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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07803/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10584/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026controrappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eddall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso gli indirizziPEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL],– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2873/2/2023, depositata in data 8/11/2023 e non no-tificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 2873/2/2023 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1231/2/2022 che aveva accolto il ricorso introduttivo pro-posto dalla società F.T. [OSCURATO:PERSONA] G. C. avversol’avviso di accertamento per l’anno 2013.2.

Si legge in sentenza che con tale atto l’Amministrazione finanziaria,a seguito della segnalazione proveniente dall’Ufficio controlli della di-rezione provinciale di Campobasso riguardante il socio di maggioranza(quota pari all’80%), [OSCURATO:PERSONA], ha recuperato a tassazione incapo alla società il maggior reddito di impresa per l’importo di euro160.000,00, accertando ai fini IRAP una maggiore imposta per euro8.424,00 ed una maggiore IVA (22%) per euro 35.200,00, oltre san-zione ed interessi.Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/20263.

Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Considerato che:1.

In via pregiudiziale, anteriormente all’esame dell’unica censura, varilevato d’ufficio che il litisconsorzio necessario non è integro.2.

Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di ret-tifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia lasocietà che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali.Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso proce-dimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad al-cuni soltanto di essi.

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggettouna singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fatti-specie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impu-gnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio ne-cessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche dauno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contrad-dittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la parteci-pazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass.Sez.

U., sentenza n.14815 del 4.6.2008).3.

Orbene, il Collegio osserva che l’avviso di accertamento impugnatocon il ricorso introduttivo e all’origine del presente giudizio riguardaII.DD. e IVA nei confronti di società in accomandita semplice e l’accer-tamento investe unitariamente la società e i soci, i quali non risultanoessere stati evocati in giudizio in primo e in secondo grado, con conse-guente nullità dell’intero giudizio e assorbimento del motivo di do-glianza del ricorso e delle eccezioni sollevate dalla controricorrente.4.

Il giudizio è perciò nullo e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, indiversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, aquelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Cosenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10584/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026controrappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] eddall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso gli indirizziPEC [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL],– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2873/2/2023, depositata in data 8/11/2023 e non no-tificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 2873/2/2023 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleentrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n.1231/2/2022 che aveva accolto il ricorso introduttivo pro-posto dalla società F.T. [OSCURATO:PERSONA] G.   C. avversol’avviso di accertamento per l’anno 2013.2. Si legge in sentenza che con tale atto l’Amministrazione finanziaria,a seguito della segnalazione proveniente dall’Ufficio controlli della di-rezione provinciale di Campobasso riguardante il socio di maggioranza(quota pari all’80%), [OSCURATO:PERSONA], ha recuperato a tassazione incapo alla società il maggior reddito di impresa per l’importo di euro160.000,00, accertando ai fini IRAP una maggiore imposta per euro8.424,00 ed una maggiore IVA (22%) per euro 35.200,00, oltre san-zione ed interessi.Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replica la contribuente concontroricorso, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc.civ..Considerato che:1. In via pregiudiziale, anteriormente all’esame dell’unica censura, varilevato d’ufficio che il litisconsorzio necessario non è integro.2. Va reiterato che, in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societàdi persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioneagli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportache il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di ret-tifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia lasocietà che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questionipersonali.Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso proce-dimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad al-cuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggettouna singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fatti-specie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impu-gnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio ne-cessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche dauno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contrad-dittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunioneai sensi del successivo art. 29) e il giudizio celebrato senza la parteci-pazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta,Numero registro generale 10584/2024Numero sezionale 7771/2025Numero di raccolta generale 7803/2026Data pubblicazione 31/03/2026rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass.Sez. U., sentenza n.14815 del 4.6.2008).3. Orbene, il Collegio osserva che l’avviso di accertamento impugnatocon il ricorso introduttivo e all’origine del presente giudizio riguardaII.DD. e IVA nei confronti di società in accomandita semplice e l’accer-tamento investe unitariamente la società e i soci, i quali non risultanoessere stati evocati in giudizio in primo e in secondo grado, con conse-guente nullità dell’intero giudizio e assorbimento del motivo di do-glianza del ricorso e delle eccezioni sollevate dalla controricorrente.4. Il giudizio è perciò nullo e la sentenza impugnata va cassata conrinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, indiversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, aquelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del giudizio, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo gradodi Cosenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneal profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese dilite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente
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