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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44353/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il sostituto PG c/o la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 20 aprile 2018, il Tribunale di Trani ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 589, comma terzo, cod. peri. (perché alla guida del motociclo [OSCURATO:PERSONA] tg.

CD 28434, men- tre percorreva la ex S.P.

Ruvo - Terlizzi, giunto in prossimità della zona rurale 12 a velocità sostenuta, investiva il pedone [OSCURATO:PERSONA] e per tale condotta impru- dente, negligente ed in violazione alle norme sulla circolazione stradale, non tenendo conto dello stato dei luoghi, procurava lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA] che decedeva in data 5 luglio 2011 - in Ruvo di Puglia ed Andria dal 14 maggio al 5 luglio 2011).

In ordine alla descrizione della vicenda criminosa, la sentenza di primo grado riportava che il Raffaele, alla guida della moto [OSCURATO:PERSONA], procedeva sul prolun- gamento di via Roma.

Giunto in prossimità di un terreno agricolo, il [OSCURATO:PERSONA] attra- versava la strada dal lato destro verso il sinistro rispetto al senso di marcia della moto, in zona sprovvista di passaggi pedonali, omettendo la dovuta precedenza.

Percepito il rischio di un probabile investimento, verosimilmente il conducente poneva in essere una manovra improvvisa di deviazione del motociclo verso sinistra, ma l'impatto era inevitabile.

Secondo il Tribunale, doveva escludersi la responsabilità del Raffaele per l'inci- dente in base alle seguenti risultanze processuali: a) sinistro avvenuto nella corsia di pertinenza del motoveicolo; b) la natura delle lesioni riportate nell'immediato dal [OSCURATO:PERSONA]; c) i danni riportati dal motociclo; d) la carenza di lesioni in capo al condu- cente; e) il luogo dell'incidente e, cioè, in prossimità del varco relativo alla proprietà del defunto; f) l'assenza di tracce di frenata; g) la conformazione dello stato dei luoghi.

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sen- tenza suindicata, ha condannato il Cancello alla pena di anni uno e mesi tre di reclu- sione in relazione al reato suindicato nonché al risarcimento dei Carini in favore delle parti civili in solido col responsabile civile.

La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la sentenza di primo grado, emergendo la prova della commissione del reato in oggetto dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del P.M., la cui audizione era disposta anche nel giudizio di appello.

Il dato fattuale certo era costituito dalla velocità assunta dal conducente del mo- tociclo in un tratto di strada, in cui vigeva l'obbligo di non superare la velocità di 30 km/h, in ragione della ruralità dei luoghi e della presenza di passaggi stradali pedo- nali; la presenza di segnali di pericolo nel relativo tratto stradale avrebbe dovuto indurre il conducente del veicolo non soltanto a rispettare il suddetto limite di velocità ma anche a prestare la massima attenzione alla prevedibile presenza di pedoni.

Dai rilievi condotti sul posto dai vigili urbani e dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del P.M. doveva dedursi che l'investimento era avvenuto con vio- lazione da parte del motociclista di tali doveri, in quanto, pur non conducendo la motocicletta a velocità elevata, comunque la condotta di guida non era tale da con- sentire di rispettare il limite massimo di velocità e di avvedersi della presenza della vittima sul ciglio della striada.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 121 cod. proc. pen..

Si deduce che la Corte di merito ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado solo in base all'esito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituita dall'audizione dei consulenti tecnici di parte.

La decisione impugnata era in evidente contrasto coi dati e coi risultati probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in quanto l'esame dei seguenti atti processuali consentiva di escludere la responsabilità del Raffaele' A) Si deduce che l'omessa valutazione della memoria difensiva del 3 giugno 2022 (ed allegata al presente ricorso) integrava una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo comportato l'impossibilità per l'imputato di intervenire concretamente nel processo valutativo effettuato cal giudice in ordine al fatto-reato e la lesione del diritto di assistenza difensiva.

B) Contrariamente a quanto affermato dalla Corte barese, dalla lettura della c.t. del P.M. redatta dal perito industriale [OSCURATO:PERSONA] emergevano le prove dell'as- senza di responsabilità del Raffaele.

Il c.t. del P.M. aveva affermato quanto segue: 1) La collisione con il pedone era avvenuta ad una velocità non elevata e l'urto non era stato di notevole forza contro il pedone ma di tipo strisciante, come evincibile dalla tipologia e dall'entità dei danni ispezionati sul motociclo, riguardanti solo il ma- teriale plastico. 2) Occorreva valutare il cd.

"tempo psicotecnico" ovvero l'intervallo compren- dente varie fasi, che inizia con la percezione dell problema/perico o da parte del con- ducente e finisce con l'effettivo funzionamento degli organi meccanici azionati.

L'in- tervallo psicotecnico, quindi, comprende l'avvistamento, la comprensione del pro- blema, l'emotività, la prontezza di riflessi, l'esperienza e la complessità della situa- zione di pericolo nonché l'inerzia degli organi meccanici del motcciclo.

In considera- zione anche del luogo, delle condizioni meteorologiche, del manto stradale, del mo- tociclo e dello stesso conducente, la durata di questo periodo era quantificabile in un secondo. [OSCURATO:PERSONA], alla guida del proprio motociclo, una volta avvistato il pedone e il pericolo, per quasi un secondo non avrebbe potuto assumere iniziative.

Solo al trascorrere di tale intervallo avrebbe reagito azionando l'avvisatore acustico e messo in essere una manovra, lasciando trascorrere totalmente quel lasso di tempo di un secondo.

Un motociclo in marcia a 50 km/h percorre nel tempo di un secondo m. 13,9.

Pertanto, il motociclista, pur nell'ipotesi di effettivo avvistamento del pedone, difficilmente avrebbe avuto il "tempo" per compiere un'azione utile ed efficace ad evitare totalmente l'impatto con il pedone, anche perché probabilmente apparso all'improvviso ed inaspettatamente.

Peraltro, sulla strada teatro dell'evento v'erano accessi ad abitazioni, aziende e terreni agricoli. 3) La Corte territoriale ha individuato un altro elemento inverosimile al fine di affermare la responsabilità penale del Raffaele nel contenuto della relazione conclu- siva del Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia.

Nella relazione, infatti, si osservava che l'assenza di tracce di frenata e la contemporanea manovra di emer- genza attuata dal conducente di repentina sterzata verso sinistra del veicolo lascia- vano ipotizzare che l'impatto fosse avvenuto senza che il conducente avesse modo di avvedersi dell'ostacolo, per cui non poteva escludersi l'ipotesi di apparizione improv- visa ed anomala del pedone.

I vigili, peraltro, esponevano che, all'esito degli accertamenti di rito, avevano escluso la ricorrenza di violazioni al Codice della Strada nei confronti del conducente, mentre avevano contestato a carico del [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'obbligo del pe- done di dare precedenza ai conducenti dei veicoli in caso di attraversamenti stradali al di fuori delle strisce pedonali.

C) La Corte di appello non ha valutato l'originaria richiesta di archiviazione del 31 ottobre 2011 del P.M. - per infondatezza della notizia di reato - formulata dal P.M., che attribuiva l'incidente alla manovra di attraversamento imprudente da parte del deceduto ed escludeva ogni addebito nei confronti del conducente, il quale non percorreva la strada a velocità sostenuta.

Successivamente, il P.M. formulava una richiesta di rinvio a giudizio non indicando nella propria lista testimoniale e dei con- sulenti, il proprio consulente tecnico, molto verosimilmente perché quest'ultimo era pervenuto, all'esito degli accertamenti peritali, a conclusioni favorevoli all'odierno im- putato.

D) La Corte di appello ha omesso di valutare l'assenza del rapporto di causalità, ex art. 40 cod. pen. tra la condotta del Raffaele e il decesso del [OSCURATO:PERSONA] e/o co- munque di concorso di cause, ex art. 41, comma secondo, cod. pen. sopravvenute che avrebbero escluso il rapporto di causalità sopra descritto.

In particolare, dall'esame della cartella clinica [OSCURATO:PERSONA] "Bonomo" di Andria emergeva l'efficacia causale esclusiva della caduta del [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente seguito e curato presso il centro riabilitativo.

4. Nelle note difensive del 7 settembre 202:3, la responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiede l'accoglimento del ricorso.

Si rileva che la correttezza della ricostruzione del fatto prospettata dall'imputato sulla scorta della ratio decidendi fondante la pronuncia di assoluzione resa nel giudizio di primo grado e contrastante con il procedimento argomentativo seguito dalla Corte territoriale, era inconfutabile poiché basata su elementi desunti dai dati acquisiti al processo.

La Corte distrettuale avrebbe dovuto rendere una motivazione "rafforzata", in quanto la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà.

Il Tribunale di Trani, dopo la trascrizione delle risultanze istruttorie, aveva evi- denziato la carenza di profili di responsabilità addebitabili all'imputato.

Il pedone, di fatto, aveva occupato la sede stradale destinata a veicoli così, interponendosi quale imprevedibile ostacolo alla circolazione, circostanza da reputarsi del tutto assimilabile al caso fortuito.

L'imputato, pertanto, non era responsabile dell'evento occorso.

An- che se avesse proceduto ancor più lentamente - non essendo neppure emerso che procedesse a velocità sostenuta - l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato, stanti l'imprevedibilità e la repentinità della occupazione della sede stradale e l'evi- dente diversa velocità (anche di reazione) del motociclo rispetto al pedone.

La motivazione della Corte barese è fondata su mere ipotesi ed è priva di riscontri oggettivi, tale da risultare del tutto apparente e sostanzialmente mancante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La censura riguardante l'omesso esame della memoria difensiva è generica.

In base al più recente e consolidato orientamento interpretativo, il semplice de- posito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600).

Ne consegue che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511).

In tema di ricorso per Cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di mo- tivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria preterrnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).

Più in generale, si è altresì affermato che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria di- fensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667).

Nel caso in esame, il ricorrente si limita a formulare generici rilievi sulla possibile incidenza sui diritti difensivi derivanti dall'omessa valutazione di una memoria difen- siva, ma non chiarisce le ragioni per le quali nel caso in esame tale carenza avrebbe comportato un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

La difesa non illustra neanche i singoli passaggi della memoria e le ragioni dell'as- serita fondatezza delle argomentazioni ivi contenute.

Risulta altresì ininfluente il mero richiamo per relationem al contenuto della memoria (allegata al ricorso).

2. In ordine agli ulteriori profili di doglianza, va richiamato il principio in base al quale l'onere del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, come nella specie, si censuri con il ricorso per Cassazione perché carente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso che specificamente si riferisce all'analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento impugnato - sia pur seguendo l'ordine di trat- tazione delle specifiche questioni che in esso viene fatto - senza considerare argo- mentazioni spese in altra parte della sentenza e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Occorre ricordare altresì che deve considerarsi inammissibile, per difetto di spe- cificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/201.7, dep. 2018, Birnonte, Rv. 272448).

Ebbene, nella fattispecie, va quindi rilevato come i motivi di ricorso non introdu- cano argomentazioni idonee a contraddire il complessivo percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

Nella sentenza impugnata, sia pur con motivazione molto sintetica, sono state riportate le seguenti argomentazioni a sostegno dell'impianto accusatorio: a) la ve- locità del motociclo condotto dal Raffaele in un tratto di strada, dove il limite di velo- cità era di 30 km/h; b) la ruralità dei luoghi, la presenza di passaggi stradali pedonali e di segnali di pericolo nel tratto stradale, elementi che avrebbero dovuto indurre l'imputato al rispetto del suddetto limite di velocità e a prestare la massima atten- zione alla prevedibile presenza di pedoni; c) la violazione dei predetti obblighi, come emerso dai rilievi dei vigili urbani e dagli accertamenti effettuati dal consulente tec- nico del P.M., indicativi di una condotta di guida non rispettosa del limite massimo di velocità ed inidonea ad accorgersi della presenza del pedone sul ciglio della strada. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con tale apparato motivazionale, in quanto non for- mula specifiche doglianze al riguardo, bensì si limita ad evidenziare altri dati evincibili dal materiale probatorio e, in particolare: A) La difesa illustra alcune valutazioni del c.t. del P.M., riguardanti la non elevata velocità del motoveicolo, il ridotto tempo di reazione del guidatore e l'obbligo del pedone che attraversa la strada in zona priva di attraversamenti pedonali di dare precedenza ai conducenti (art. 190, comma 5, C.d.S.), senza però contestualmente censurare la sentenza sotto il profilo motivazionale.

B) Analogamente, la difesa riporta le valutazioni effettuate dal personale della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia in ordine all'impossibilità del conducente di avve- dersi del pedone, alla sanzione amministrativa irrogata al pedone, per aver attraver- sato in zona priva di attraversamento pedonale, e il contenuto dell'iniziale richiesta di archiviazione del P.M., ma non fornisce una logica critica al contenuto della sen- tenza impugnata.

C) Con riferimento alle risultanze della cartella clinica del [OSCURATO:PERSONA] "Bonomo" di Andria illustrate nella sentenza di primo grado, va rilevato che anche il giudice di primo grado evidenziava l'efficacia concausale del sinistro stradale e della caduta accidentale del defunto durante il ricovero e sottolineava "l'incidenza prima- ria" del primo di tali fattori eziologici.441- Anche in relazione a tale vicenda ektusa-evidenziarsi che la difesa non offre spunti specifici di censura alla sentenza della Corte di merito.

In sostanza, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso, si presentano come frutto di una lettura meramente parziale e parcellizzata delle conclusioni rag- giunte dalla Corte distrettuale; esse si presentano come del tutto aspecifiche, in quanto si risolvono in un mero e generico richiamo a vari atti processuali; il ricorrente sollecita di fatto, una nuova e complessiva valutazione degli elementi probatori atti- nenti al merito e che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 'decisione impugnata e l'adozione autonoma di nuovi e diversi pa- rametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggior- mente plausibili o dotati di una migliore capacità dimostrativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/1:1/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

E' opportuno precisare che, nelle note difensive, la responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vit- time della Strada, chiede l'accoglimento del ricorso dell'imputato anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata.

Tale vizio, tuttavia, non forma oggetto di doglianza nel ricorso e, pertanto, non può formare oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità.

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili, in quanto le conclusioni scritte non contenevano argomentazioni decisive ai fini dell'esito del ricorso e non si è svolta una discussione in pubblica udienza (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il sostituto PG c/o la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 20 aprile 2018, il Tribunale di Trani ha assolto [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste in relazione al reato di cui all'art. 589, comma terzo, cod. peri. (perché alla guida del motociclo [OSCURATO:PERSONA] tg. CD 28434, men- tre percorreva la ex S.P. Ruvo - Terlizzi, giunto in prossimità della zona rurale 12 a velocità sostenuta, investiva il pedone [OSCURATO:PERSONA] e per tale condotta impru- dente, negligente ed in violazione alle norme sulla circolazione stradale, non tenendo conto dello stato dei luoghi, procurava lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA] che decedeva in data 5 luglio 2011 - in Ruvo di Puglia ed Andria dal 14 maggio al 5 luglio 2011). In ordine alla descrizione della vicenda criminosa, la sentenza di primo grado riportava che il Raffaele, alla guida della moto [OSCURATO:PERSONA], procedeva sul prolun- gamento di via Roma. Giunto in prossimità di un terreno agricolo, il [OSCURATO:PERSONA] attra- versava la strada dal lato destro verso il sinistro rispetto al senso di marcia della moto, in zona sprovvista di passaggi pedonali, omettendo la dovuta precedenza. Percepito il rischio di un probabile investimento, verosimilmente il conducente poneva in essere una manovra improvvisa di deviazione del motociclo verso sinistra, ma l'impatto era inevitabile. Secondo il Tribunale, doveva escludersi la responsabilità del Raffaele per l'inci- dente in base alle seguenti risultanze processuali: a) sinistro avvenuto nella corsia di pertinenza del motoveicolo; b) la natura delle lesioni riportate nell'immediato dal [OSCURATO:PERSONA]; c) i danni riportati dal motociclo; d) la carenza di lesioni in capo al condu- cente; e) il luogo dell'incidente e, cioè, in prossimità del varco relativo alla proprietà del defunto; f) l'assenza di tracce di frenata; g) la conformazione dello stato dei luoghi. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in riforma della sen- tenza suindicata, ha condannato il Cancello alla pena di anni uno e mesi tre di reclu- sione in relazione al reato suindicato nonché al risarcimento dei Carini in favore delle parti civili in solido col responsabile civile. La Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la sentenza di primo grado, emergendo la prova della commissione del reato in oggetto dalle dichiarazioni rese dai testimoni e dagli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti dal consulente tecnico del P.M., la cui audizione era disposta anche nel giudizio di appello. Il dato fattuale certo era costituito dalla velocità assunta dal conducente del mo- tociclo in un tratto di strada, in cui vigeva l'obbligo di non superare la velocità di 30 km/h, in ragione della ruralità dei luoghi e della presenza di passaggi stradali pedo- nali; la presenza di segnali di pericolo nel relativo tratto stradale avrebbe dovuto indurre il conducente del veicolo non soltanto a rispettare il suddetto limite di velocità ma anche a prestare la massima attenzione alla prevedibile presenza di pedoni. Dai rilievi condotti sul posto dai vigili urbani e dagli accertamenti eseguiti dal consulente tecnico del P.M. doveva dedursi che l'investimento era avvenuto con vio- lazione da parte del motociclista di tali doveri, in quanto, pur non conducendo la motocicletta a velocità elevata, comunque la condotta di guida non era tale da con- sentire di rispettare il limite massimo di velocità e di avvedersi della presenza della vittima sul ciglio della striada. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 121 cod. proc. pen.. Si deduce che la Corte di merito ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado solo in base all'esito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale costituita dall'audizione dei consulenti tecnici di parte. La decisione impugnata era in evidente contrasto coi dati e coi risultati probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in quanto l'esame dei seguenti atti processuali consentiva di escludere la responsabilità del Raffaele' A) Si deduce che l'omessa valutazione della memoria difensiva del 3 giugno 2022 (ed allegata al presente ricorso) integrava una nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo comportato l'impossibilità per l'imputato di intervenire concretamente nel processo valutativo effettuato cal giudice in ordine al fatto-reato e la lesione del diritto di assistenza difensiva. B) Contrariamente a quanto affermato dalla Corte barese, dalla lettura della c.t. del P.M. redatta dal perito industriale [OSCURATO:PERSONA] emergevano le prove dell'as- senza di responsabilità del Raffaele. Il c.t. del P.M. aveva affermato quanto segue: 1) La collisione con il pedone era avvenuta ad una velocità non elevata e l'urto non era stato di notevole forza contro il pedone ma di tipo strisciante, come evincibile dalla tipologia e dall'entità dei danni ispezionati sul motociclo, riguardanti solo il ma- teriale plastico. 2) Occorreva valutare il cd. "tempo psicotecnico" ovvero l'intervallo compren- dente varie fasi, che inizia con la percezione dell problema/perico o da parte del con- ducente e finisce con l'effettivo funzionamento degli organi meccanici azionati. L'in- tervallo psicotecnico, quindi, comprende l'avvistamento, la comprensione del pro- blema, l'emotività, la prontezza di riflessi, l'esperienza e la complessità della situa- zione di pericolo nonché l'inerzia degli organi meccanici del motcciclo. In considera- zione anche del luogo, delle condizioni meteorologiche, del manto stradale, del mo- tociclo e dello stesso conducente, la durata di questo periodo era quantificabile in un secondo. [OSCURATO:PERSONA], alla guida del proprio motociclo, una volta avvistato il pedone e il pericolo, per quasi un secondo non avrebbe potuto assumere iniziative. Solo al trascorrere di tale intervallo avrebbe reagito azionando l'avvisatore acustico e messo in essere una manovra, lasciando trascorrere totalmente quel lasso di tempo di un secondo. Un motociclo in marcia a 50 km/h percorre nel tempo di un secondo m. 13,9. Pertanto, il motociclista, pur nell'ipotesi di effettivo avvistamento del pedone, difficilmente avrebbe avuto il "tempo" per compiere un'azione utile ed efficace ad evitare totalmente l'impatto con il pedone, anche perché probabilmente apparso all'improvviso ed inaspettatamente. Peraltro, sulla strada teatro dell'evento v'erano accessi ad abitazioni, aziende e terreni agricoli. 3) La Corte territoriale ha individuato un altro elemento inverosimile al fine di affermare la responsabilità penale del Raffaele nel contenuto della relazione conclu- siva del Comando della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia. Nella relazione, infatti, si osservava che l'assenza di tracce di frenata e la contemporanea manovra di emer- genza attuata dal conducente di repentina sterzata verso sinistra del veicolo lascia- vano ipotizzare che l'impatto fosse avvenuto senza che il conducente avesse modo di avvedersi dell'ostacolo, per cui non poteva escludersi l'ipotesi di apparizione improv- visa ed anomala del pedone. I vigili, peraltro, esponevano che, all'esito degli accertamenti di rito, avevano escluso la ricorrenza di violazioni al Codice della Strada nei confronti del conducente, mentre avevano contestato a carico del [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell'obbligo del pe- done di dare precedenza ai conducenti dei veicoli in caso di attraversamenti stradali al di fuori delle strisce pedonali. C) La Corte di appello non ha valutato l'originaria richiesta di archiviazione del 31 ottobre 2011 del P.M. - per infondatezza della notizia di reato - formulata dal P.M., che attribuiva l'incidente alla manovra di attraversamento imprudente da parte del deceduto ed escludeva ogni addebito nei confronti del conducente, il quale non percorreva la strada a velocità sostenuta. Successivamente, il P.M. formulava una richiesta di rinvio a giudizio non indicando nella propria lista testimoniale e dei con- sulenti, il proprio consulente tecnico, molto verosimilmente perché quest'ultimo era pervenuto, all'esito degli accertamenti peritali, a conclusioni favorevoli all'odierno im- putato. D) La Corte di appello ha omesso di valutare l'assenza del rapporto di causalità, ex art. 40 cod. pen. tra la condotta del Raffaele e il decesso del [OSCURATO:PERSONA] e/o co- munque di concorso di cause, ex art. 41, comma secondo, cod. pen. sopravvenute che avrebbero escluso il rapporto di causalità sopra descritto. In particolare, dall'esame della cartella clinica [OSCURATO:PERSONA] "Bonomo" di Andria emergeva l'efficacia causale esclusiva della caduta del [OSCURATO:PERSONA], non adeguatamente seguito e curato presso il centro riabilitativo. 4. Nelle note difensive del 7 settembre 202:3, la responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiede l'accoglimento del ricorso. Si rileva che la correttezza della ricostruzione del fatto prospettata dall'imputato sulla scorta della ratio decidendi fondante la pronuncia di assoluzione resa nel giudizio di primo grado e contrastante con il procedimento argomentativo seguito dalla Corte territoriale, era inconfutabile poiché basata su elementi desunti dai dati acquisiti al processo. La Corte distrettuale avrebbe dovuto rendere una motivazione "rafforzata", in quanto la motivazione della sentenza di appello riformatrice della pronuncia di primo grado si caratterizza per un obbligo giustificativo ulteriore, rispetto a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà. Il Tribunale di Trani, dopo la trascrizione delle risultanze istruttorie, aveva evi- denziato la carenza di profili di responsabilità addebitabili all'imputato. Il pedone, di fatto, aveva occupato la sede stradale destinata a veicoli così, interponendosi quale imprevedibile ostacolo alla circolazione, circostanza da reputarsi del tutto assimilabile al caso fortuito. L'imputato, pertanto, non era responsabile dell'evento occorso. An- che se avesse proceduto ancor più lentamente - non essendo neppure emerso che procedesse a velocità sostenuta - l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato, stanti l'imprevedibilità e la repentinità della occupazione della sede stradale e l'evi- dente diversa velocità (anche di reazione) del motociclo rispetto al pedone. La motivazione della Corte barese è fondata su mere ipotesi ed è priva di riscontri oggettivi, tale da risultare del tutto apparente e sostanzialmente mancante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La censura riguardante l'omesso esame della memoria difensiva è generica. In base al più recente e consolidato orientamento interpretativo, il semplice de- posito di una memoria difensiva nel corso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazione da parte del giudice, non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive, che devono essere esaminate dal giudice a meno che contengano la mera ripetizione di difese già svolte o siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600). Ne consegue che la parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l'argomento "decisivo" per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 24437 del 17/01/2019, Armeli, Rv. 276511). In tema di ricorso per Cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di mo- tivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria preterrnessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le ragioni della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766). Più in generale, si è altresì affermato che, in tema di impugnazione, l'omessa considerazione da parte del giudice dell'impugnazione di una memoria di- fensiva, non comporta, per ciò solo, una nullità per violazione del diritto di difesa, ma può determinare un vizio della motivazione per la mancata valutazione delle ragioni ivi illustrate, avuto riguardo alle questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667). Nel caso in esame, il ricorrente si limita a formulare generici rilievi sulla possibile incidenza sui diritti difensivi derivanti dall'omessa valutazione di una memoria difen- siva, ma non chiarisce le ragioni per le quali nel caso in esame tale carenza avrebbe comportato un vizio motivazionale della sentenza impugnata. La difesa non illustra neanche i singoli passaggi della memoria e le ragioni dell'as- serita fondatezza delle argomentazioni ivi contenute. Risulta altresì ininfluente il mero richiamo per relationem al contenuto della memoria (allegata al ricorso). 2. In ordine agli ulteriori profili di doglianza, va richiamato il principio in base al quale l'onere del necessario confronto con la motivazione della sentenza impugnata che, come nella specie, si censuri con il ricorso per Cassazione perché carente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., impone al ricorrente di prendere in esame l'intero contenuto del provvedimento impugnato e non soltanto la parte di esso che specificamente si riferisce all'analisi della doglianza proposta con il gravame che viene fatta oggetto di critica in sede di legittimità; di modo che non è consentito, cioè, "parcellizzare" il provvedimento impugnato - sia pur seguendo l'ordine di trat- tazione delle specifiche questioni che in esso viene fatto - senza considerare argo- mentazioni spese in altra parte della sentenza e che sono rilevanti rispetto al giudizio sul tema devoluto in sede di legittimità (Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep.2022, Berroa, Rv. 282949; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Occorre ricordare altresì che deve considerarsi inammissibile, per difetto di spe- cificità, il ricorso per Cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/201.7, dep. 2018, Birnonte, Rv. 272448). Ebbene, nella fattispecie, va quindi rilevato come i motivi di ricorso non introdu- cano argomentazioni idonee a contraddire il complessivo percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, sia pur con motivazione molto sintetica, sono state riportate le seguenti argomentazioni a sostegno dell'impianto accusatorio: a) la ve- locità del motociclo condotto dal Raffaele in un tratto di strada, dove il limite di velo- cità era di 30 km/h; b) la ruralità dei luoghi, la presenza di passaggi stradali pedonali e di segnali di pericolo nel tratto stradale, elementi che avrebbero dovuto indurre l'imputato al rispetto del suddetto limite di velocità e a prestare la massima atten- zione alla prevedibile presenza di pedoni; c) la violazione dei predetti obblighi, come emerso dai rilievi dei vigili urbani e dagli accertamenti effettuati dal consulente tec- nico del P.M., indicativi di una condotta di guida non rispettosa del limite massimo di velocità ed inidonea ad accorgersi della presenza del pedone sul ciglio della strada. [OSCURATO:PERSONA] non si confronta con tale apparato motivazionale, in quanto non for- mula specifiche doglianze al riguardo, bensì si limita ad evidenziare altri dati evincibili dal materiale probatorio e, in particolare: A) La difesa illustra alcune valutazioni del c.t. del P.M., riguardanti la non elevata velocità del motoveicolo, il ridotto tempo di reazione del guidatore e l'obbligo del pedone che attraversa la strada in zona priva di attraversamenti pedonali di dare precedenza ai conducenti (art. 190, comma 5, C.d.S.), senza però contestualmente censurare la sentenza sotto il profilo motivazionale. B) Analogamente, la difesa riporta le valutazioni effettuate dal personale della [OSCURATO:PERSONA] di Ruvo di Puglia in ordine all'impossibilità del conducente di avve- dersi del pedone, alla sanzione amministrativa irrogata al pedone, per aver attraver- sato in zona priva di attraversamento pedonale, e il contenuto dell'iniziale richiesta di archiviazione del P.M., ma non fornisce una logica critica al contenuto della sen- tenza impugnata. C) Con riferimento alle risultanze della cartella clinica del [OSCURATO:PERSONA] "Bonomo" di Andria illustrate nella sentenza di primo grado, va rilevato che anche il giudice di primo grado evidenziava l'efficacia concausale del sinistro stradale e della caduta accidentale del defunto durante il ricovero e sottolineava "l'incidenza prima- ria" del primo di tali fattori eziologici.441- Anche in relazione a tale vicenda ektusa-evidenziarsi che la difesa non offre spunti specifici di censura alla sentenza della Corte di merito. In sostanza, le argomentazioni poste alla base dei motivi di ricorso, si presentano come frutto di una lettura meramente parziale e parcellizzata delle conclusioni rag- giunte dalla Corte distrettuale; esse si presentano come del tutto aspecifiche, in quanto si risolvono in un mero e generico richiamo a vari atti processuali; il ricorrente sollecita di fatto, una nuova e complessiva valutazione degli elementi probatori atti- nenti al merito e che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della 'decisione impugnata e l'adozione autonoma di nuovi e diversi pa- rametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggior- mente plausibili o dotati di una migliore capacità dimostrativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/1:1/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). E' opportuno precisare che, nelle note difensive, la responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vit- time della Strada, chiede l'accoglimento del ricorso dell'imputato anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Tale vizio, tuttavia, non forma oggetto di doglianza nel ricorso e, pertanto, non può formare oggetto di valutazione nella presente sede di legittimità. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va precisato che non ricorrono i presupposti per disporre che l'imputato provveda al rimborso delle spese processuali in favore delle parti civili, in quanto le conclusioni scritte non contenevano argomentazioni decisive ai fini dell'esito del ricorso e non si è svolta una discussione in pubblica udienza (vedi, per riferimenti, Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor
Sentenza Cassazione n. 44353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris