CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 48016/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 marzo 2023 la Corte di assise di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. ed altri, commesso dal giugno 2014 all'aprile 2015, e quello di cui all'art. 575 cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen., commesso il 27 giugno 2014. Secondo la Corte l'omicidio, stanti le sue motivazioni come riferite dai collaboratori di giustizia e come emergenti dalle intercettazioni ambientali, non rientrava nel programma criminoso iniziale dell'associazione di appartenenza del ricorrente, ma venne deliberato per soddisfare ragioni contingenti ed occasionali, cioè la volontà di uno dei capi dell'associazione di vendicare l'uccisione del proprio fratello commessa molti anni prima dalla vittima designata, avendo quest'ultima anche manifestato la volontà di uccidere a sua volta il capo del clan rivale, ed avendo comunque il capo del clan di appartenenza della vittima autorizzato la sua uccisione, sussistendo malcontento per le modalità con cui egli gestiva il denaro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. La Corte ha omesso di considerare che, in favore del ricorrente, è già stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo e un altro omicidio commesso il 30 luglio 2014, sempre aggravato dalla finalità di agevolare e rafforzare il clan mafioso Rapisarda, a cui egli apparteneva. Anche l'omicidio in questione si colloca all'interno di un programma criminoso unitario, tra l'altro già riconosciuto esistente in favore di due coimputati condannati per l'omicidio commesso il 30 luglio 2014. Inoltre sussistono tutti gli elementi idonei a dimostrare tale unitarietà, cioè la contiguità temporale dei reati per i quali è stata chiesta la continuazione, le medesime modalità esecutive, l'identità di molti dei coimputati, la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolare il clan mafioso di appartenenza. L'ordinanza è illogica laddove afferma che l'omicidio in questione è stato deliberato per soddisfare ragioni contingenti e occasionali, benché esso sia stato ritenuto, dal giudice della cognizione, aggravato dalla predetta finalità agevolatrice e dalla premeditazione, avendo i collaboratori di giustizia dichiarato che il Peci partecipò alle fasi preparatorie dell'omicidio stesso, oltre che alla fase esecutiva. Tale accertamento incide sulla coerenza logica del provvedimento impugnato, rendendolo manifestamente illogico e in contrasto con il già avvenuto riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della omogeneità e unicità del contesto ideativo e volitivo dei vari delitti commessi dal ricorrente. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile. La Corte di assise di appello ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell'istanza, conformandosi ai consolidati principi di questa Corte. I giudici hanno tenuto conto delle osservazioni dell'istante, ma hanno evidenziato che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e da alcune intercettazioni ambientali, è emersa la estemporaneità della decisione di commettere l'omicidio in questione, che era estraneo al programma criminoso iniziale del clan Rapisarda. Il fatto che sia stato chiesto l'assenso del capo del clan a cui apparteneva la vittima dimostra la particolarità di tale delitto, essendo logico ritenere che un'associazione criminosa svolga autonomamente il proprio programma e i delitti finalizzati a porlo in essere, non potendo questi dipendere dall'assenso o meno dei vertici di un clan rivale. La richiesta di tale assenso era, evidentemente, determinata dal fatto che tale omicidio non era un delitto ricompreso nel programma criminoso del clan, i cui capi intendevano così chiarire, alle altre associazioni criminose, la sua estemporaneità e la particolarità della sua motivazione. La motivazione è quindi adeguata, logica e non contraddittoria, nonché conforme al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Questa Corte ha, inoltre, più volte ribadito che «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334) 4. Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile. Alia dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa della ammende. Così deci