CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 24575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 14613/2019R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., giusto atto di fusione per incorporazione del 16/05/2017) –intimata – per la revocazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4058/2019, depositata in data 12 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 25.01.2012, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno accoglieva l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Oggetto: Revocazione sentenza della Corte di Cassazione Salerno, che aveva rigettato il ricorso della predetta contribuente, annullando l'avviso di pagamento con cui l’Agenzia delle Dogane le aveva irrogato la sanzione per ritardato versamento dell’accisa relativa al mese di novembre2005; - dall’esame della sent enza della CTR si evince che il provvedimento di irrogazione della sanzione era dovuto al ritardo con il quale la contribuente aveva provveduto a versare l’accisa dovuta (il [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché il 27.12.2005); -la CTR aveva ritenuto che la contribuente era in buona fede e che il ritardo era dovuto alla molteplicità di interventi normativi in ambito tributario, oltre che alla mancata pubblicizzazione del nuovo termine previsto per il versamento delle somme dovute, che era stato anticipato al giorno 27, senza che la normativa fosse stata aggiornata sul sito istituzionale dell’Agenzia, in violazione dell’art. 2, comma 4, della l. n. 212 del 2000; - a vverso la decisione del giudice tributario di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deducendo due motivi; - con l’ordinanza impugnata per revocazione questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso osservando, in via preliminare,che: - la ricorrente aveva tentato una prima notifica del ricorso, a mezzo del servizio postale, con spedizione del plico in data 27.06.2012, ma detto tentativo non era andato a buon fine, in quanto, per la stessa ammissione della parte, il plico non risultava essere stato recapitato al destinatario, avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della contribuente nel giudizio di appello; - la ricorrente aveva appreso tale circostanza dalla consultazione del sito internet dell’operatore postale, avvenuta in data 23.10.2012, in cui si dava atto che la raccomandata non era stata recapitata per trasferimento del destinatario;- il nuovo tentativo di notifica era stato eseguito sia presso il difensore della contribuente sia presso la sede legale di quest’ultima in data 30.11.2012; - poiché la riattivazione del procedimento notificatorio non era stata tempestiva, non avendo la ricorrente allegato l’esistenza di eventuali circostanze eccezionali che non le avrebbero consentito il rispetto del limite temporale massimo indicato dalle Sez. U. n. 14594 del 2016, pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ., il ricorso doveva ritenersi tardivo; -avverso tale decisione ha proposto ricorso per revocazione l ’Agenzia delle Dogane, deducendo un unico articolato motivo; -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) rimaneva intimata. [OSCURATO:PERSONA] -Con l’unico articolato motivo, l’Agenzia lamenta la sussistenza di un errore revocatorio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., in relazione all’art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo implicitamente ritenuto che il destinatario della notificazione (l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) si fosse trasferito antecedentemente al primo tentativo di notificazione, quando, in realtà, tale trasferimento non era mai avvenuto, avendo il predetto legale mantenuto lo studiosempre allo stesso recapito presso il quale era stata indirizzata la prima notifica (in Grosseto, via dei Barbieri n. 108), mentre il precedente giurisprudenziale citato riguarda il diverso caso in cui il destinatario non viene rinvenuto, perché trasferitosi in precedenza; - aggiunge che la rinnovazione della notificazione era avvenuta, in ogni caso, in tempi ristretti, postoche la prima notificazione era stata tentata il 27.06.2012 e la seconda in data 30.11.2012, per cui, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale per giorni 46, secondo la disciplina all’epoca applicabile, la seconda notificazione era stata disposto dopo che era decorso un lasso temporale di poco superiore alla metà del termine di sei mesi, attualmente previsto per la proposizione del ricorso per cassazione; il termine per la riattivazione della notificazione andava computato, peraltro, dalla data in cui era stata accertata la circostanza del supposto mancato recapito del primo plico, ossia dal 23.10.2012, quando l’Avvocatura dello Stato, in mancanza della restituzione del plico e dell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale (circostanza allegata nell’atto di rinnovazione), aveva esperito le ricerche per appurare l’esito della prima notificazione; - rileva, in conclusione, che non ricorrevano le circostanze di fatto – presupposte erroneamente dalla Corte – che avrebbero qualif icato come tardiva la riattivazione della notificazione del ricorso per cassazione; -chiede, quindi, una volta accertata la rituale notificazione del ricorso per cassazione e revocata l’ordinanza impugnata, che detto ricorso sia accolto per i motivi ivi esposti e in questa sede puntualmente riproposti; -la censura è inammissibile; - la ricorrente sostiene che nell’impugnata sentenza la Corte di Cassazione abbia impropriamente richiamato l’univoco orientamento della propria giurisprudenza, che indica il termine massimo per la riattivazione del procedimento notificatorio in quello pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ossia 30 giorni nel caso di ricorso per cassazione, non accorgendosi che la fattispecie era diversa da quella esaminata nel precedente giurisprudenziale citato, in quanto l’avvocato che assisteva la contribuente, destinatario della notificazione, non aveva trasferito il proprio studio; in ogni caso, la decisione impugnata non aveva considerato che il dies a quo per computare il termine per rinnovare la notificazione non poteva che decorrere dalla consultazione del sito dell’agente postale che aveva provveduto al primo tentativo di notifica, non avendo la ricorrente mai ricevuto l’avviso di ricevimento e il plico non notificato; - come ha costantemente affermato questa Corte, l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. n. 2236/2022); - l 'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà, in un errore obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che attiene all'accertamento o alla ricostruzione della verità (o non verità) di specifici dati empirici, idonei a dar conto di un procedimento esterno al processo, al quale un soggetto dell'ordinamento intende ricollegare effetti giuridici a sé favorevoli, all'esito della sua sussunzione entro una fattispecie generale ed astratta determinata; l'errore deve cioè apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini o di procedimenti ermeneutici (Cass. S.U. n. 23306/2016); - l'errore di fatto, dunque, "riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi fare rientrare nella previsione il vizio che, nascendo da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione" (Cass. Sez. U. n. 30996/2017); -d etti requisit i non ricorrono nel caso in esame, avendo la ricorrente prospettato come errore di fatto quello derivante dalla valutazione del termine massimo previsto per la riattivazione della notificazione , individuato dalla decisione impugnata in quello pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ , considerato come dies a quola data di consultazione del sito; - risulta evidente, pertanto, che il motivo riguarda v alutazioni giuridiche, per cui si tratta di censura assolutamente insindacabile in sede revocatoria; -per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto per le spese, atteso che la società