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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33809/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1846 2 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] IV n. 38, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:cartelladi paga- mento- IRPEF – partecipa- zionesociale dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimata – avverso la sentenza n. 7749 / 7 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 19 . 12 .20 17 , non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.18063/19/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma dirigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 097 2012 02819013 33 , con cui veniva contestatoal contribuente maggiore reddito di partecipazione IRPEF perl’anno di imposta 200 6 .

Ilcontribuente contestava di aver ricevuto la notifica dell’avviso sot- tostantealla cartella, mentre sia il giudice di prime cure sia il giudice diappello ritenevano che la notifica fosse stata correttamente ese- guitae che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal po- teredi accertamento .

Propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..L’agente della riscossione è rimasto intimato .Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, perviolazione de ll’ art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CommissioneRegionale del Lazio limitata a riconoscere apodittica- mente la validità della notifica dell'accertamento senza dare conto delleragioni per le quali fosse stata affermata la nullità della predetta notifica. 2.Con il secondo motivo il ricor rente , in rapporto all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ ., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.26 e 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 cod. proc. civ. per averei giudici della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legit- timo i l procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento - atto presupposto- effettuat o ai sensi dell’art. 140 cit. e la cui raccoman- datainformativa , con la quale veniva data comunicazione al desti- natariodel deposito dell'atto presso la Casa comunale, non era stata ricevutadal medesimo.

3. I l terzo motivo, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deducela violazione o falsa applicazione dell’art. 6 legge del 27 luglio 2000n. 212 per aver la CTR ritenuto, ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, l’invio della raccomandata a/r senza tenereconto che l’avviso di ricevimento rec ante la dicitura "trasfe- rito"riferita al destinatario veniva restituita al mittente . 4.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Premessoche la relata di notifica non è riprodotta in ricorso, il ricorso è comunque sufficientemente preciso nella descrizione degli adem- pimenti compiuti in sede di notifica e nella localizzazione degli atti pertinentiprodotti nei due gradi di merito, a fronte di una sentenza molto generica nell’affermare la legittimità della notifica zione dell’avvisodi a ccertamento sottostante la cartella impugnata.In tema di notifica dell’atto impositivo , nei casi di irreperibilità cd. relativadel destinatario, all’esito della sentenza della Corte costitu- zionalen. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c od . p roc . civ.,in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, edell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario,ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’ef- fettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione(Cass. Sez. 5, sentenza n. 25079 del 26/11/2014 ).

Infatti,nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012,va applicato l'art. 140 c od . p roc . c iv ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario,ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'ef- fettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione ( Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; conf.

Cass. Sez. 5, ordinanza n. 27825 del 31/10/2018 ) .

Il giudice nella sentenza impugnata non compie alcun accertamento a ri- guardo,adempimento che dev’essere compiuto in sede di rinvio. 5.Dall’accoglimento dei primi tre motivi discende l’assorbimento del quartocon il quale, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 del decreto del P residente della R epubblica del 29/09/1973 n. 600 e dell’art. 2964 c od . c iv .

Infatti, la prospettata decadenza dell’Ufficio dalpotere di accertamento dipende strettamente dall’eventuale vizio dellanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto della car- tellaesattoriale impugnata e, dunque, la questione dovrà essere rie- saminatain sede di giudizio rescissorio. 6.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio , indiversa composizione, per ulteriore esame in relazione a i profili e perla liquidazione delle spese di lite .

P.Q.M.

La Corte accoglie i prim i tre motiv i di ricorso , assorbit o il quarto , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1846 2 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] u (PEC : [OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , elettivamente do- miciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] IV n. 38, presso lo studio dei difensori; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 , costituita ai soli fini Oggetto:cartelladi paga- mento- IRPEF – partecipa- zionesociale dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370, comma1, cod. proc. civ. ; –resistente – nonché AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore; –intimata – avverso la sentenza n. 7749 / 7 / 20 17 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 19 . 12 .20 17 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- nivarigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.18063/19/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma dirigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento n. 097 2012 02819013 33 , con cui veniva contestatoal contribuente maggiore reddito di partecipazione IRPEF perl’anno di imposta 200 6 . Ilcontribuente contestava di aver ricevuto la notifica dell’avviso sot- tostantealla cartella, mentre sia il giudice di prime cure sia il giudice diappello ritenevano che la notifica fosse stata correttamente ese- guitae che l’Amministrazione finanziaria non fosse decaduta dal po- teredi accertamento . Propone ricorso il contribuente, affidato a quattro motivi, mentre l’Agenziadelle Entrate si è costituita ai soli fini dell’eventuale parte- cipazioneall’udienza di discussione ex art.370, comma 1, cod. proc. civ..L’agente della riscossione è rimasto intimato .Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, perviolazione de ll’ art. 36, d.lgs. n. 546 del 1992, per essersi la CommissioneRegionale del Lazio limitata a riconoscere apodittica- mente la validità della notifica dell'accertamento senza dare conto delleragioni per le quali fosse stata affermata la nullità della predetta notifica. 2.Con il secondo motivo il ricor rente , in rapporto all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ ., deduce la violazione o falsa applicazione dell’art.26 e 60 del d.P.R. 600/73 e dell’art. 140 cod. proc. civ. per averei giudici della [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legit- timo i l procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento - atto presupposto- effettuat o ai sensi dell’art. 140 cit. e la cui raccoman- datainformativa , con la quale veniva data comunicazione al desti- natariodel deposito dell'atto presso la Casa comunale, non era stata ricevutadal medesimo. 3. I l terzo motivo, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., deducela violazione o falsa applicazione dell’art. 6 legge del 27 luglio 2000n. 212 per aver la CTR ritenuto, ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, l’invio della raccomandata a/r senza tenereconto che l’avviso di ricevimento rec ante la dicitura "trasfe- rito"riferita al destinatario veniva restituita al mittente . 4.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Premessoche la relata di notifica non è riprodotta in ricorso, il ricorso è comunque sufficientemente preciso nella descrizione degli adem- pimenti compiuti in sede di notifica e nella localizzazione degli atti pertinentiprodotti nei due gradi di merito, a fronte di una sentenza molto generica nell’affermare la legittimità della notifica zione dell’avvisodi a ccertamento sottostante la cartella impugnata.In tema di notifica dell’atto impositivo , nei casi di irreperibilità cd. relativadel destinatario, all’esito della sentenza della Corte costitu- zionalen. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, comma 3 (ora4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c od . p roc . civ.,in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, edell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario,ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l’ef- fettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione(Cass. Sez. 5, sentenza n. 25079 del 26/11/2014 ). Infatti,nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012,va applicato l'art. 140 c od . p roc . c iv ., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art.60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario,ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'ef- fettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'attopresso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione ( Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 9782 del 19/04/2018; conf. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 27825 del 31/10/2018 ) . Il giudice nella sentenza impugnata non compie alcun accertamento a ri- guardo,adempimento che dev’essere compiuto in sede di rinvio. 5.Dall’accoglimento dei primi tre motivi discende l’assorbimento del quartocon il quale, ai fini dell’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 43 del decreto del P residente della R epubblica del 29/09/1973 n. 600 e dell’art. 2964 c od . c iv . Infatti, la prospettata decadenza dell’Ufficio dalpotere di accertamento dipende strettamente dall’eventuale vizio dellanotificazione dell’avviso di accertamento presupposto della car- tellaesattoriale impugnata e, dunque, la questione dovrà essere rie- saminatain sede di giudizio rescissorio. 6.La sentenza impugnata è perciò cassata e, p er l’effetto, la contro- versiava rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio , indiversa composizione, per ulteriore esame in relazione a i profili e perla liquidazione delle spese di lite . P.Q.M. La Corte accoglie i prim i tre motiv i di ricorso , assorbit o il quarto , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia
Sentenza Cassazione n. 33809/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris