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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 20467/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 del TRIB.

LIBERTA' di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.lette le memorie depositate in cancelleria dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 14 ottobre 2025, dichiaravainammissibile l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Romaavente ad oggetto un immobile intestato alla associazione “Il futuro è ora” e la somma di €239.000 rinvenuti sui conti della stessa persona giuridica, ad ella pervenuti a seguito dioperazioni effettuate dall’indagato, quale legale rappresentante di altro soggetto giuridico, la2.

Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti Compagna e Maggiorelli, deducendo violazione di legge e dell’art. 322cod. proc. pen. come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite in relazione all’interessea proporre istanza di riesame reale da parte del soggetto che, pur non titolare delle cose,assume avere un interesse concreto alla valutazione del fumus.

Interesse che nel caso inesame risiedeva nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellasociale dell’immobile intestato a “[OSCURATO:PERSONA] è ora” che agiva invece quale semplicemandataria ed incaricata della esecuzione.L’interesse, pertanto, non era limitato alla contestazione delle condotte qualificate atitolo di appropriazione indebita ed autoriciclaggio ma, anche, dalla necessità di rimuovereun vincolo cautelare che ostacola lo sviluppo dell’iniziativa avviata, esigenza questasacrificata dal provvedimento del riesame che aveva assunto una posizione meramenteformalistica.2.1 Con memoria depositata in cancelleria la difesa dell’indagato eccepiva che alla lucedel recente orientamento delle Sezioni Unite del 25/09/2025, dep. 2026 doveva riconoscersila piena legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame; e ciò in quanto la predettapronuncia ricnosceva tutela ad ogni concreta utilità anche sotto forma di eliminazione di unpregiudizio.

Pregiudizio che nel caso in esame doveva individuarsi nella impossibilità direalizzare il progetto di inclusione sociale senza che rilevasse in senso decisivol’individuazione del soggetto titolare alla restituzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con una recente decisionehanno affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesameove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestropreventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogniimpugnazione (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

Inmotivazione si è precisato che:” deve essere, cioè, individuato un interesse concreto eapprezzabile, in quanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento.Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposticoinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reatorispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dallanorma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoieffetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa…..Può dirsiin generale che colui al quale il bene è stato sequestrato corrisponde al soggetto che neaveva la disponibilità materiale o giuridica, dovendosi ritenere che l'indisponibilità di un benecoinvolga comunque anche la sfera di riferimento di colui che ne disponga tramite terzi,come nel caso, previsto dall'art. 1140, comma secondo, cod. civ, del possesso per il tramitedi un terzo che abbia la detenzione/disponibilità autonoma.

Sta di fatto che una meradisponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dareluogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tuttopriva di specifica tutela…è legittimato solo chi rientri in taluna di esse e non anche chi non virientri, pur potendo avere un interesse concreto alla definizione del procedimentoincidentale.

Al contempo deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nelcaso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale,riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad unasituazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante.

In nessun modo, dunque, puòdesumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debbasempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsiquell'interesse concreto…se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concretoe attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione diun pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre,sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto allarestituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizionedell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cuinon risulti titolare del diritto alla restituzione.

Tale interesse deve essere, dunque,specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente allapregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e,corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione obene...Ildato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in formadi eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata ericonosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto,magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi edeconomici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridichedirettamente incise dal vincolo di indisponibilità”.1.1 Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non rientra in alcuna delle categorie di soggettilegittimati indicati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite le quali, come visto,richiedono pur sempre quale indefettibile presupposto:” una situazione giuridica soggettivatutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in viadi fatto”; tale situazione giuridica nel caso in esame non può dirsi sussistere in capo alBianchi posto che tutti i provvedimenti ablatori risultano essere stati eseguiti nei confronti diuna associazione, quella denominata “Il futuro è ora”, di cui è legale rappresentante altrosoggetto, [OSCURATO:PERSONA], la quale sola, pertanto, è titolare di quella condizione soggettivaper agire a tutela del patrimonio di tale ente non riconosciuto.Né risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale legale rappresentante della associazioneriesame e successivo ricorso per cassazione quale terzo interessato alla restituzione senzaperò potere vantare, come già in precedenza esposto, alcuna situazione giuridica soggettivalegittimante l’interesse diretto alla restituzione.Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza deveessere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 del TRIB. LIBERTA' di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso.lette le memorie depositate in cancelleria dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 14 ottobre 2025, dichiaravainammissibile l’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro preventivo emesso dal Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Romaavente ad oggetto un immobile intestato alla associazione “Il futuro è ora” e la somma di €239.000 rinvenuti sui conti della stessa persona giuridica, ad ella pervenuti a seguito dioperazioni effettuate dall’indagato, quale legale rappresentante di altro soggetto giuridico, la2. Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione i difensoridell’imputato, avv.ti Compagna e Maggiorelli, deducendo violazione di legge e dell’art. 322cod. proc. pen. come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite in relazione all’interessea proporre istanza di riesame reale da parte del soggetto che, pur non titolare delle cose,assume avere un interesse concreto alla valutazione del fumus. Interesse che nel caso inesame risiedeva nella circostanza che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dellasociale dell’immobile intestato a “[OSCURATO:PERSONA] è ora” che agiva invece quale semplicemandataria ed incaricata della esecuzione.L’interesse, pertanto, non era limitato alla contestazione delle condotte qualificate atitolo di appropriazione indebita ed autoriciclaggio ma, anche, dalla necessità di rimuovereun vincolo cautelare che ostacola lo sviluppo dell’iniziativa avviata, esigenza questasacrificata dal provvedimento del riesame che aveva assunto una posizione meramenteformalistica.2.1 Con memoria depositata in cancelleria la difesa dell’indagato eccepiva che alla lucedel recente orientamento delle Sezioni Unite del 25/09/2025, dep. 2026 doveva riconoscersila piena legittimazione dell’indagato a proporre istanza di riesame; e ciò in quanto la predettapronuncia ricnosceva tutela ad ogni concreta utilità anche sotto forma di eliminazione di unpregiudizio. Pregiudizio che nel caso in esame doveva individuarsi nella impossibilità direalizzare il progetto di inclusione sociale senza che rilevasse in senso decisivol’individuazione del soggetto titolare alla restituzione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con una recente decisionehanno affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesameove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestropreventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogniimpugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Inmotivazione si è precisato che:” deve essere, cioè, individuato un interesse concreto eapprezzabile, in quanto correlato ad una situazione soggettiva incisa dal provvedimento.Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposticoinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reatorispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dallanorma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoieffetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa…..Può dirsiin generale che colui al quale il bene è stato sequestrato corrisponde al soggetto che neaveva la disponibilità materiale o giuridica, dovendosi ritenere che l'indisponibilità di un benecoinvolga comunque anche la sfera di riferimento di colui che ne disponga tramite terzi,come nel caso, previsto dall'art. 1140, comma secondo, cod. civ, del possesso per il tramitedi un terzo che abbia la detenzione/disponibilità autonoma. Sta di fatto che una meradisponibilità di fatto, non strutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dareluogo ad alcun tipo di legittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tuttopriva di specifica tutela…è legittimato solo chi rientri in taluna di esse e non anche chi non virientri, pur potendo avere un interesse concreto alla definizione del procedimentoincidentale. Al contempo deve ritenersi che l'impugnazione possa dirsi ammissibile solo nelcaso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale,riconducibile alla prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad unasituazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante. In nessun modo, dunque, puòdesumersi dalle categorie dei soggetti legittimati, come tipizzate dal legislatore, che debbasempre e comunque sussistere il diritto alla restituzione, affinché possa ravvisarsiquell'interesse concreto…se occorre che l'impugnante sia assistito da un interesse concretoe attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettiva di vantaggio o di rimozione diun pregiudizio, correlata all'accoglimento dell'impugnazione, e se, al contempo, non occorre,sempre e comunque, che tale prospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto allarestituzione del bene, deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizionedell'imputato/indagato, che egli possa aver interesse all'impugnazione anche nei casi in cuinon risulti titolare del diritto alla restituzione. Tale interesse deve essere, dunque,specificamente allegato dalla parte che lo deduce e correlato non direttamente allapregressa o futura disponibilità della cosa, ma all'imposizione del vincolo su di essa e,corrispondentemente, al risultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione obene...Ildato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in formadi eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazione giuridica soggettiva tutelata ericonosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto,magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi edeconomici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridichedirettamente incise dal vincolo di indisponibilità”.1.1 Nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] non rientra in alcuna delle categorie di soggettilegittimati indicati dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite le quali, come visto,richiedono pur sempre quale indefettibile presupposto:” una situazione giuridica soggettivatutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in viadi fatto”; tale situazione giuridica nel caso in esame non può dirsi sussistere in capo alBianchi posto che tutti i provvedimenti ablatori risultano essere stati eseguiti nei confronti diuna associazione, quella denominata “Il futuro è ora”, di cui è legale rappresentante altrosoggetto, [OSCURATO:PERSONA], la quale sola, pertanto, è titolare di quella condizione soggettivaper agire a tutela del patrimonio di tale ente non riconosciuto.Né risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale legale rappresentante della associazioneriesame e successivo ricorso per cassazione quale terzo interessato alla restituzione senzaperò potere vantare, come già in precedenza esposto, alcuna situazione giuridica soggettivalegittimante l’interesse diretto alla restituzione.Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza deveessere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
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