CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 10499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14443-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14443/2018 Cron. Rep. Ud.14/03/2023 CC avverso la sentenza n. 493/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 856/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che, con sentenza del 7 novembre 2017, la Corte d’Appello di Venezia, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Rovigo, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell’apposizione del termine alla sequenza dei contratti in forza dei quali ciascuno degli istanti aveva lavorato alle dipendenze dell’amministrazione scolastica in qualità di collaboratori scolastici per oltre un triennio, confermata la pronunzia del primo giudice circa l’illegittimità dei predetti contratti a tempo determinato ed esclusa la conversione a tempi indeterminato dei relativi rapporti, diversamente da quello, rigettava la domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, l. n. 183/2010; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di doversi conformare ai principi accolti da questa Corte per cui per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della l. n. 124/1999, art. 4, commi 1 e 11 ed in applicazione della direttiva 1999/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001 la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della predetta norma rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, con diritto del personale al risarcimento del danno comunitario ex art. 32, legge n. 183/2010 ma ciò fino all’entrata in vigore della legge n. 107/2015, dovendosi qualificare misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea la misura della stabilizzazione prevista dalla citata legge n. 107/2015 acquisita dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, concludendo pertanto per l’insussistenza di danni ulteriori rispetto a quelli riparati dall’immissione in ruolo conseguita dagli istanti; -che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale il MIUR non ha svolto alcuna attività difensiva; -che i ricorrenti hanno poi depositato memoria;CONSIDERATO -che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 305 c.p.c. e 16 bis, commi 1 bis e 9 ter, d.l. n. 179/2012, deducono la nullità dell’impugnata sentenza o del procedimento per omessa o comunque tardiva riassunzione del giudizio per difetto di prova del deposito secondo la prescritta modalità telematica del relativo atto; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della clausola 5, punto 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 1, 4 , 5 , 10 e 11 del d.lgs.n. 368/2001 anche in combinato disposto con l’art. 4, l. n. 124/1099, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della statuizione della Corte territoriale di rigetto della domanda di riconoscimento dell’indennità ex art. 32, legge n. 183/2010 in base al principio di risarcibilità del danno comunitario, non potendo qualificarsi l’immissione in ruolo conseguita dai ricorrenti quale misura proporzionata, effettiva sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione Europea; -che il terzo motivo è incentrato «Sulla questione pregiudiziale europea circa la conformità alla Direttiva Europea 1999/70/CE dell'esclusione della misura risarcitoria/indennitaria per sanzionare l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato in presenza dell'immissione in ruolo per effetto di scorrimento delle graduatorie» chiedendosi a questa Corte, nel caso di conferma delle statuizioni impugnate, la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte di giustizia europea perché si pronunci sulla questione indicata in epigrafe, e in particolare sulla violazione della clausola 5, punto 1, come interpretata dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Mascolo. -che nel quarto motivo la nullità dell’impugnata sentenza o del procedimento è prospettata per essere la Corte territoriale incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. non essendo mai stato richiesto il risarcimento in forma specifica dato dalla stabilizzazione del rapporto, dell’art. 437 c.p.c. per aver statuito su una eccezione nuova ed infine dell’art. 100 c.p.c. per non aver ritenuto in relazione all’intervenuta immissione in ruolo conseguito il bene della vita perseguito con l’azione giudiziaria e dichiarata cessata la materia del contendere con soccombenza virtuale del MIUR; -che, con il quinto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, degli artt. 6 e 10 d.lgs. n. 368/2001, 79 e 106 CCNL comparto scuola 29.11.2007, 526 , d.lgs. n. 297/1994, 9, comma 18, d.l. 70/2011 conv. con modif. dall’art. 1, comma 2, legge n. 106/2011, 4, l. n. 124/1999, 36 d.lgs. n. 165/2001 nonché dell’art 112 c.p.c. in relazione agli artt. 434 e 346 c.p.c., i ricorrenti imputano alla Corte l’omessa pronunzia, con conseguente nullità della sentenza, in ordine alla domanda relativa al riconoscimento delle differenze retributive maturate in conseguenza del mancato riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, viceversa spettante alla stregua delle norme invocate, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto la stessa inammissibile in quanto non riproposta nella forma dell’appello incidentale; -che il primo motivo è manifestamente infondato, essendo stata la questione, già sollevata in precedenti ricorsi, risolta da questa Corte, da ultimo, nell'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.26861, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in particolare richiamando il principio espresso con riferimento al caso inverso di deposito telematico piuttosto che cartaceo da Cass. 12/05/2016, n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n. 1717, secondo cui si è in presenza di mera irregolarità che non comporta nullità in mancanza di espressa comminatoria ex art. 156 comma 1 c.p.c., e ciò anche in forza del principio del raggiungimento dello scopo che l'atto è destinato a conseguire, costituito dalla presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario ai fini della prosecuzione del giudizio, avvenuta utilmente senza vulnus alcuno per le prerogative e i diritti delle parti nel processo (sul raggiungimento dello scopo di atto di riassunzione invalidamente notificato Cass. 29/01/2015, n. 1676); -che, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili ex art 360 bis, n. 1 c.p.c., avendo la Corte territoriale deciso la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non induce ad un suo mutamento, né ad una nuova rimessione delle questioni alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia. -che, in effetti, la decisione della Corte territoriale si pone nel solco già tracciato da questa Corte che, con sentenze pubblicate in data 12/2/2020, un. 3472 e 3474, ha ribadito i principi già enunciati nelle sentenze n. 22553/2016 e 99 556/2016, ed affermato che «nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della I. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", secondo l'interpretazione resa dalla Corte di giustizia UV nella sentenza dell'8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l'immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto»; che l'elemento di novità della pronuncia sta nel fatto che essa ha confermato il precedente orientamento dopo aver esaminato i riflessi sul quadro normativo e giurisprudenziale della sentenza della Corte di Giustizia dell'8 maggio 2019, nella Causa C- 494/17 - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro [OSCURATO:PERSONA] e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti, ritenendo che essi, estensibili anche al personale ATA, non conducono ad una diversa soluzione rispetto ai precedenti citati; -che il quinto motivo è parimenti inammissibile, essendosi i ricorrenti limitati ad impugnare la declaratoria di inammissibilità delle domanda resa dalla Corte territoriale in quanto ritenuta rigettata con la sentenza di prime cure e non riproposta in sede di gravame con appello incidentale, laddove la pronunzia della Corte medesima propone una ulteriore ratio decidendi, per la quale la domanda di riconoscimento dell’anzianità di servizio avanzata dai ricorrenti a titolo risarcitorio in relazione all’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine risulta infondata, imponendosi già in base alla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE “di diretta applicazione” il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal personale del comparto scuola assunto con contratto a termine ai fini dell’attribuzione a tale personale della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. Cass.n. 22558/2016); -che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per non aver il MIUR intimato svolto alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente