CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 1978
Cassazione n. 30328/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1978 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31680/2022 R.G. ECCSUIMotivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al punto afferente la ritenuta utilizzabilità dei risultati dei test ematici tesi a rilevare lo stato di ebbrezza e la conseguente affermazione di responsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non si coniugano alla enunciazicne di specifiche ri- chieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata e prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato nor- mativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. Il convincimento espresso nel provvedimento impugnato nel senso dell'utiliz- zabilità degli esiti degli accertamenti ematici, risulta logicamente motivato e con- forme ai più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di consenso all'effettuazione degli esami e di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.. Pacifico è l'approdo secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Rv. 275281; conf. SeZ. 4, n. 8862 del 19/2/2020, Zanni, Rv. 278676). Dirimente, tuttavia, è che l'interessato sia in condizioni psicofisiche tali da poter ricevere l'avviso. Questa Corte di legittimità ha chiarito in più occasioni che in tali casi non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l'obbligo di attendere che N. 31680/2022 R.G. l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattan- dosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa sud- detta Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881; conf. Sez. 7 n. 11977 del 17/3/2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4 n. 3517 del 5/10/2021, dep. 2022, Michelini, n.m.). Tali principi, affermati per l'alcooltest valgono evidentemente anche in rela- zione al prelievo ematico (così la recentissima Sez. 4 n. 17187 del 15/3/2023, Donnarumma, n.m. )• Secondo le logiche motivazioni dei giudici di merito -che vanno lette come un tutt'uno, trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità- l'odierno ricorrente non era in grado di comprendere il senso di un eventuale avviso sin dal momento dell'incidente in quanto dalla dichiarazione del teste Bonfigli emerge ine- quivocabilmente che in quel momento "non era in grado di capire" e "non rispon- deva alle domande". Successivamente perveniva al pronto soccorso "aggressivo e non collaborante", all'esame obiettivo "disforico", tanto che si era reso necessario subito sedarlo. Coerente e logica risulta, pertanto, la conclusione della sentenza impu- gnata, secondo cui, "a causa delle sue condizioni obiettive, al limite dello stato comatoso" l'odierno ricorrente "non era in grado di collaborare con i sanitari nep- pure a fini diagnostici ed oltretutto necessitante di invasivi presidi" di ricevere alcun avviso. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, pie volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugrazione e preclude, pertanto, ia possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19631 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). N. 31580/2022 R.G. 5. Essendo i! ricorso inammksibiie e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nei la determinazione delia causa di inamrnissi- biiità rCorte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), aiia condanna del ricori-ente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamente spese processuaii e deiia somma di euro tremiia in facra deiia cassa mende. Così deciso in