CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 marzo 2021
Cassazione n. 34661/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13066/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 19/2021 depositata il26/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/06/2022 dal ConsigliereCosmo [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Ravenna, con ordinanza del 25 /3/ 2021, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in data 25/1/2021 per non avere lo straniero, entrato in Italia attraverso la frontiera di Palermo il 18/1/2018, mai richiesto il rilascio del permesso di soggiorno; [OSCURATO:PERSONA] ricorreper Cassazione affidandosi a due motivi. L’Amministrazionenon ha svolto attività difensive. Considerato che: la notifica del ricorso al Prefetto di Ravenna è nulla, per essere stata eseguita presso l’Avvocatura dello Stato e non presso l’ufficio dello stesso Prefetto; pertanto tale notifica deve essere rinnovata; P.Q.M. Rinvia il ricorso a nuovo ruolo assegnando al ricorrente termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’esecuzione della notifica del ricorso al Prefetto di Ravenna nel suo ufficio. Così deciso nella c amera di c onsiglio del 4 nov