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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28218/2026

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MASO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2026 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputato ricorre contro sentenza emessa su sua richiesta ex artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando il mancato riconoscimento del recesso attivo ex art. 56, comma 4, cod. pen., motivo cui peraltro aveva rinunciato, e che, pertanto, non è in questa sede consentito; ritenuto che, per tale ragione, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso (con le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, che conseguono all'elevato grado di negligenza palesato dal ricorrente) può essere pronunciata senza formalità P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MASO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2026 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputato ricorre contro sentenza emessa su sua richiesta ex artt. 599 e 599-bis cod. proc. pen., lamentando il mancato riconoscimento del recesso attivo ex art. 56, comma 4, cod. pen., motivo cui peraltro aveva rinunciato, e che, pertanto, non è in questa sede consentito; ritenuto che, per tale ragione, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso (con le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo, che conseguono all'elevato grado di negligenza palesato dal ricorrente) può essere pronunciata senza formalità P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris