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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19723/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 494, 81, comma 2, 61, n. 2), cod. pen.; Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 2 aprile 2025, nell'interesse della costituita parte civile; Considerato che il primo ed il secondo motivo - che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente denunzia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata), quali la gravità del fatto, la spregiudicatezza dell'imputato, il precedente per furto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese in favore della costituita parte civile in ragione della intempestività del deposito nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti la data dell'udienza. 1Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d.

"non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]".

Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 494, 81, comma 2, 61, n. 2), cod. pen.; Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 2 aprile 2025, nell'interesse della costituita parte civile; Considerato che il primo ed il secondo motivo - che possono essere congiuntamente trattati in quanto con entrambi il ricorrente denunzia, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); inoltre, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; Considerato che il terzo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 6-7 della sentenza impugnata), quali la gravità del fatto, la spregiudicatezza dell'imputato, il precedente per furto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese in favore della costituita parte civile in ragione della intempestività del deposito nel mancato rispetto dei 15 giorni antecedenti la data dell'udienza. 1Inoltre, le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell'ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. "non partecipato" e il ricorso dell'imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa "[..], abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[..]". Nel caso di specie la memoria pervenuta nell'interesse della parte civile non ha offerto un contributo utile alla decisione. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19723/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris