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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16908/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della testimonianza della compagna dell'imputato ( v. pg. 4, punto 2 della sentenza); Ritenuto che quanto alla esimente - come risulta dal testo dell sentenza - involge questione di fatto non devoluta in appello.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presì4ente [OSCURATO:PERSONA] o tanzo [OSCURATO:PERSONA] 02 MA 22 [_2(cj;iANCE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità, segnatamente rispetto alla incensurabile esclusione della incidenza della testimonianza della compagna dell'imputato ( v. pg. 4, punto 2 della sentenza); Ritenuto che quanto alla esimente - come risulta dal testo dell sentenza - involge questione di fatto non devoluta in appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presì4ente [OSCURATO:PERSONA] o tanzo [OSCURATO:PERSONA] 02 MA 22 [_2(cj;iANCE
Sentenza Cassazione n. 16908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris