CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 28-01-2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 0. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2020, il G.U.P. del Tribunale di Bari, nell'ambito di un articolato procedimento penale a carico di una pluralità di imputati, per quanto in questa sede rileva, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante prevista dall'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di anni 18 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver promosso e diretto un'associazione dedita al traffico internazionale di marijuana per quantitativi superiori a una tonnellata, oltre che a vari episodi del reato ex art. 73 del medesimo decreto, essendo il ricorrente accusato di essere uno stabile fornitore e organizzatore delle cessioni da operare in varie località del territorio nazionale; fatti commessi in Bari e Provincia, da epoca antecedente e prossima al maggio 2016 fino all'attualità. Con sentenza del 28 gennaio 2021, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia del G.U.P., previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, con giudizio di prevalenza sull'aggravante ex art. 80 del medesimo decreto, rideterminava la pena inflitta in anni 6 e mesi 4 di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Shusha, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa si duole dell'omessa riqualificazione della condotta dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 74 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto che Shusha non era il promotore o l'organizzatore del sodalizio, fungendo egli da contatto tra le due organizzazioni, per cui era una mero tramite e non un capo, come del resto aveva chiesto di riconoscere il P.M. in sede di requisitoria dinanzi al G.U.P., non avendo la Corte di appello, pur riconoscendo l'attenuante ex art. 74 comma 7 del d. P.R. n. 309 del 1990, valutato i verbali di interrogatorio resa dall'imputato, nella parte in cui questi indicava i promotori del sodalizio criminale albanese. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza sono sia la mancata esclusione dell'aggravante a effetto speciale di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, tema sul quale la Corte di appello non avrebbe svolto alcuna argomentazione, nonostante la difesa abbia depositato in sede di discussione la sentenza n. 13171 del 2020 resa dalla Sesta Sezione Penale della Corte che ha fissato i criteri ermeneutici in materia, sia l'omesso riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 416 bis.1 comma 3 cod. pen., non essendosi considerato che il ricorrente ha chiarito numerosi aspetti che non erano noti agli inquirenti, così fornendo un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti, non essendosi limitato Shusha a dissociarsi dal contestato criminale cui faceva riferimento.a. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, deve ritenersi che la mancata riqualificazione della condotta dell'imputato da quella di promotore a quella di partecipe dell'associazione non presenta profili di illegittimità rilevabili in questa sede. La Corte territoriale, infatti, nel richiamare le ampie argomentazioni del primo giudice sul punto, ha sottolineato come dalle risultanze probatorie acquisite sia emerso che Shusha rivestiva il ruolo apicale di regista indiscusso all'interno della compagine in questione, provvedendo in prima persona alle operazioni di approvvigionamento della sostanza stupefacente, grazie al contato intrattenuto con un'organizzazione che operava in territorio albanese, al contatto con i clienti, alla direzione e al coordinamento delle attività di cessione operate dagli altri sodali sul territorio nazionale e, in particolare, dai suoi stretti collaboratori, individuati in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], e, finanche, alla risoluzione di problematiche operative conseguenti alla difficoltà del recupero delle somme costituenti il prezzo delle cessioni di sostanze in diverse zone del Sud Italia. Di qui la conferma del giudizio di organizzatore del ricorrente. Ora, con le pertinenti seppur sintetiche considerazioni della sentenza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, risultando la doglianza affidata ad affermazioni meramente assertive, oltre che generiche, e ciò anche rispetto al' richiamo a singole fonti dimostrative, il cui contenuto non è stato né allegato né riportato, ravvisandosi in tal senso palesi limiti di autosufficienza del ricorso. 2. Passando al secondo motivo, occorre innanzitutto premettere che la Corte di appello ha riconosciuto in favore dell'imputato l'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, valorizzando l'apporto conoscitivo fornito dal ricorrente, quantomeno sotto il profilo dell'assicurazione delle prove del reato associativo, avendo Shusha fornito indicazioni precise e dettagliate circa i componenti del sodalizio, le modalità operative e i mezzi e locali utilizzati. Non è stata invece ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 416bis.1 comma 3 cod. pen., rilevandosi in proposito che tale attenuante, inizialmente prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 del decreto legge n. 152 del 1991 conv. dalla legge n. 203 del 1991, si applica solo nelle ipotesi di reati ex art. 416 bis cod. pen. o ai reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dalla norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso. Tale rilievo appare corretto, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Rv. 270399 e Sez. 6, n. 1395 del 14/10/2014, dep. 2015, Rv. 261797) che la circostanza attenuante speciale di cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di circostanze ancorate a presupposti tra loro differenti, potendo le due attenuanti trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti, ipotesi questa non ravvisabile nel presente giudizio, in cui si procede solo per il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.1. Quanto infine all'aggravante della transnazionalità, non può sottacersi che, se è vero che sul punto vi è un effettivo silenzio motivazionale da parte della Corte territoriale, è tuttavia altrettanto innegabile che la relativa censura nell'atto di appello era stata formulata in termini non specifici, non avendo la difesa illustrato adeguatamente nell'impugnazione le ragioni che avrebbero giustificato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, carenza argomentativa che invero connota anche l'odierno ricorso, per cui anche in tal caso non vi è spazio per l'accoglimento della censura difensiva. 3. Alla stregua di tali considerazioni, stante la complessiva infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Susha deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa