CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35212/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 11 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Padova in data 6 giugno 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione, truffa aggravata e sostituzione di persona. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica in termini di estorsione del reato di cui al capo 1) dell'imputazione, invocandone la derubricazione nella fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, secondo comma, n. 2, cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che alle pagine da 6 a 9 ha ricostruito la vicenda, evidenziando come ad una prima fase caratterizzata dalla dazione di ingenti somme a causa degli artifizi e raggiri posti in essere dal prevenuto, riconducibili allo schema della truffa c.d. vessatoria, ne sia seguita un'altra in cui invece la richiesta di ulteriore denaro era stata accompagnata da vere e proprie minacce, anche provenienti da un terzo soggetto, idonee a coartare la volontà della vittima, così da integrare l'estorsione, in conformità con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]