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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25208/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen. e illogicità della motivazione — motivo 1; illogicità e lacunosità della motivazione — motivo 2), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto, con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag. 3) l'ampio periodo temporale che intercorre tra i due reati di cui all'art. 73 TU Stup.

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della. continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Rilevato che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Considerato che, ai fini che interessano, non rappresenta indice significativo nel senso sin qui delineato, la circostanza che il secondo reato è stato commesso nella costanza della misura cautelare domiciliare, applicata al ricorrente per il primo fatto; tanto, a fronte della rilevata circostanza che entrambi i reati attengono a sostanze stupefacenti eterogenee e che risultano, a carico del condannato, altri precedenti penali specifici, reputati dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in uno ai fatti per i quali la pena è in esecuzione, espressione evidente di propensione a delinquere piuttosto che manifestamente dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a reati giudicati con due sentenze di condanna divenute irrevocabili per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Ritenuto che i motivi proposti (inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen. e illogicità della motivazione — motivo 1; illogicità e lacunosità della motivazione — motivo 2), rappresentano doglianze riproduttive dell'istanza, con argomenti cui la Corte di appello ha risposto, con ragionamento giuridico corretto e non manifestamente illogico, valorizzando (cfr. pag. 3) l'ampio periodo temporale che intercorre tra i due reati di cui all'art. 73 TU Stup. Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della. continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Rilevato che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Considerato che, ai fini che interessano, non rappresenta indice significativo nel senso sin qui delineato, la circostanza che il secondo reato è stato commesso nella costanza della misura cautelare domiciliare, applicata al ricorrente per il primo fatto; tanto, a fronte della rilevata circostanza che entrambi i reati attengono a sostanze stupefacenti eterogenee e che risultano, a carico del condannato, altri precedenti penali specifici, reputati dalla Corte territoriale, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in uno ai fatti per i quali la pena è in esecuzione, espressione evidente di propensione a delinquere piuttosto che manifestamente dell'esistenza dell'unicità del disegno criminoso. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 25208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris