Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2001
ECLI:EU:C:2001:16
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999J0370 - IT
Avis juridique important
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61999J0370
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 gennaio 2001. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/9/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - [OSCURATO:PERSONA]370/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00297
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
[OSCURATO:PERSONA] causa C-370/99,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. M. Desantes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. M.A. Buckley, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 ottobre 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 4 ottobre 1999, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20), l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.
2 Ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 2, della direttiva 96/9, gli Stati membri erano tenuti a porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 1° gennaio 1998 ed a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni nazionali emanate nel settore disciplinato dalla direttiva de qua.
3 Non avendo ricevuto comunicazione in ordine ai provvedimenti che l'[OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad adottare ai fini della trasposizione della direttiva 96/9, la [OSCURATO:PERSONA] invitava il detto Stato membro, con lettera di diffida 31 marzo 1998, a presentarle osservazioni entro il termine di due mesi.
4 Con lettera 18 maggio 1998 le autorità irlandesi rispondevano a tale lettera di diffida facendo presente che esisteva un progetto di legge in via di ultimazione diretto alla trasposizione della direttiva 96/9.
5 Non avendo ricevuto alcuna ulteriore informazione, la [OSCURATO:PERSONA] notificava all'[OSCURATO:PERSONA], con lettera 2 ottobre 1998, un parere motivato in cui la invitava a conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione.
6 Rispondendo a tale parere motivato, le autorità irlandesi facevano presente, con lettera 1° dicembre 1998, che il progetto di legge diretto alla trasposizione della direttiva 96/9 sarebbe stato approvato entro breve termine, senza tuttavia indicare un calendario al riguardo. Secondo tale lettera, il ritardo accusato nella trasposizione della direttiva si spiegherebbe in considerazione del notevole lavoro legislativo necessario ai fini dell'istituzione di un sistema efficace e moderno applicabile al diritto di autore ed ai diritti connessi.
7 In assenza di qualsiasi ulteriore comunicazione relativa alla trasposizione della direttiva 96/9 nell'ordinamento giuridico interno irlandese, la [OSCURATO:PERSONA] decideva di proporre il presente ricorso.
8 Rammentando gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza degli artt. 189, terzo comma, e 5 del Trattato CE (divenuti artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE), nonché in forza dell'art. 16 della direttiva 96/9, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, venendo meno a tali obblighi, l'[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adottato, in tempo utile, i provvedimenti necessari ai fini della trasposizione nel proprio ordinamento interno delle disposizioni della menzionata direttiva.
9 Nel controricorso, senza contestare l'inadempimento all'obbligo di trasposizione della direttiva 96/9 nel proprio ordinamento interno entro il termine prescritto, l'[OSCURATO:PERSONA] deduce che, per poter procedere a tale trasposizione, sarebbe risultato necessario operare una completa revisione della normativa relativa alla proprietà artistica, operazione che sarebbe terminata entro breve termine. L'[OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto la sospensione del procedimento per inadempimento per un periodo di sei mesi, periodo che le consentirebbe di provvedere all'emanazione delle necessarie disposizioni di diritto interno. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, potrebbe poi desistere dal ricorso in esito all'esame di tali disposizioni.
10 [OSCURATO:PERSONA] si oppone tuttavia alla richiesta di sospensione del procedimento, in considerazione, segnatamente, del lasso di tempo di cui l'[OSCURATO:PERSONA] ha disposto al fine di poter dare attuazione alla direttiva 96/9, atteso che il ricorso è stato proposto solamente un anno e mezzo dopo la scadenza del termine di trasposizione previsto dalla direttiva stessa. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, se non agisse entro i normali termini fissati dalla Corte, verrebbe meno agli obblighi ad essa incombenti nella sua qualità di guardiana del Trattato.
11 Per i motivi esposti dall'avvocato generale ai punti 12-15 delle conclusioni, si deve dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/9, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
12 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda e poiché l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere pertanto condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.
2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.