidenziato con i motivi di ricorso (volto travisato del rapinatore poi riconosciuto per altri segni tegumentari di identificazione), che difettano anche di specificità nelle ragioni logiche che fonderebbero il vizio denunziato. I motivi palesano pertanto manifesta infondatezza ed assoluta genericità. 1.3. Del pari è a dirsi per la dedotta meritevolezza delle richieste attenuanti innominate, in assenza di qualsivoglia favorevole allegazione in tal senso. 1.4. Non diversamente deve ritenersi per la misura della sanzione irrogata, per la più grave fattispecie posta a base della piramide sanzionatoria e per le fattispecie satellite, la Corte ha sul punto motivato la decisione assunta valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio; tali argomentazioni, logiche e coerenti, non appaiono censurabili nella sede propria di legittimità. 1.5. Quanto alla dedotta immotivata misura dell'aumento disposto per i reati satellite a titolo di continuazione sulla pena base, il motivo è manifestamente infondato. Ed invero, il ricorrente sembra lamentare la mancata argomentazione della misura dell'aumento sanzionatorio (piuttosto contenuto) disposto per un solo reato posto in continuazione rispetto alla rapina, il che non sembra avere alcuna contiguità con il caso (indicato con il motivo di ricorso) esaminato recentemente dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 24/6/2021, R.G. 35406, ric. [OSCURATO:PERSONA]) che attiene alla necessità di adeguata motivazione dei singoli e plurali aumenti calcolati per continuazione sulla pena base (v. informazione provvisoria). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]