CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cr R.G. 24047_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 546 e 238-bis, cod. proc. pen. e correlato vizio di travisamento probatorio e di motivazione mancante o contraddittoria quanto al giudizio di responsabilità (primo motivo: pur premettendo la natura di "doppia conforme" sulla responsabilità, sostiene la difesa che la sentenza d'appello sarebbe pervenuta alla conferma della prima sentenza sulla base di un percorso motivazionale diverso, necessitato dall'intervenuta pronuncia assolutoria nei confronti della Romanelli, teste ritenuta inattendibile nel corso del primo giudizio e per la quale era stata disposta la trasmissione degli atti per il reato di fala testimonianza, in relazione alla quale il giudice di primo grado non ha escluso che la stessa avesse potuto dire il vero nel momento in cui aveva affermato di aver autonomamente deciso di bruciare la documentazione contabile; i giudici di appello avrebbero inammissibilmente censurato detta sentenza assolutoria irrevocabile violando l'art. 238-bis, cod. proc. pen. e travisandone il contenuto, donde dovrebbe discenderne che, esclusa l'inattendibilità della Romanelli, la ricorrente era da ritenersi estranea al fatto contestatole, una volta che la Romanelli si era assunta in via esclusiva la responsabilità dell'abbruciamento dei documenti); b) vizio di violazione di legge in relazione all'art. 10, d. Igs. n. 74 del 200, e correlato vizio di motivazione mancante o contraddittoria quanto al giudizio di responsabilità (secondo motivo: si censura la sentenza impugnata, sostenendo che il reddito è stato determinato in maniera talmente precisa da indurre il contribuente a chiedere ed aderire alla rateazione, donde non sarebbe configurabilità il delitto contestato); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) quanto al primo, riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) quanto al secondo, è manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di questa Corte (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 3/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono, anzitutto, le ragioni per le quali - a ben vedere, pur prescindendo dal giudizio di persistente (in)attendibilità della suocera Romanelli, espresso alle pagg. 6/7 della stessa sentenza- la tesi della distruzione della documentazione contabile della società [OSCURATO:SOCIETA] a d opera della Romanelli all'insaputa della ricorrente non potesse ritenersi credibile e convincente, in particolare avendo valorizzato i giudici di appello la inconciliabilità oggettiva, oltre che logica, tra le dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese dalla Romanelli ed il fatto che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero alcuni mesi dopo l'asserita distruzione mediante incendio, ad opera della Romanelli, di tutta la documentazione, ne abbia portato una parte alla polizia giudiziaria; trattasi, a ben vedere, di argomentazione non solo convincente sotto il profilo logico — argonnentativo, ma anche del tutto conforme all'esegesi giurisprudenziale di questa Corte, che ha infatti affermato come l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De, Rv. 284130 - 01); ne consegue dunque, che del tutto legittimamente i giudici di appello hanno formato il loro convincimento sulla base di una prova logica, rispetto alla quale la censura di vizio motivazionale, anche sotto il profilo del travisamento probatorio, non ha pregio, non avendo la Corte "travisato" il contenuto della sentenza assolutoria, quanto, piuttosto, operato un raffronto comparativo tra quanto riferito dalla ricorrente, dalla Romanelli e dalla teste [OSCURATO:PERSONA], pervenendo all'approdo dell'inconciliabilità della versione difensiva rispetto alle emergenze probatorie; ne discende, dunque, l'inammissibilità del primo motivo); quanto, poi, al secondo motivo, lo stesso, come anticipato, è manifestamente infondato, on rilevando la circostanza che il reddito sia stato ricostruito, essendo già stato affermato da questa Corte che in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 02); anche tale secondo motivo è dunque inammissibile; ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi