CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1971
Cassazione n. 21145/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il 09/05/1971 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, è meramente ripetitivo della doglianza già formulata in grado di appello, ove ha trovato adeguata risposta in una motivazione chiara e priva di illogicità manifesta, nemmeno correttamente enucleata nel ricorso per cassazione, che dunque non si confronta con la sentenza impugnata, condannando il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità per aspecificità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda pag. 7 sulle ragioni ostative al riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] ig