CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato quella del Tribunale di Forlì e condannato il ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 160,00 di multa per il reato di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso motivo - che contesta la correttezza dellamotivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione - è manifestamente infondato e quindi non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. La Corte di appello, con motivazione • esente dai descritti vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento quanto alle ragioni dei diniego della attenuazione, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M