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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27705/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2524-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2020 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati 1742 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1205/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .2 Rilevato che : è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza n. 1205/2015 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata.

Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame la Corte distrettuale, in parziale accoglimento del gravame interposto dall'odierno controricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza di Torino, condannava l'appellata ed odierna ricorrente al pagamento in favore dell'appellante-controricorrente della somma di C 11.149,22 a titolo di dovute competenze professionali.

Tanto - è bene subito evidenziare e per quanto rileva nella odierna sede processuale- in quanto si riteneva che una clausola contrattuale in cui si addossavano alla società odierna ricorrente la "spese di registrazione" doveva intendersi "in senso lato ed in modo tale da riconnprendere sia le spese di redazione della scrittura privata sia le spese di registrazione".

Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Entrambe le parti in causa hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .Considerato che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di 'tviolazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.c in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione del II comma dell'art. 1362 c.c. ( e di altri articoli) in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.. 3.- I suddetti motivi possono essere tralicitt congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione logica e continuità argomerttativa.

Quanto alla prospettata violazione dell'art. 1362 c.c. deve osservarsi quanto segue.

Le doglianze mosse con i motivi in esame sono inammissibili.

Si verte, in punto, in tema di interpretazione di norme contrattuali, prerogativa precipua del Giudice di merito cui detto compito interpretativo è affidato dalla legge.

Al riguardo va richiamata la condivisa giurisprudenza di questa Corte per cui l'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ( ex plurimis : Cass. n.ri 29111/2017 ; 14355/2016 e 9996/2019).Entrambi i primi due motivi sono, quindi, inammissibili. 4.- Con il terzo motivo si lamentMa violazione e falsa applicazione degli art. 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c.

In relazione all'art. 360, comma primo, n.3 c.p.c.. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. 6.- I predetti due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Essi sono entrambi infondati e vanno respinti.

Infondata, in particolare, è la prospettazione di violazione di legge (di cui al quarto motivo) in ordine alle questione della interpretazione della scrittura senza necessità di ricorso ad altre fonti probatorie.

Più precisamente la Corte torinese non ha violato (come prospettato in ricorso) i principi della libera disponibilità e della valutazione delle prove.

La sentenza impugnata ha ritenuto di poter giudicare sulla base della interpretazione detta allegata scrittura privata e, inoltre, ha statuito la non ammissibilità né la escutibilità di testimoni non indicati in controprova (v. pag. 11 sentenza impugnata).Al riguardo va evidenziato che la corretta decisione, in punto, della Corte distrettuale non è risultata neppure aver costituito oggetto di contestazione nel giudizio di merito.

Né oggi può costituire valido motivo di doglianza il non aver il Giudice del merito disposto d'ufficio ed autonomamente la medesima prova.

Parimenti infondata è la censura (di cui al quarto motivo) relativa alla proposta di parcella liquidata al Fiori°.

La Corte (v. pp. 11 ss. sentenza impugnata), senza violazione dell'art. 2697 c.c., ha valutato quanto emergeva dalla scrittura di cessione e dalle bozze preparatorie ed, in ispecie, la quantificazione dei compensi dovuti al Florio medesimo.

Quanto, più specificamente ancora, alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. deve osservarsi quanto segue.

Non ricorre la lamentata violazione della invocata norma.

Tate violazione ".si configura solo nella ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, non quando - a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie- abbia viceversa ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto tale onere.

In tale caso ( ed, eventualmente, nella fattispecie in esame) vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell'esito della prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c." Cass. 16 maggio 2007, n. 11216).

" Con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento dei fatti svolto dai giudici di merito tratto dall'analisi degli elementi disponibili ed in sé coerente, atteso -per di più- che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità" ( Cass. civ., Sez.

VI - Quinta, Sent. 7 aprile 2017 , ti. 9097). 7.- II ricorso, nel suo complesso, deve -pertanto- essere rigettato. 8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo con distrazione -per apposita richiesta ex art. 93 c.p.c. svolta in memoria- in favore dei difensori. 9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in 1.900,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generati netta misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2524-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2020 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati 1742 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1205/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .2 Rilevato che : è stata impugnata da [OSCURATO:SOCIETA]. la sentenza n. 1205/2015 della Corte di Appello di Torino con ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata. Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame la Corte distrettuale, in parziale accoglimento del gravame interposto dall'odierno controricorrente ed in parziale riforma della decisione del Tribunale di prima istanza di Torino, condannava l'appellata ed odierna ricorrente al pagamento in favore dell'appellante-controricorrente della somma di C 11.149,22 a titolo di dovute competenze professionali. Tanto - è bene subito evidenziare e per quanto rileva nella odierna sede processuale- in quanto si riteneva che una clausola contrattuale in cui si addossavano alla società odierna ricorrente la "spese di registrazione" doveva intendersi "in senso lato ed in modo tale da riconnprendere sia le spese di redazione della scrittura privata sia le spese di registrazione". Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. Entrambe le parti in causa hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .Considerato che : 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di 'tviolazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c.c in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione del II comma dell'art. 1362 c.c. ( e di altri articoli) in relazione all'art. 360, comma primo n. 3) c.p.c.. 3.- I suddetti motivi possono essere tralicitt congiuntamente attesa la loro intrinseca connessione logica e continuità argomerttativa. Quanto alla prospettata violazione dell'art. 1362 c.c. deve osservarsi quanto segue. Le doglianze mosse con i motivi in esame sono inammissibili. Si verte, in punto, in tema di interpretazione di norme contrattuali, prerogativa precipua del Giudice di merito cui detto compito interpretativo è affidato dalla legge. Al riguardo va richiamata la condivisa giurisprudenza di questa Corte per cui l'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ( ex plurimis : Cass. n.ri 29111/2017 ; 14355/2016 e 9996/2019).Entrambi i primi due motivi sono, quindi, inammissibili. 4.- Con il terzo motivo si lamentMa violazione e falsa applicazione degli art. 115, 116 e 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. In relazione all'art. 360, comma primo, n.3 c.p.c.. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. 6.- I predetti due motivi possono essere trattati congiuntamente. Essi sono entrambi infondati e vanno respinti. Infondata, in particolare, è la prospettazione di violazione di legge (di cui al quarto motivo) in ordine alle questione della interpretazione della scrittura senza necessità di ricorso ad altre fonti probatorie. Più precisamente la Corte torinese non ha violato (come prospettato in ricorso) i principi della libera disponibilità e della valutazione delle prove. La sentenza impugnata ha ritenuto di poter giudicare sulla base della interpretazione detta allegata scrittura privata e, inoltre, ha statuito la non ammissibilità né la escutibilità di testimoni non indicati in controprova (v. pag. 11 sentenza impugnata).Al riguardo va evidenziato che la corretta decisione, in punto, della Corte distrettuale non è risultata neppure aver costituito oggetto di contestazione nel giudizio di merito. Né oggi può costituire valido motivo di doglianza il non aver il Giudice del merito disposto d'ufficio ed autonomamente la medesima prova. Parimenti infondata è la censura (di cui al quarto motivo) relativa alla proposta di parcella liquidata al Fiori°. La Corte (v. pp. 11 ss. sentenza impugnata), senza violazione dell'art. 2697 c.c., ha valutato quanto emergeva dalla scrittura di cessione e dalle bozze preparatorie ed, in ispecie, la quantificazione dei compensi dovuti al Florio medesimo. Quanto, più specificamente ancora, alla pretesa violazione dell'art. 2697 c.c. deve osservarsi quanto segue. Non ricorre la lamentata violazione della invocata norma. Tate violazione ".si configura solo nella ipotesi in cui il Giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, non quando - a seguito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie- abbia viceversa ritenuto che la parte onerata abbia o meno assolto tale onere. In tale caso ( ed, eventualmente, nella fattispecie in esame) vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell'esito della prova sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c." Cass. 16 maggio 2007, n. 11216). " Con la proposizione del ricorso per cassazione il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento dei fatti svolto dai giudici di merito tratto dall'analisi degli elementi disponibili ed in sé coerente, atteso -per di più- che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità" ( Cass. civ., Sez. VI - Quinta, Sent. 7 aprile 2017 , ti. 9097). 7.- II ricorso, nel suo complesso, deve -pertanto- essere rigettato. 8.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo con distrazione -per apposita richiesta ex art. 93 c.p.c. svolta in memoria- in favore dei difensori. 9.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in 1.900,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generati netta misura del 15% ed accessori come per legge, con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema d