Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12313/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 581-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto Lavoro subordinato Differenze retributive R.G.N.581/2023 Cron.

Rep.

Ud.21/02/2024 CC avverso la sentenza n. 325/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 108/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di Pesaro aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. al decreto, che ingiungeva a detta società il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 50.134,37, a titolo di differenze retributive, e aveva quindi revocato detto decreto ingiuntivo.

2. In secondo grado, la causa, interrottasi per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e la cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, era riassunta dall’appellante Ovchinnikova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella duplice qualità di ex socia della suddetta s.n.c. e di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale indicato ulteriore erede di [OSCURATO:PERSONA].

3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dalla Ovchinnikova contro la sentenza di primo grado e la condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come liquidate.

4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla sufficienza degli elementi nel complesso acquisiti agli atti a sostegno dell’eccezione di avvenuto pagamento del credito azionato, sollevata dalla società opponente in primo grado.

5. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con distinto controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo.

7. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.”.

Secondo la ricorrente, all’esito della fase istruttoria del primo grado, emergevano indizi concordanti volti a confermare che ella firmava le buste paga solo per ricevuta e non per accettazione del pagamento.

Nello svolgimento del motivo deduce anche la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sostiene che la sentenza d’appello non ha dato il giusto peso alle deposizioni testimoniali e l’unica concessione è stata quella di chiedere alla sig.ra Ovchinnikova il deposito delle dichiarazioni dei redditi, che la stessa non ha potuto produrre non avendole mai presentate dal momento che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni.

Lamenta, inoltre, che i giudici di seconda istanza non hanno fornito alcuna motivazione a supporto della decisione, omettendo di esaminare compiutamente le prove documentali e testimoniali, dalla qual cosa è derivato il vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della medesima.

2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.”.

Deduce la ricorrente la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante all’esito della pronuncia della Corte cost. n. 77 del 2018, secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, per avere la sentenza impugnato condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite nonostante la stessa fosse parte debole del rapporto e senza tenere nel debito conto le difficoltà probatorie.

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato ex art. 360 n. 5) c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d’appello ha totalmente omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di estraneità al giudizio di appello da lui avanzata in tale sede ed alla conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, in quanto egli non aveva mai assunto la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA].

4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

4.1. Occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandoviche il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).

4.2. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi.

4.3. Ebbene, la ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi.

5. Inoltre, in tale censura, non è dedotto l’omesso esame circa uno o più fatti storici, primari o secondari, asseritamente decisivi, che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, ma è, in realtà, sostenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito del doppio grado di giudizio; valutazione cui si contrappone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 6-10 del ricorso); il che non è consentito in questa sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 34476/2019).

6. Anche il vizio di motivazione, addebitato all’impugnata sentenza, è dedotto in termini generici e comunque difformi dai rigorosi limiti in cui tale vizio può ora essere dedotto nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. sez. un. n. 37406/2022).

7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

8. Infatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (così, ex plurimis, Cass., sez.

I. 6.9.2021, n. 24056).

9. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esplicitamente condizionato.

10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore di ognuno dei due controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno di essi, in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 581-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] già [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - Oggetto Lavoro subordinato Differenze retributive R.G.N.581/2023 Cron. Rep. Ud.21/02/2024 CC avverso la sentenza n. 325/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 108/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di Pesaro aveva accolto l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. al decreto, che ingiungeva a detta società il pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 50.134,37, a titolo di differenze retributive, e aveva quindi revocato detto decreto ingiuntivo. 2. In secondo grado, la causa, interrottasi per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e la cancellazione della società appellata dal registro delle imprese, era riassunta dall’appellante Ovchinnikova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella duplice qualità di ex socia della suddetta s.n.c. e di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale indicato ulteriore erede di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Ancona rigettava l’appello proposto dalla Ovchinnikova contro la sentenza di primo grado e la condannava al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come liquidate. 4. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale condivideva la valutazione del Tribunale in ordine alla sufficienza degli elementi nel complesso acquisiti agli atti a sostegno dell’eccezione di avvenuto pagamento del credito azionato, sollevata dalla società opponente in primo grado. 5. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con distinto controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo. 7. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame circa in fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.”. Secondo la ricorrente, all’esito della fase istruttoria del primo grado, emergevano indizi concordanti volti a confermare che ella firmava le buste paga solo per ricevuta e non per accettazione del pagamento. Nello svolgimento del motivo deduce anche la violazione ed errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sostiene che la sentenza d’appello non ha dato il giusto peso alle deposizioni testimoniali e l’unica concessione è stata quella di chiedere alla sig.ra Ovchinnikova il deposito delle dichiarazioni dei redditi, che la stessa non ha potuto produrre non avendole mai presentate dal momento che non aveva ricevuto il pagamento delle retribuzioni. Lamenta, inoltre, che i giudici di seconda istanza non hanno fornito alcuna motivazione a supporto della decisione, omettendo di esaminare compiutamente le prove documentali e testimoniali, dalla qual cosa è derivato il vizio di motivazione sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della medesima. 2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.”. Deduce la ricorrente la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come risultante all’esito della pronuncia della Corte cost. n. 77 del 2018, secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, per avere la sentenza impugnato condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite nonostante la stessa fosse parte debole del rapporto e senza tenere nel debito conto le difficoltà probatorie. 3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato ex art. 360 n. 5) c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce che la Corte d’appello ha totalmente omesso di pronunciarsi in merito all’eccezione di estraneità al giudizio di appello da lui avanzata in tale sede ed alla conseguente richiesta di estromissione dal giudizio, in quanto egli non aveva mai assunto la qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. 4.1. Occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandoviche il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così, tra le altre, Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 4.2. Nel caso in esame, la sentenza di secondo grado e quella che ha definito il primo grado sono del tutto conformi. 4.3. Ebbene, la ricorrente neanche ha allegato se ed in che parti le motivazioni delle due sentenze in questione fossero significativamente difformi. 5. Inoltre, in tale censura, non è dedotto l’omesso esame circa uno o più fatti storici, primari o secondari, asseritamente decisivi, che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti, ma è, in realtà, sostenuta una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie da parte dei giudici di merito del doppio grado di giudizio; valutazione cui si contrappone una diversa lettura delle risultanze processuali (cfr. pagg. 6-10 del ricorso); il che non è consentito in questa sede di legittimità (cfr. Cass. sez. un. n. 34476/2019). 6. Anche il vizio di motivazione, addebitato all’impugnata sentenza, è dedotto in termini generici e comunque difformi dai rigorosi limiti in cui tale vizio può ora essere dedotto nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. sez. un. n. 37406/2022). 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 8. Infatti, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo dellamancanza di motivazione (così, ex plurimis, Cass., sez. I. 6.9.2021, n. 24056). 9. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in quanto esplicitamente condizionato. 10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore di ognuno dei due controricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei due controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ognuno di essi, in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a
Decreto Cassazione n. 12313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris