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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 39409/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della Of.2.3 r- Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo re in f 'corra E.manueie, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. l; 5, d.P.R. 309/90 Rilevato che il ricorrente lamenta coniii P rrialìifesta ilogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis f -all per: Considerato che la Corte territoriale ha (-tic2,-iiivazione in ordine alle ragioni del diniego dell'applic.-zion iu_no, escludendo, con valutazione non censurabile in questa sede, le delroftesa per modalità del fatto e quantità della sostanza rup torcete ii 1:r:iia,nerte detenuta (il ricorrente è stato sorpreso per strada con , i idtuti,le Thion mnimo" di 20 dosi ed è stato visto dagli operanti cedere uric:i ci( e prima le intervento).

Considerato che le deduzioni sviluppau.E. reite:ative di doglianze già vagliate e disattese dalla ra.I con adeguata motivazione.

Ritenuto che, ai fini dell'applicazione ce '1Lilc rVOLE10, i piudicio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato C(1)fl I e meno) ai di cui 133, comma primo, cod. pen. e che non e iecessarla a dce nirc di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffi,,iiepte uicicnzcr ei quell itaiati rilevanti (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del l9,2hii"; 222 '»sv Rilevato che la nota con cui la difesa ceirianicil c cvem (iitiii,rnesso il mandato difensivo non rileva, essendo tale rinuncia iniiiipedniit e dopo .lavviso di fissazione dell'udienza ed essendo il difensore rinu ::nc.

Orierdta dello difesa fino all'intervento di una nuova nomina (art. 107 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve ..i.sece A: IOrn n si bile, con condanna del ricorrente al pagamento delle oi-ocesi,paii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condaplad1 riavete o agamento dote spese processuali e della somma di euro I a ail in f" nì([OSCURATO:PERSONA] de le ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Motivi della Of.2.3 r- Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo re in f 'corra E.manueie, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. l; 5, d.P.R. 309/90 Rilevato che il ricorrente lamenta coniii P rrialìifesta ilogicità della motivazione in relazione all'art. 131-bis f -all per: Considerato che la Corte territoriale ha (-tic2,-iiivazione in ordine alle ragioni del diniego dell'applic.-zion iu_no, escludendo, con valutazione non censurabile in questa sede, le delroftesa per modalità del fatto e quantità della sostanza rup torcete ii 1:r:iia,nerte detenuta (il ricorrente è stato sorpreso per strada con , i idtuti,le Thion mnimo" di 20 dosi ed è stato visto dagli operanti cedere uric:i ci( e prima le intervento). Considerato che le deduzioni sviluppau.E. reite:ative di doglianze già vagliate e disattese dalla ra.I con adeguata motivazione. Ritenuto che, ai fini dell'applicazione ce '1Lilc rVOLE10, i piudicio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato C(1)fl I e meno) ai di cui 133, comma primo, cod. pen. e che non e iecessarla a dce nirc di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffi,,iiepte uicicnzcr ei quell itaiati rilevanti (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del l9,2hii"; 222 '»sv Rilevato che la nota con cui la difesa ceirianicil c cvem (iitiii,rnesso il mandato difensivo non rileva, essendo tale rinuncia iniiiipedniit e dopo .lavviso di fissazione dell'udienza ed essendo il difensore rinu ::nc. Orierdta dello difesa fino all'intervento di una nuova nomina (art. 107 Rilevato, pertanto, che il ricorso deve ..i.sece A: IOrn n si bile, con condanna del ricorrente al pagamento delle oi-ocesi,paii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condaplad1 riavete o agamento dote spese processuali e della somma di euro I a ail in f" nì([OSCURATO:PERSONA] de le ammende. Così deciso il 10 luglio 2023
Sentenza Cassazione n. 39409/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris