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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 30349/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato lI [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ll'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza con la quale, in data 13 febbraio 2024, il GIP del Tribunale di Savona applicava al medesimo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Savona, nel corso di un procedimento relativo al delitto di cui all'art.110 cp e 73, co.5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Nel provvedimento impugnato la vicenda è stata così ricostruita: l'indagato, in data 1 settembre 2023, aveva concorso con tale [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di sostanza stupefacente all'acquirente [OSCURATO:PERSONA], essendo stato riconosciuto dagli operanti, attraverso la visione di un filmato estrapolato dalle telecamere installate nei giardini di piazza del Popolo in Savona, nell'atto di ricevere il corrispettivo in danaro dall'acquirente, immediatamente dopo il passaggio di una dose dalle mani del complice [OSCURATO:PERSONA] a quelle dello stesso cliente.

Il medesimo acquirente, due giorni prima si era recato nella stessa piazza per acquistare 0,80 g di crack da un altro spacciatore ed era stato identificato e denunciato dalla polizia giudiziaria; da ciò, è stata dedotta ulteriore conferma sulla natura e sulla finalità dei contatti che lo stesso intratteneva in quel luogo.

Quanto alle esigenze cautelari, è stata sottolineata l'assoluta dimestichezza dimostrata nell'attività di spaccio, il collegamento con altri soggetti coinvolti in tale traffico illecito, il luogo frequentato, abitualmente destinato allo scambio di stupefacenti, cosicchè è stata ritenuta necessaria la blanda misura del divieto di dimora in quel Comune, per recidere i collegamenti con il descritto contesto e così ostacolare la reiterazione del reato.

2. Il difensore di fiducia dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

2.1. Con i primi due motivi, articolati congiuntamente, ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606icomma 1, lett.9, in relazione agli articoli 55 e 361 del codice di rito; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. e, CPP.

Innanzitutto, ha contestato le modalità con cui le forze dell'ordine hanno proceduto al riconoscimento dell'indagato, effettuato in via informale, senza il rispetl:o delle garanzie previste per la ricognizione formale, indispensabile per l'utilizzabilità del dato, anche se compiuta in una fase diversa da quella dibattimentale.

Peraltro, illogica risulterebbe la motivazione adottata dal ITibunalejche ha attribuito rilevanza al fatto che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, non aveva contestato la propria identificazione da parte della polizia giudiziaria.

Inoltre, non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato una sola volta nella suddetta piazza di spaccio, benché l'attività investigativa, svolta 17 o ct anche attraverso l'uso di telecamere collocate nel sito, Mai stata già avviata da diverso tempo.Ed ancora, quanto all'episodio contestato, [OSCURATO:PERSONA] non era stato osservato nell'atto di cedere alcuna sostanza; il presunto acquirente, nell'immediatezza, non era stato fermato e sottoposto ad un necessario riscontro dell'eventuale detenzione dello stupefacente appena acquistato, non potendosi perciò escludere che la somma di danaro dal medesimo consegnata in data 1 settembre 2023, riscontrata attraverso la visione del filmato registrato, fosse riconducibile a diverso titolo.

Ugualmente illogica risulterebbe la deduzione operata dal Tribunale, secondo cui lo stesso consumatore, due giorni prima, era stato osservato ed identificato nell'atto di acquistare sostanza stupefacente, non potendosi da ciò ricavare l'analogia del comportamento successivamente osservato in data 1 settembre. 2.2 Con i motivi 3 e 4, anch'essi proposti congiuntamente, è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b, in relazione agli articoli 274 comma 1, lett c. e 292 comma 2, lettera e, del codice di rito; la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. e, Cpp.

Al riguardo è stato contestato che il Tribunale, limitandosi a richiamare il dettato normativo, non avrebbe effettuato una adeguata prognosi di reiterazione di delitti della stessa indole, omettendo di indicare gli elementi da cui sarebbe scaturito il grave, concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato.

E' stato evidenziato che lo stesso indagatosi è trasferito con la sua famiglia in Sicilia dove è ospite di una comunità, partecipa ad un progetto per migranti ed è impegnato in attività lavorativa.

E' perciò da ritenersi inverosimile la possibile reiterazione di condotte criminose, ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso, a cui è contestato un solo episodio di cessione, non è risultato avere frequentazioni o contatti con gli altri indagati coinvolti nella medesima operazione e non è inserito in un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte) con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

2. Alla trattazione dei primi due motivi va premesso che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Pertanto, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n. 31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.).

3. La denunciata violazione di legge relativa alle modalità di riconoscimento è priva di fondamento perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell'indagato può essere operato anche in via informale dalla polizia giudiziaria come accertamento di fatto, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della sua identificazione.

E, con particolare attinenza alla materia in esame, è stato altresì affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160 - 01; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280236 - 01 (cfr. Sez.

F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01).

Dunque, nella motivazione deffribunale, che si è attenuta al suddetto orientamento, non si ravvisa alcuna violazione di legge.

In ordine alla dedotta illogicità, quanto alle modalità del riconoscimento, si deve evidenziare che il ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non essendo state in alcun modo proposte censure concernenti le modalità con cui l'atto è stato compiuto o l'attendibilità degli operanti.

4. Pure inammissibili risultano le doglianze attinenti al fatto che Eseigbe è stato visto ricevere danaro, ma non si sa a qual titolo; che il consumatore acquirente non sia stato bloccato nell'immediatezza e trovato in possesso della sostanza; che il giudice abbia fatto riferimento ad una condotta antecedente dello stesso.

Le stesse involgono profili di valutazione del fatto, non scrutinabili in questa sede per le ragioni già richiamate in premessa.

Ed in ogni caso, l'argomentazione è esente da manifesta illogicità perché - come è stato sottolineato nel provvedimento impugnato -, la consegna della droga da parte del correo è avvenuta in favore del medesimo acquirente che - in assoluta coincidenza temporale e spaziale - ha effettuato il contestuale pagamento nelle mani di Eseigbe; il richiamo alla vicenda verificatasi due giorni prima è stata evidentemente sottolineat3 a conferma del fatto che l'acquirente era solito recarsi in quella piazza per l'acquisto di droga; così pure il fatto che l'acquirente non sia stato fermato nell'immediatezza non contrasta in alcun modo la ricostruzione del fatto, effettuata sulla base di quanto riscontrato attraverso i filmati.

5. Manifestamente infondati risultano i motivi che hanno ad oggetto le ritenute esigenze cautelari e la misura prescelta.

Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo alle concrete modalità dell'azione delittuosa, consistita nella vendita di sostanza stupefacente in pubblica piazza, con dimostrata destrezza, e così pure la cooperazione coordinata con altro spacciatore, per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva.

Tali elementi sono sufficientemente ricavabili anche da un solo episodio chiaramente espressivo delle richiamate peculiarità, e non risultano efficacemente contraddetti dal fatto che l'indagine non abbia evidenziato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ulteriori condotte illecite.

La scelta della blanda misura (divieto di dimora in Savona) è stata logicamente ricollegata alla necessità di recidere il collegamento con la piazza di spaccio e non appare in alcun modo recessiva a fronte delle mutate condizioni di vita dell'indagato, trasferitosi in altra regione, al quale risulta adeguatamente inibito soltanto il ritorno nella località dove è avvenuto lo spaccio.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato lI [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ll'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], confermando l'ordinanza con la quale, in data 13 febbraio 2024, il GIP del Tribunale di Savona applicava al medesimo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Savona, nel corso di un procedimento relativo al delitto di cui all'art.110 cp e 73, co.5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Nel provvedimento impugnato la vicenda è stata così ricostruita: l'indagato, in data 1 settembre 2023, aveva concorso con tale [OSCURATO:PERSONA] nella cessione di sostanza stupefacente all'acquirente [OSCURATO:PERSONA], essendo stato riconosciuto dagli operanti, attraverso la visione di un filmato estrapolato dalle telecamere installate nei giardini di piazza del Popolo in Savona, nell'atto di ricevere il corrispettivo in danaro dall'acquirente, immediatamente dopo il passaggio di una dose dalle mani del complice [OSCURATO:PERSONA] a quelle dello stesso cliente. Il medesimo acquirente, due giorni prima si era recato nella stessa piazza per acquistare 0,80 g di crack da un altro spacciatore ed era stato identificato e denunciato dalla polizia giudiziaria; da ciò, è stata dedotta ulteriore conferma sulla natura e sulla finalità dei contatti che lo stesso intratteneva in quel luogo. Quanto alle esigenze cautelari, è stata sottolineata l'assoluta dimestichezza dimostrata nell'attività di spaccio, il collegamento con altri soggetti coinvolti in tale traffico illecito, il luogo frequentato, abitualmente destinato allo scambio di stupefacenti, cosicchè è stata ritenuta necessaria la blanda misura del divieto di dimora in quel Comune, per recidere i collegamenti con il descritto contesto e così ostacolare la reiterazione del reato. 2. Il difensore di fiducia dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Con i primi due motivi, articolati congiuntamente, ha eccepito l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606icomma 1, lett.9, in relazione agli articoli 55 e 361 del codice di rito; la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. e, CPP. Innanzitutto, ha contestato le modalità con cui le forze dell'ordine hanno proceduto al riconoscimento dell'indagato, effettuato in via informale, senza il rispetl:o delle garanzie previste per la ricognizione formale, indispensabile per l'utilizzabilità del dato, anche se compiuta in una fase diversa da quella dibattimentale. Peraltro, illogica risulterebbe la motivazione adottata dal ITibunalejche ha attribuito rilevanza al fatto che l'indagato, in sede di interrogatorio di garanzia, non aveva contestato la propria identificazione da parte della polizia giudiziaria. Inoltre, non sarebbe stato adeguatamente valutato il fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato una sola volta nella suddetta piazza di spaccio, benché l'attività investigativa, svolta 17 o ct anche attraverso l'uso di telecamere collocate nel sito, Mai stata già avviata da diverso tempo.Ed ancora, quanto all'episodio contestato, [OSCURATO:PERSONA] non era stato osservato nell'atto di cedere alcuna sostanza; il presunto acquirente, nell'immediatezza, non era stato fermato e sottoposto ad un necessario riscontro dell'eventuale detenzione dello stupefacente appena acquistato, non potendosi perciò escludere che la somma di danaro dal medesimo consegnata in data 1 settembre 2023, riscontrata attraverso la visione del filmato registrato, fosse riconducibile a diverso titolo. Ugualmente illogica risulterebbe la deduzione operata dal Tribunale, secondo cui lo stesso consumatore, due giorni prima, era stato osservato ed identificato nell'atto di acquistare sostanza stupefacente, non potendosi da ciò ricavare l'analogia del comportamento successivamente osservato in data 1 settembre. 2.2 Con i motivi 3 e 4, anch'essi proposti congiuntamente, è stata eccepita l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b, in relazione agli articoli 274 comma 1, lett c. e 292 comma 2, lettera e, del codice di rito; la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. e, Cpp. Al riguardo è stato contestato che il Tribunale, limitandosi a richiamare il dettato normativo, non avrebbe effettuato una adeguata prognosi di reiterazione di delitti della stessa indole, omettendo di indicare gli elementi da cui sarebbe scaturito il grave, concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato. E' stato evidenziato che lo stesso indagatosi è trasferito con la sua famiglia in Sicilia dove è ospite di una comunità, partecipa ad un progetto per migranti ed è impegnato in attività lavorativa. E' perciò da ritenersi inverosimile la possibile reiterazione di condotte criminose, ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso, a cui è contestato un solo episodio di cessione, non è risultato avere frequentazioni o contatti con gli altri indagati coinvolti nella medesima operazione e non è inserito in un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti. 3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte) con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 2. Alla trattazione dei primi due motivi va premesso che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertanto, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sez.4, n. 31283 del 14/07/2015, Viale, n.m.). 3. La denunciata violazione di legge relativa alle modalità di riconoscimento è priva di fondamento perché, per costante giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento dell'indagato può essere operato anche in via informale dalla polizia giudiziaria come accertamento di fatto, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato le immagini, si dica certo della sua identificazione. E, con particolare attinenza alla materia in esame, è stato altresì affermato che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dai personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (recentemente, Sez. 2, n. 41375 del 05/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285160 - 01; Sez. 3, n. 16977 del 22/03/2022, Casanova, Rv. 283069 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 34211 del 25/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280236 - 01 (cfr. Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01). Dunque, nella motivazione deffribunale, che si è attenuta al suddetto orientamento, non si ravvisa alcuna violazione di legge. In ordine alla dedotta illogicità, quanto alle modalità del riconoscimento, si deve evidenziare che il ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non essendo state in alcun modo proposte censure concernenti le modalità con cui l'atto è stato compiuto o l'attendibilità degli operanti. 4. Pure inammissibili risultano le doglianze attinenti al fatto che Eseigbe è stato visto ricevere danaro, ma non si sa a qual titolo; che il consumatore acquirente non sia stato bloccato nell'immediatezza e trovato in possesso della sostanza; che il giudice abbia fatto riferimento ad una condotta antecedente dello stesso. Le stesse involgono profili di valutazione del fatto, non scrutinabili in questa sede per le ragioni già richiamate in premessa. Ed in ogni caso, l'argomentazione è esente da manifesta illogicità perché - come è stato sottolineato nel provvedimento impugnato -, la consegna della droga da parte del correo è avvenuta in favore del medesimo acquirente che - in assoluta coincidenza temporale e spaziale - ha effettuato il contestuale pagamento nelle mani di Eseigbe; il richiamo alla vicenda verificatasi due giorni prima è stata evidentemente sottolineat3 a conferma del fatto che l'acquirente era solito recarsi in quella piazza per l'acquisto di droga; così pure il fatto che l'acquirente non sia stato fermato nell'immediatezza non contrasta in alcun modo la ricostruzione del fatto, effettuata sulla base di quanto riscontrato attraverso i filmati. 5. Manifestamente infondati risultano i motivi che hanno ad oggetto le ritenute esigenze cautelari e la misura prescelta. Nel provvedimento impugnato si è attribuito rilievo alle concrete modalità dell'azione delittuosa, consistita nella vendita di sostanza stupefacente in pubblica piazza, con dimostrata destrezza, e così pure la cooperazione coordinata con altro spacciatore, per desumerne la non occasionalità della condotta delittuosa ed il pericolo concreto ed attuale di recidiva. Tali elementi sono sufficientemente ricavabili anche da un solo episodio chiaramente espressivo delle richiamate peculiarità, e non risultano efficacemente contraddetti dal fatto che l'indagine non abbia evidenziato a carico di [OSCURATO:PERSONA] ulteriori condotte illecite. La scelta della blanda misura (divieto di dimora in Savona) è stata logicamente ricollegata alla necessità di recidere il collegamento con la piazza di spaccio e non appare in alcun modo recessiva a fronte delle mutate condizioni di vita dell'indagato, trasferitosi in altra regione, al quale risulta adeguatamente inibito soltanto il ritorno nella località dove è avvenuto lo spaccio. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico del medesimo, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ill ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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