CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07092/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 44/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 32396/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Letta la memoria del difensore che ha insistito nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari con la quale l’imputato era stato condannato, alla pena sospesa di anni uno e mesi otto fi reclusione, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 per avere quale legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA] e snc, al fine di evadere le imposte, occultato n. 32 fatture emesse nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], non esibendo le stesse e così impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione di legge in relazione alla erronea applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.. La corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità in ragione di comportamenti seriali dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge, disattendendo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi che hanno ritenuto applicabile la menzionata causa di non punibilità CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7092/2026 Roma, lì, 23/02/2026 anche al reato continuato. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti affermato che, in presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta che, salve le condizioni ostative previste dall'articolo 131 bis cod.pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati in particolare dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dalla finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalla loro motivazione e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal pericolo di tempo e dal contenuto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. La Corte territoriale, senza operare alcuna valutazione secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, avrebbe concluso per l’ostatività della causa di non punibilità alla luce della sola reiterazione delle condotte, che non è sufficiente al fine di esprimere un giudizio negativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato conclusioni scritte con cui insiste nell’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a dirimere un contrasto insorto nelle sezioni semplici se la continuazione tra i reati sia di per sé sola ostativa all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ovvero lo sia solo in presenza di determinate condizioni, hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131- bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). 5. Ora è del tutto evidente che il principio enunciato dalle citate Sezioni Unite postula che ricorra un reato continuato, ovvero la violazione di più disposizioni di legge in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, unificate ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod.pen. Il che non ricorre nel caso in esame. Secondo una risalente ma condivisa decisione, il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. 74 del 2000 ha natura unitaria, rimanendo integrato dall'occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l'eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen. (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, Lazzeri, Rv. 264761 – 01). La citata decisione ha chiarito che alla pluralità dei documenti occultati o distrutti non corrisponde una pluralità di reati, restando lo stesso sempre unico attesa anche la riconducibilità dei medesimi beni alla unica categoria delle scritture contabili o dei documenti obbligatori. Del resto, in coerenza, è affermazione altrettanto pacifica quella secondo cui il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella specie di occultamento totale o parziale delle scritture contabili, ha natura permanente, perdurando l'obbligo di esibizione dei documenti fiscali finché prosegue il controllo da parte degli organi ispettivi, sicché la sua consumazione postula la conclusione e non il mero inizio di tale accertamento (Sez. 3, n. 11469 del 07/03/2025, Barrasso, Rv. 287669 – 01). Da cui l’unitarietà del reato di occultamento delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione fino alla conclusione della verifica fiscale. 6. Date queste coordinate interpretative, la sentenza impugnata ha argomentato che, all’esito dell’accertamento della Guardia di Finanza del 11/05/2018, era risultato provato l’occultamento di n. 32 fatture attive emesse dalla società di autotrasporto del ricorrente, nel corso degli anni 2014-2015, nei confronti della società cliente [OSCURATO:PERSONA], società cliente ove era stata rivenuta la copia delle stesse, occultamento che non consentiva la ricostruzione del volume dei redditi e degli affari essendo, l’occultamento delle fatture non esibite nel corso del controllo fiscale, funzionale al mancato pagamento delle imposte e segnatamente dell’iva, ed ha negato l’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. richiamando la gravità del fatto, avuto riguardo alla modalità della condotta e segnatamente della pluralità di fatture occultate, da cui ha tratto la non particolare tenuità dell’offesa. La corte territoriale ha reso una motivazione correttamente argomentata avendo escluso la particolare tenuità dell’offesa tenuto conto della gravità del fatto derivante dal numero di fatture occultate (32) e dunque in piena adesione ai principi della citata sentenza Lazzeri secondo cui la pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen. (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, Lazzeri, Rv. 264761 – 01) e dunque sulla gravità dell’offesa. 7. Non è, dunque, tema di applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite Ubaldi, attesa la unitarietà del reato di occultamento della documentazione contabile, nella specie occultamente di n. 32 fatture emesse dalla società del ricorrente in favore della società [OSCURATO:PERSONA] srl non esibite durante il controllo, né tale conclusione è contraddetta dalla dalla circostanza che – erroneamente – il giudice del merito ha, come risulta dalla sentenza impugnata, ritenuto “la continuazione tra i reati”, affermazione che contrasta con l’affermata unitarietà del reato di occultamento delle scritture o documenti contabili obbligatori (punto della decisione che, tuttavia, non ha formato oggetto di impugnazione in punto pena) e che non vale a rendere applicabili i principi sanciti dalle citate Sezioni Unite Ubaldi giacchè manca il presupposto applicativo della ricorrenza di una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione. Infine, la sentenza contiene una motivazione in punto diniego di applicazione della causa ex art. 131 bis cod.pen. che, richiamando la gravità del fatto, avuto riguardo alla modalità della condotta e segnatamente della pluralità di fatture occultate, è congruamente motivata. 8. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]