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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14748/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MORUZZI Ilijc ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi quattro ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all'art.186 comma 7 C.d.S..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di ammissione all'istituto della messa alla prova e alla misura del trattamento sanzionatorio e in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Deve essere preliminarmente riconosciuta la intervenuta estinzione per pre- scrizione del reato ascritto, essendo il relativo termine prescrizionale venuto a scadenza in data 10 Aprile 2022, tenuto altresì conto degli atti interruttivi. 3.1 D'altro canto le censure articolate dalla difesa del ricorrente non risultano pretestuose o manifestamente infondate, ma costituiscono espressione di difese tecniche suscettibili di apprezzamento e valutazione di legittimità, con particolare riferimento a quelle concernenti la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione con trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per pre- scrizione.

Dispone la trasmissione degli atti a cura dell'ufficio di provenienza al prefetto di Bologna.

Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MORUZZI Ilijc ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bologna, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi quattro ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all'art.186 comma 7 C.d.S.. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al rigetto della richiesta di ammissione all'istituto della messa alla prova e alla misura del trattamento sanzionatorio e in particolare per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Deve essere preliminarmente riconosciuta la intervenuta estinzione per pre- scrizione del reato ascritto, essendo il relativo termine prescrizionale venuto a scadenza in data 10 Aprile 2022, tenuto altresì conto degli atti interruttivi. 3.1 D'altro canto le censure articolate dalla difesa del ricorrente non risultano pretestuose o manifestamente infondate, ma costituiscono espressione di difese tecniche suscettibili di apprezzamento e valutazione di legittimità, con particolare riferimento a quelle concernenti la motivazione relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto estinto per intervenuta prescrizione con trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per pre- scrizione. Dispone la trasmissione degli atti a cura dell'ufficio di provenienza al prefetto di Bologna. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14748/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris