CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26333/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è proceduto con contraddittorio scritto senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lapronuncia del Tribunale di Foggia in data 14/11/2023 che aveva dichiaratoOsman [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di un ciclomotore,con irrogazione della pena di un anno quattro mesi di reclusione ed euro 400,00di multa, condizionalmente sospesa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,tramite il difensore di fiducia che ha articolato quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce l’apparenza della motivazione ed iltravisamento delle doglianze prospettate nell’atto di appello, sotto il profilo della“mancata corretta percezione” delle stesse.Con l’atto di gravame erano state devolute ai giudici di secondo gradocensure in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, alla qualificazionegiuridica del fatto nell’alveo del delitto di ricettazione, alla configurazione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e al mancatoriconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 648, comma quarto, cod.pen.La motivazione della sentenza impugnata si riduce a poche proposizioniassertive con mancata corretta percezione dell’effettivo devolutum.2.2. Con il secondo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoall’art. 64 cod. proc. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost., nonché il vizio dimotivazione in punto di giudizio di responsabilità.La Corte di appello ha posto a fondamento della colpevolezza il silenziodell’imputato attribuendo rilievo al fatto che l’imputato non aveva fornitogiustificazione circa le modalità di ricezione del ciclomotore.2.3. Con il terzo motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 648 e 712 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancatariqualificazione del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.Al riguardo la difesa ricorrente sostiene che la Corte territoriale non haevidenziato gli elementi concretamente rilevanti per configurare il delitto diricettazione, limitandosi a dare rilievo alla condotta di fuga che non è indicatoreunivoco del dolo di reato2.4. Con il quarto motivo si deducono la violazione di legge con riferimentoagli artt. 131 bis, 62 n. 4 e 648 cod. pen. ed il vizio di motivazione.Il collegio di merito non si è pronunciata sulla richiesta assolutoria perparticolare tenuità del fatto; ha escluso le attenuanti del danno lieve e quellaspeciale prevista dall’art. 648, comma quarto cod. pen. limitandosi ad affermareche il bene ricettato era di valore non trascurabile, senza indicare le ragioni ditale assunto e trascurando le argomentazioni difensive circa la vetustà delveicolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per diversi profili inammissibile, è nel complesso infondato.2.Palesemente destituito di fondamento è il primo motivo con il quale sideduce il “travisamento del contenuto dell’appello” sotto il profilo della mancatacorretta percezione, da parte della Corte di appello, dei temi devoluti.La sentenza impugnata (pag. 2) elenca tutte le doglianze sottoposte al suoscrutinio come dedotte nell’atto di gravame di cui, pertanto, i giudici di secondogrado hanno avuto piena e corretta contezza.3. Il secondo motivo di ricorso è, in parte, non consentito e, per altra parte,manifestamente infondato.La difesa ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 64cod. proc. pen. e agli artt. 24 e 111 Cost., nonché il vizio di motivazione in puntodi giudizio di responsabilità laddove la Corte di appello ha posto a fondamentodella colpevolezza il silenzio dell’imputato circa le modalità di ricezione delciclomotore.Il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione nonè consentito atteso che l'inosservanza di disposizioni di tal fatta, ipotesi noninclusa tra i motivi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituirefondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specie nonproposta (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).Quanto alla violazione dell’art. 64 cod. proc. pen. e correlato vizio dimotivazione, la censura è affetta da manifesta infondatezza.Correttamente la Corte territoriale ha attribuito rilievo al silenzio serbatodall’imputato - sia nella immediatezza del controllo, che nel corso dei giudizi dimerito - in ordine alle modalità di acquisizione del possesso del motociclo abordo del quale era stato sorpreso sulla pubblica via.Va richiamato, al riguardo, l’ormai consolidato indirizzo ermeneutico, dettatodalla giurisprudenza di legittimità (che qui si ribadisce) secondo cui la circostanzache l’imputato sia stato trovato nella disponibilità di un bene provento di delitto enon abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, èelemento valorizzabile ai fini della prova del dolo del delitto di ricettazione(pacificamente configurale anche nella forma eventuale), perché rivelatore diuna volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in malafede ( ex multis Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010, Tenne, Rv. 248718; Sez. 2, n.29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265; Sez. 2, n. 50952 del26/11/2013, Telli, Rv. 257983; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 Pomella, Rv.252285; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).Tale principio non costituisce una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessastruttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sullaconsapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamentosulle modalità acquisitive della stessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta,Rv. 268713). Non si richiede, in tal modo, all'imputato di provare la provenienzadel possesso della cosa, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazionedell'origine di tale disponibilità, assolvendo non ad un onere probatorio, bensì diallegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema diprova per le parti e per i poteri officiosi del giudice di merito e comunquevalutabili dallo stesso secondo i comuni principi del libero convincimento (in talsenso, Sez. U. n. 35535 del 12.7.2007, Ruggiero, Rv. 236914, in motivazione).4. Anche il terzo motivo di ricorso è in parte non consentito e, per altraparte, manifestamente infondato.La difesa ricorrente prospetta la violazione di legge con riferimento agli artt.648 e 712 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancatariqualificazione del fatto nella ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.Il denunciato vizio motivazionale non è deducibile dovendosi richiamare ilprincipio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevolesecondo cui “in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicatidall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili conriferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dalgiudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, intale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione dilegge” (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).La dedotta erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.648 e 712 cod. pen. è manifestamente infondata.La Corte di merito ha ritenuto provata la piena consapevolezza dell’imputatocirca la provenienza delittuosa del motociclo e al riguardo ha congiuntamentevalutato due circostanze fattuali: l’imputato non aveva fornito alcunagiustificazione in ordine al possesso dello stesso (condotta sintomatica del dolo diricettazione, come già evidenziato nel paragrafo precedente) e si era anche datoa precipitosa di fuga alla vista delle forze dell’ordine, così escludendo lariqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di incautoacquisto.Per consolidato orientamento di legittimità, il criterio distintivo tra il delittodi ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienzaprevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nelsenso che nel primo caso l'agente, come nella specie, ha la consapevolezza dellaprovenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque sirappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione delrischio), mentre nel secondo caso in capo all’agente si configura una condottacolposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l’origine delbene(Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.n. 270179).5.Il quarto motivo di ricorso è infondato, fatta eccezione per la prospettataviolazione dell’art. 175 cod.pen che è inammissibile per genericità non avendo ladifesa corredato tale deduzione con specifiche argomentazioni.Quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, se è veroche la Corte di appello non si è espressamente pronunciata sul punto, èaltrettanto vero che la particolare tenuità del fatto - peraltro evocata nell’atto diappello (pag.4) in termini assai generici - può ritenersi implicitamente esclusaladdove la sentenza, in punto di diniego della attenuante di cui all’art. 648,comma quarto, cod. pen., ha operato una valutazione complessiva della condottadell’imputato con riferimento al valore ritenuto non trascurabile del ciclomotorericettato e alla intensità del dolo, ricavata dalla spericolata condotta di fuga abordo del mezzo.Il diniego della attenuante comune di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. è motivatoin modo congruo e senza alcuna illogicità valorizzando il valore economico nonesiguo del bene ricettato (non contrastato dalla affermazione di vetustà delveicolo, genericamente prospettata nell’atto di appello senza indicazione di alcunelemento specifico al riguardo), con corretta applicazione del consolidatoprincipio secondo cui, ai fini della diminuente de qua, occorre innanzituttoconsiderare il danno in sé, da valutarsi in relazione, appunto, al valore dellacosa, che deve essere non solo lieve, ma di rilevanza minima e di entità quasitrascurabile.Quanto alla attenuante prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen., ilcollegio di merito ha richiamato ancora una volta il valore non irrisorio del mezzoricettato e la condotta di fuga attuata dall’imputato, così effettuando lanecessaria valutazione complessiva del fatto – avuto riguardo sia alle modalitàdell’azione, sia alla personalità dell’imputato, sia al valore economico della resricettata – da cui ricavare una rilevanza criminosa assolutamente marginale(Sez. U, n.35535 del 12/07/2007, Ruggiero, RV. 236914).6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]