CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ualeAmbrogio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Procura della [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 251/2024depositata il 04/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7478/2024Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 16364/2026Data pubblicazione 26/05/20261. — Con sentenza del 14.11.2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] haaperto la [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione suistanza del creditore [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia Nazionale per l’attrazione degliinvestimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a., ritenendo sussistente la provadello stato d’insolvenza, alla luce della sua ingente esposizione debitoria,superiore a un milione di euro. Il tribunale ha altresì rigettato la domandadi misure protettive richieste ai sensi dell’art. 54, comma 2, CCII e hadichiarato inammissibile la domanda con riserva formulata dalla società aisensi dell’art. 44 CCII, in vista dell’accesso agli accordi di ristrutturazionedei debiti ex art 57 e s. CCII, per violazione dell’art. 120-bis CCII.1.1. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto reclamo exart. 51 CCII, contestando in particolare la dichiarata inammissibilità delladomanda ex art. 44 CCII, basata sul rilievo che la decisione del liquidatoredi accedere agli strumenti di regolazione della crisi non risultava trasfusain un verbale redatto dal notaio, come prescritto dall’art. 120-bis CCII.1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello diCatanzaro ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora rileva,che sarebbe irragionevole pensare che le formalità di cui all’art. 120-bisCCII – norma dettata per le società secondo la disciplina (allora)contenuta nella Sezione VI-bis (ed ora, dopo il Correttivo del 2024, nelCapo III-bis) in cui si fa riferimento in generale all’accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, quale è anchel’accesso con riserva – siano necessarie per la domanda ex art. 40 (nel cuicomma 1 detta norma è espressamente richiamata) e non anche per ladomanda ex art. 44 CCII (sebbene ivi non richiamata), poiché in entrambii casi sussiste l’esigenza di accentrare il potere decisionale in capoall’amministratore di una società, sotto il controllo formale del notaio.2. — Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazioneha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustratoda memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una “memoria di costituzione”,mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.Numero registro generale 7478/2024Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 16364/2026Data pubblicazione 26/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE3. — Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 e 44 CCII circa i presupposti per l’accoglimentodella ‘domanda con riserva’ di accesso allo strumento di regolazione dellacrisi e dell’insolvenza, che non richiederebbe la dichiarazione del notaio exart. 120 bis CCII. Lamenta il ricorrente che tanto il Tribunale quanto laCorte d’appello avrebbero fatto riferimento al testo dell’art. 44 CCII anteCorrettivo del 2022, il cui quinto comma stabiliva: «Per le società, ladomanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e ladomanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscrittea norma dell'articolo 265»; la norma sarebbe stata però privata di quelrinvio, dovendosi perciò fare riferimento solamente all’art. 39, comma 3,CCII per individuare i documenti da presentare in caso di domanda conriserva. Stante la sostanziale identità dell’art. 44 CCII con l’art. 161,comma 6, l.fall., dovrebbe altresì applicarsi la giurisprudenza formatasisotto la menzionata normativa (Cass. n. 7117/2020, n. 33594/2021).3.1 — Il motivo è infondato e il ricorso va respinto.3.2. — Ai fini della domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva di deposito didocumentazione, l’art. 44, comma 1, CCII fa esplicito rinvio alla«domanda di cui all’articolo 40», il quale a sua volta prescrive nel comma2, in modo inequivocabile, che «per le società, la domanda (…) èapprovata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis».Il correttivo del 2024 (d. lgs. n.136 del 2024), nel riformulare il primocomma dell’art. 120-bis, si è dunque semplicemente limitato ad esplicitareil suddetto collegamento, prevedendo ora in modo espresso che leformalità ivi prescritte – decisione dell’amministratore (cui con l’interventoè stato opportunamente aggiunto il liquidatore) anche su contenuto dellaproposta e condizioni del piano, risultante da verbale redatto da notaio;deposito e iscrizione nel registro delle imprese – valgono per «l’accesso auno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche conriserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi».Numero registro generale 7478/2024Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 16364/2026Data pubblicazione 26/05/2026E che si tratti di semplice intervento esplicativo si desume dal riferitocollegamento già esistente tra gli artt. 40, 44 e 120-bis CCII, oltre che dalrilievo che l’accesso alla concorsualità e la stessa ‘pendenza’ di unconcordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione si realizza giàcon il deposito della domanda.3.3. — La ratio della previsione è stata già evidenziata dal giudice aquo, il quale rileva correttamente «che la sezione VI bis intitolata“strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società” –composta di quattro articoli (art. 120 bis-quinquies) i quali, ai fini che quiinteressano, hanno attribuito il potere decisionale di accesso a unaprocedura di regolazione della crisi in via esclusiva agli amministratori – èstata inserita dall’art. 25 D. Lgs. 83/2022 a decorrere dal 15.7.2022 peradeguare il CCII alla Direttiva (UE) 2019/1023. Quest’ultima prescrive agliStati membri di garantire che gli azionisti o gli altri detentori di strumentidi capitale non possano impedire irragionevolmente l'adozione di un pianodi ristrutturazione volto a ripristinare la sostenibilità economica deldebitore e consente agli stessi Stati di adottare misure idonee allo scopo,tra le quali, appunto, l’esclusione di ogni competenza decisionale degliazionisti o degli altri detentori di strumenti di capitale in ordine alle misuredi ristrutturazione non riguardanti direttamente i loro diritti. In questaprospettiva va aggiunto che la prescrizione del deposito del verbalenotarile ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese integra, da unlato, una importante garanzia nei confronti dei soci e dei terzi, e,dall’altro, uno strumento utile ad eventuale discarico della responsabilitàdegli amministratori ex art. 2086 c.c.3.4. — La conclusione ha anche una sua ragionevolezza di sistema,essendo la domanda con riserva indubbiamente uno dei più importantistrumenti tra quelli cui l’art. 120-bis CCII fa generico riferimento, perciòassai praticato quale opzione di sviluppo del concordato preventivo, comesi predicava già nel vigore del precedente ed omologo istituto del “pre-concordato” ex art. 161, comma 6, l. fall. (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n.7117 del 12/03/2020, Rv. 657492 – 02, che ne descrive la figura comeNumero registro generale 7478/2024Numero sezionale 1736/2026Numero di raccolta generale 16364/2026Data pubblicazione 26/05/2026«imperniata sulla facoltà dell'imprenditore, che già ha assunto la qualità didebitore concordatario, di procrastinare il deposito di proposta, piano erelativa documentazione, al fine di anticipare i tempi dell'emersione dellacrisi, mediante una domanda anticipata corredata dai documenti previstidal primo periodo del citato comma 6»).In ogni caso, la sistematica del nuovo Codice è ben più chiara edinequivocabile, sul punto, rispetto alla legge fallimentare, specie dopol’intervento del cd. Correttivo-ter di cui sopra si è dato conto.3.5. — Non va allora fatta confusione tra il corredo documentale,che accompagna ogni domanda prenotativa, con i requisiti piùpropriamente tipici del diritto societario e commerciale, che trovano oraseparata collocazione nell’apposita sezione del CCII in cui si trova l’art.120-bis.Né vi è identità tra la ‘domanda’, che è un atto rivolto all’esterno e la‘decisione’ di adottarla, la quale integra un atto organizzativo dellasocietà, che il legislatore vuole abbia una sua veste formale pubblicistica edi data certa ai fini anche interni, oltre che nella prospettiva del giudicechiamato ad accertarne l’esistenza.4. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, inquanto la memoria di [OSCURATO:PERSONA], tutta incentrata sui motivi di reclamo, nonha le caratteristiche di un controricorso e come tale è inammissibile.Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributounificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA]