CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] giuri, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e riproduttivi di censure adeguatamente valutate dal giudice del merito. E' pacifico che la richiesta di esclusione della contestata recidiva è stata proposta solo con i motivi nuovi rispetto a motivo di appello con il quale l'odierno ricorrente aveva proposto impugnazione chiedendo il riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, già applicate in primo grado con giudizio di equivalenza alla recidiva in primo grado. Al di là della specificità dei precedenti di questa Corte, richiamati con il ricorso confutando la ricostruzione in diritto dei giudici di appello, la decisione della Corte di appello nel dichiarare inammissibile il motivo concernente la esclusione della recidiva è ineccepibile: tale statuizione, infatti, a prescindere dal successivo giudizio di bilanciamento, costituisce un punto autonomo della decisione che, in quanto tale, deve essere oggetto di specifica devoluzione in sede di impugnazione e, pertanto, la sua devoluzione con i motivi nuovi non è consentita poichè, in violazione del principio devolutivo, comporta un ampliamento del tema della decisione già devoluto al giudice dell'impugnazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere relator