CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 36721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29209-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 0114/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 2774/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Gei-;1 Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione convenne, dinnanzi al Tribunale di Cassino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi del 2901 c.c., nei confronti di detta società, della creazione del fondo patrimoniale costituito tra i convenuti, in cui il Gionta aveva conferito tutti i suoi beni. A fondamento della propria pretesa, la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse che l'assemblea dei soci aveva revocato il Gionta dalla sua carica di amministratore per essersi reso responsabile di mala gesti° e che era pendente, dinnanzi al Tribunale di Latina, il relativo giudizio risarcitorio. Si costituirono i convenuti, eccependo l'insussistenza del credito vantato, deducendo che il Tribunale di Latina, con sentenza n. 777/2018, aveva rigettato la pretesa risarcitoria, in seguito impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1., dinnanzi alla Corte di Appello di Roma, che, con sentenza n. 4164/19, aveva confermato la statuizione del Giudice di prime cure. Con sentenza n. 1043/19, il Tribunale di Cassino, alla luce delle risultanze della sentenza del Tribunale di Latina, ha rigettato la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., asserendo l'insussistenza del credito posto a fondamento dell'azione revocatoria. 2. La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 6469/2019, ha riformato la sentenza impugnata, evidenziando come l'azione revocatoria possa essere esperita anche a tutela di un credito litigioso, quale era il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Gionta e, sulla base della gratuità dell'atto costitutivo del fondo, della sua costituzione a soli due mesi dalla revoca del Gionta, nonché della consapevolezza di quest'ultimo del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni creditorie della società, attraverso il conferimento di tutti i suoi beni ai fondo, ha dichiarato l'inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Considerato che: 4. Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano "la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 2901 c.c., laddove la sentenza ha omesso di vagliare la consistenza, la serietà, la probabilità e la sufficienza della pretesa creditoria in presenza di ben due sentenze, di primo e di secondo grado, che avevano statuito l'inesistenza del credito potenzialmente vantato ai fini della proposta domanda di revocatoria". Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, il Giudice di Appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, dal momento che sia il Tribunale di Latina che la Corte di Appello di Roma si erano pronunciati escludendo la fondatezza della pretesa risarcitoria. cou..4 cLuZu.; ti~.R. flommu." tik „XX" 4404.4~ ukt4,Gv2.13ut yo.4 uive;'0.4 et. 5.41 motivo è inammissibile perché volto ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di meritoc4eu"k AALHAAA-g- nonì cktuatud,»JuytiAm-42- 1-Q2P-t CovQ, ovvz, . "4 zilee rR711:01ErtD,D2.2'414.• nn.«ue/rde Gle~i fttejAh eAlr 15e6/241.292122 F r t1„144,-.- 44%* YaZ d t úykre In particolare, in materia revocatoria il Giudice di Legittimità ha più volte ribadito come l'azione revocatoria possa essere esperita anche a tutela di crediti litigiosi o incerti, in quanto "rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori". (Cass., VI Sez., Ord. n. 4212/2020). Ebbene considerato che il giudizio di accertamento del credito risarcitorio era pendente dinnanzi al Tribunale di Latina al momento della proposizione della domanda revocatoria e che lo era di fronte alla Suprema Corte, al momento della proposizione dell'atto di appello, gconseguettrx che la ,.sua insussistenza non era stata ancora accertata con gut NintIK Slotai4 intiì im".> ,4* t."4".--eat efficacia di giudicato. Pertanto, la decisione del Giudice di Appello è scevra da qualsivoglia vizio tagurgiuridico. S‘r 6. In considerazione del fatto che la società convenuta non ha svolto difese non occorre pronunciarsi sulle spese. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del, ricorrenti principale,5/V dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta 3